SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI

(SEZIONE DI TRENTO)

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Lo statuto e il regolamento S.N.A.M.I.

 

LO STATUTO

  • Lo Statuto è l'anima di una associazione e contiene i propositi, gli obiettivi e le norme che regolano la vita dell'associazione stessa.
  • Senza lo Statuto non può esistere alcuna associazione che voglia essere definita tale.
  • il rigido rispetto dello Statuto da parte di tutti gli associati è elemento irrinunciabile per la sopravvivenza di qualsiasi associazione

IL REGOLAMENTO

  • Il Regolamento contiene le modalità applicative delle norme previste nello statuto.
  • E' dunque uno strumento operativo, pratico che deve rispondere alle mutevoli esigenze legate ad un contesto istituzionale in costante evoluzione

Art. 46 (statuto)

Il Consiglio Nazionale:

studia e propone al Congresso Nazionale eventuali modifiche statutarie

 

Art. 35 (statuto)

1. Il Congresso Nazionale Ordinario:

Discute ed approva le eventuali modifiche statutarie, se all'Ordine del Giorno.

 

Art. 51 (statuto)

1. Il presente Statuto viene completato da un regolamento applicativo approvato dal Comitato Centrale.

 

Art. 12 (regolamento)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento applicativo dello statuto, deciderà caso per caso il Comitato Centrale; tali decisioni potranno essere integrate successivamente nel regolamento.

STATUTO TITOLO I

Le caratteristiche del nostro sindacato sono:  Associazione autonoma, apartitica, polisettoriale, non riconosciuta, senza fini di lucro. (art. 1)

Ha come scopo fondamentale: salvaguardia della dignità, libertà, e indipendenza professionale del medico; tutela di tutti gli interessi connessi alla attività professionale. (art. 2)

Possono farne parte gli iscritti agli Ordini dei Medici  Chirurghi e Odontoiatri . (art. 3)

Tutte le cariche sono onorifiche e senza compenso. (art. 4 comma g)

STATUTO TITOLO II

La struttura del sindacato si articola in:

  • un'organizzazione provinciale

  • una regionale

  • una nazionale  (art. 6)

ORGANI PROVINCIALI (art. 7)

  • l'Assemblea Provinciale

  • Il Consiglio Provinciale

  • l'Esecutivo Provinciale

  • il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA (art. 9)

l'Assemblea ordinaria viene convocata:

  • dal Presidente

  • con mezzo ritenuto più idoneo, almeno 20 giorni prima della data stabilita

  • a tutti gli iscritti, che sono comunque tenuti ad informarsi presso la sede provinciale sulla data esatta

  • UNA VOLTA ALL'ANNO tra il 20 febbraio e il 20 marzo

  • vengono presentate e discusse la relazione del Presidente, il bilancio consuntivo e preventivo ed ELETTI I DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE, proposti dall'esecutivo, che durano in carica fino all'assemblea successiva.

  • ogni 3 anni è anche elettiva e rinnova i membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti

CONSIGLIO PROVINCIALE (art. 12)

Il consiglio Provinciale (7 componenti + 1 consigliere ogni 250 iscritti), di cui fa parte (di diritto) anche il Presidente dell'Ordine Provinciale, se iscritto allo S.N.A.M.I.:

  • elegge al proprio interno i 5 membri dell'Esecutivo Provinciale,

  • ANALIZZA LE PROBLEMATICHE DELLA PROVINCIA e ratifica le delibere dell'esecutivo,

  • nomina UN RAPPRESENTANTE OGNI CENTO ISCRITTI PER IL CONSIGLIO REGIONALE,

  • si riunisce, DI NORMA OGNI 30 GIORNI ma, OBBLIGATORIAMENTE, NON OLTRE 3 MESI e governa la sezione provinciale

L'ESECUTIVO PROVINCIALE

IL PRESIDENTE - E' il legale rappresentante nel territorio provinciale, E' delegato di diritto al Congresso Nazionale. CONVOCA E PRESIEDE LE ASSEMBLEE PROVINCIALI, IL CONSIGLIO PROVINCIALE e l'esecutivo provinciale

