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TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Principi generali
1. Il presente accordo provinciale
disciplina le materie ad esso demandate dall’accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale del 23 marzo 2005 (di seguito ACN) e apporta al medesimo le
integrazioni e le modificazioni richieste dalle specificità locali.
2.
I medici di medicina generale conformano la propria attività agli
indirizzi in materia di politiche per la salute e per la
qualificazione dell’assistenza collettiva, ospedaliera e
distrettuale emanate dalla Giunta provinciale.
3.
Fermi restando gli obiettivi fondamentali di carattere generale
indicati dall’articolo 5 dell’ACN, i medici di medicina generale,
mediante collaborazioni con gli organismi sanitari, azioni mirate,
iniziative sperimentali e modificazioni procedurali e
comportamentali a carattere permanente, assicurano:
-
la partecipazione alla programmazione a livello distrettuale
degli interventi per il miglioramento dello stato di salute della
popolazione secondo le priorità rilevate;
-
l’applicazione di criteri di appropriatezza clinica con
specifico riferimento alle prescrizioni farmaceutiche e
diagnostiche, criteri definiti d’intesa con rappresentanti dei
medici di medicina generale in seno a organismi provinciali o
aziendali istituiti allo scopo;
-
l’osservanza delle indicazioni operative concordate per
garantire l’integrazione degli interventi sanitari con quelli
sociali nei processi assistenziali.
4.
Anche al fine di una verifica del rapporto di convenzione vengono
introdotti strumenti di valutazione:
a)
del grado di adesione agli obiettivi e ai percorsi concordati
per dare efficienza ed efficacia alle attività assistenziali;
b)
del funzionamento delle forme associative.
Detti strumenti sono definiti mediante successive intese in sede di
Comitato provinciale ex articolo 24 dell’ACN (di seguito Comitato
provinciale), il quale potrà avvalersi di funzionari provinciali o
aziendali competenti in materia.
5.
I medici di assistenza primaria e i medici di continuità
assistenziale integrano i rispettivi interventi al fine di garantire
la continuità dell’assistenza nel concetto più ampio di presa in
carico dell’assistito.
Articolo 2
Definizioni
1. Nel testo del
presente accordo:
§
per ambito si intende la circoscrizione
territoriale in cui opera un numero di medici di medicina generale
individuato in base ad un rapporto ottimale. Gli ambiti di norma
coincidono con i distretti sanitari e sono individuati con
deliberazione della Giunta provinciale;
§
per scelta medica si intende l’individuazione
da parte di un cittadino domiciliato in un determinato ambito di uno
fra i medici di assistenza primaria inseriti nello stesso ambito;
§
per ambito carente si intende l’ambito di
scelta medica nel quale è possibile l’inserimento di un ulteriore
medico di medicina generale in base al rapporto ottimale;
§
per zona carente si intende la località
compresa in un ambito nel quale si manifesta il maggiore bisogno di
assistenza e dove quindi deve essere assicurato un congruo orario di
assistenza ambulatoriale;
§
per studio professionale si intende lo studio
privato del medico di assistenza primaria, destinato allo
svolgimento di un pubblico servizio. Lo studio professionale
principale è quello sito nella zona carente inizialmente
indicata dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito
Azienda), fatta salva una successiva variazione di localizzazione
previa autorizzazione aziendale, secondo quanto previsto
dall’articolo 14 del presente accordo.
Articolo 3
Graduatorie
1. Ad integrazione della domanda redatta
conformemente ai moduli riportati negli allegati A e A1 dell’ACN, i
medici presentano all’Azienda una dichiarazione di disponibilità
allo svolgimento di incarichi di assistenza primaria e continuità
assistenziale a tempo determinato, conforme al modulo predisposto
dall’Azienda.
2.
In deroga alla disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 15
dell’ACN, l’Azienda sulla base delle domande pervenute formula una
graduatoria unica provinciale annuale per tutte le attività
disciplinate dall’ACN per il conferimento di incarichi a tempo
indeterminato e una graduatoria unica provinciale annuale per tutte
la attività disciplinate dall’ACN per il conferimento di incarichi a
tempo determinato.
3.
Nel conferimento degli incarichi di assistenza primaria e continuità
assistenziale l’Azienda riserva il 67% dei posti disponibili a
favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in
medicina generale di cui all’articolo 21 del D.lgs. 17 agosto 1999
n. 368 e ss.mm., e il 33% a favore dei medici in possesso di titolo
equipollente.