IL VICEPRESIDENTE - vicaria il Presidente in caso di sua assenza

IL SEGRETARIO - svolge tutte le attività organizzative e redige i verbali dei Consigli e delle Assemblee

IL TESORIERE - E' IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO della gestione finanziaria della sezione e TIENE UN REGISTRO di entrate ed uscite

L'ADDETTO STAMPA - raccoglie le notizie stampa e tiene i rapporti con la stampa

COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI (art. 19)

  • il collegio CONTROLLA LA REGOLARITA' FORMALE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE della sezione provinciale

  • si riunisce OGNI 3 MESI

  • la carica è incompatibile con ogni altra carica degli Organi Provinciali ma il Revisore può essere delegato al congresso nazionale

  • il Revisore, anche supplente, può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto

ORGANIZZAZIONE REGIONALE (art. 21)

Sono organi regionali:

  • il Consiglio Regionale

  • l'Esecutivo Regionale

  • Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

  • il Collegio Regionale dei Probiviri

  • i Comitati Regionali di Settore

  • l'Assemblea Regionale

CONSIGLIO REGIONALE (art. 22)

Il Consiglio Regionale è costituito da:

  • i Presidenti Provinciali,

  • un delegato per ogni Settore del rispettivo Comitato Regionale di Settore,

  • UN MEMBRO OGNI CENTRO ISCRITTI per ogni sezione Provinciale

  • il Presidente Regionale degli Ordini dei Medici e i Presidenti Provinciali degli Ordini dei Medici, se iscritti allo S.N.A.M.I.

Elegge, fra i propri componenti, i 5 membri dell'Esecutivo Regionale.

ANALIZZA LE PROBLEMATICHE DELLA REGIONE e ratifica le delibere dell'esecutivo

NOMINA I DELEGATI PER LE TRATTATIVE CON LA PARTE PUBBLICA a livello regionale

Si riunisce DI NORMA OGNI 30 GIORNI, MAI OLTRE I 3 MESI

COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI (art. 30)

Elegge e al proprio interno un Presidente ed un Segretario GIUDICA:

  • L'operato e l'inosservanza dello statuto da parte degli iscritti e degli organi provinciali della propria regione

  • l'inosservanza dei principi di deontologia ed etica, lesivi degli interessi e della dignità dello SNAMI su deferimento motivato e circostanziato di un qualsiasi iscritto. I provvedimenti decisi devono essere presi a maggioranza e con votazione a scrutinio segreto e possono essere: archiviazione, proscioglimento, avvertimento, censura, sospensione temporanea da uno a sei mesi, espulsione ad nutum. Il solo ricorso ammesso è al Collegio Nazionale dei Probiviri, il cui pronunciamento è definitivo ed inappellabile.

COMITATI REGIONALI DI SETTORE (art. 31)

Sono costituiti dall'insieme dei Responsabili Provinciali di Settore (uno per ogni settore attivo) ed eleggono al loro interno 1 Responsabile Regionale per ogni settore, che relazione il Consiglio Regionale sul proprio operato.

ASSEMBLEA REGIONALE (art. 32)

E' composta da tutti gli iscritti della regione e viene convocata dal Presidente Regionale per motivi di particolare interesse sindacale. NON è MAI ELETTIVA!

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE (art. 33)

  • Congresso Nazionale dei Delegati

  • Comitato Centrale

  • Esecutivo Nazionale

  • Consiglio Nazionale

  • Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

  • Collegio Nazionale dei Probiviri

CONGRESSO NAZIONALE DEI DELEGATI (art. 34)

Sono delegati del Congresso:

  • il Presidente Provinciale di ogni sezione provinciale o suo sostituto appartenente all'esecutivo provinciale

  • il Presidente Regionale di ogni sezione regionale o suo sostituto appartenente all'esecutivo regionale

  • gli iscritti ELETTI DALLE ASSEMBLEE PROVINCIALI COME DELEGATI

La funzione di delegato non è cedibile. Il numero dei delegati di ogni sezione provinciale viene stabilito sulla media degli iscritti degli ultimi 3 anni;

CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO (art. 35 e 37)

Si svolge UNA VOLTA ALL'ANNO, viene CONVOCATO DA PRESIDENTE NAZIONALE e comunicato ai Presidenti Provinciali almeno 60 giorni prima della data stabilita mediante lettera semplice.

DISCUTE ED APPROVA LE EVENTUALI MODIFICHE STATUTARIE, se all'ordine del giorno, e le linee programmatiche del Sindacato.

Ogni 3 anni diventa anche elettivo con votazioni separate per:

  • Presidente Nazionale

  • Comitato Centrale

  • Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

  • Collegio Nazionale dei Probiviri

CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO (art. 36)

Viene convocato dal Presidente Nazionale con lettera R/R inviata almeno 30 giorni prima della data fissata ai Presidenti Provinciali in seguito a:

  • Propria decisione motivata

  • entro 3 mesi dalla richiesta motivata della maggioranza semplice dei componenti del Comitato Centrale

  • entro 3 mesi dalla richiesta motivata dei 2/3 dei delegati congressuali.

Diventa elettivo in caso di decadenza o dimissione di almeno metà più uno dei componenti dell'Esecutivo Nazionale.

COMITATO CENTRALE (art. 38)

Ne fanno parte:

  • Il Presidente Nazionale

  • I MEMBRI ELETTI TRA I DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE (30 + 1 ogni 1.000 iscritti)

Sono cooptati:

  • i Presidenti Provinciali degli Ordini, se iscritti allo SNAMI

  • i Rappresentanti Nazionali di Settore

  • il Responsabile del Centro Studi

Si riunisce ORDINARIAMENTE OGNI 4 MESI o in via straordinaria su richiesta dell'Esecutivo o di 2/3 dei suoi componenti.

ESECUTIVO NAZIONALE (art. 39)

Dell'Esecutivo fanno parte il Presidente Nazionale nell'ambito del Comitato Centrale. Si riunisce ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. Il Presidente Nazionale (art. 40) rappresenta legalmente e politicamente il Sindacato e sigla gli accordi o i contratti nazionali

CONSIGLIO NAZIONALE (art. 39)

Ne fanno parte:

  • il Presidente Nazionale

  • il Comitato Centrale

  • i Responsabili Nazionali di Settore

  • i Presidenti Regionali

  • i Presidenti Provinciali

  • i membri cooptati per incarichi speciali di interesse nazionale

Si riunisce ordinariamente ogni 6 mesi e in seduta straordinaria quando richiesto dal Presidente o dalla metà più uno dei suoi componenti.

REGOLAMENTO SNAMI

Il regolamento norma l'applicazione dello Statuto e lo completa.

  • Art. 1 - Tutte le cariche anno durata triennale, sono rieleggibili e non sono retribuite.

  • Art. 4 - Sono eleggibili solo gli iscritti da oltre 12 mesi, salvo parere diverso dell'Esecutivo Nazionale, eccetto le nuove sezioni.

  • Art. 6 comma 6 - Gli Esecutivi Provinciali devono inviare alla Segreteria Nazionale e Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, gli elenchi degli iscritti di ogni sezione, il bilancio consuntivo e quello preventivo, il verbale dell'Assemblea Provinciale con relativa approvazione, i nominati dei Delegati al Congresso Nazionale ed ogni triennio il verbale dell'Assemblea Elettiva con le relative cariche

  • Comma 8 - come sopra per gli Esecutivi Regionali

  • Art. 9 comma 1 - Non sono ammesse più sezioni nella stessa Provincia

  • Art. 9 comma 2 - Non è ammessa l'iscrizione a più sezioni

  • Art. 11 - Il commissariamento per le Sezioni Provinciali e/o Regionali inadempienti è deliberato dal Comitato Centrale ai sensi dell'art. 38 dello Statuto

  • Art. 16 comma 3 e 4 - a ciascun iscritto con diritto di voto per le elezioni nazionali e regionali verrà attribuito un numero di voti corrispondenti alla media degli iscritti negli ultimi 3 anni della Sezione Provinciale di appartenenza diviso i votanti della sezione provinciale.

 

 

                               FONTE:   Scuola Quadri - Dott. Ugo Tamborini,  

                                                           5 - 6 Novembre 2005

 

 

 
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