Articolo 4
Attività compatibili
1. In relazione alle
disposizioni di cui all’articolo 17 dell’ACN, sono considerate
compatibili con quelle svolte in regime di convenzione le attività
condotte dai medici di assistenza primaria e di continuità
assistenziale:
a)
presso le residenze sanitarie assistenziali (con esclusione delle
RSA a sede ospedaliera) e presso le case di soggiorno per
anziani;
b)
a titolo gratuito a favore di enti e associazioni che esercitano
unicamente attività con finalità sociali e senza scopo di lucro;
c)
in centri di alcologia gestiti dall’Azienda;
d)
nell’ambito di iniziative di formazione per il personale sanitario;
e)
nell’ambito di incarichi di studio, collaborazione e progettazione
in materia di assistenza distrettuale conferiti dalla Provincia;
f)
per l’assistenza sanitaria ai turisti.
2.
In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 17 dell’ACN, sono
considerate compatibili con quelle svolte in regime di convenzione,
entro il limite delle 38 ore settimanali previsto dall’articolo 65,
comma 9, dell’ACN, le attività condotte dai medici con il solo
incarico di continuità assistenziale:
a)
presso le residenze sanitarie assistenziali a sede ospedaliera,
ovvero presso strutture convenzionate con il Servizio sanitario
provinciale espressamente indicate dalla Provincia con atto formale;
b)
nella specialistica ambulatoriale a tempo determinato;
c)
nello svolgimento di incarichi di assistenza previsti dai programmi
di attuazione dei piani distrettuali per la salute dei cittadini.
3. Ai sensi della legge
regionale 30 novembre 1994 n. 3, la nomina a sindaco o assessore del
comune, nel cui territorio il medico opera in regime di convenzione,
non costituisce causa di incompatibilità. Trovano peraltro
applicazione, in tale caso, i disposti di cui agli articoli 39,
comma 4, e 65, comma 9, dell’ACN.
Articolo 5
Massimali
1. Le attività:
-
connesse alla formazione di personale sanitario;
-
svolte nell’ambito di incarichi di studio, collaborazione e
progettazione conferiti dalla Provincia;
-
relative all’assistenza sanitaria ai turisti,
-
di medicina fiscale, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 17, comma 2, lett. a), dell’ACN,
se svolte da un medico di assistenza primaria non comportano la
riduzione del massimale di scelte di cui all’articolo 39, comma 4,
dell’ACN e se svolte da un medico di continuità assistenziale non
concorrono alla determinazione del massimale orario di cui
all’articolo 65, comma 9, dell’ACN.
2.
L’attività strutturata presso le residenze sanitarie assistenziali
e/o presso le case di soggiorno per anziani, svolta cioè a scadenze
e per periodi programmati e concordati con i rispettivi soggetti
gestori, non comporta per il medico di assistenza primaria la
riduzione del massimale di scelte di cui all’articolo 39, comma 4,
dell’ACN, purché il complessivo impegno orario settimanale non
ecceda le cinque ore.
3.
Qualora la sommatoria delle ore per attività strutturata presso le
residenze sanitarie assistenziali e/o presso le case di soggiorno
per anziani e delle ore per altre eventuali attività strutturate in
regime di libera professione ecceda le cinque ore settimanali,
operano, per ogni ora o frazione di ora successiva alla quinta, le
corrispondenti limitazioni al massimale delle scelte così come
previsto dall’ACN.
4. Il massimale di scelte
del medico di assistenza primaria derivante da autolimitazione non
può essere inferiore a 1000 scelte.
5. L’impegno orario
libero-professionale del medico di assistenza primaria non può
determinare una riduzione del massimale di scelte inferiore a 1000
scelte.
Articolo 6
Cessazione del rapporto convenzionale
1. Il termine di
preavviso in caso di recesso del medico dal rapporto convenzionale
è di 30 giorni in caso di trasferimento e di 90 giorni negli
altri casi, salvo ipotesi di sopraggiunta inabilità riconosciuta
legalmente o causa di forza maggiore.
Articolo 7
Formazione continua
1. La formazione continua dei medici di
medicina generale è finalizzata al raggiungimento di obiettivi sia
di interesse nazionale sia di specifico interesse provinciale, come
definiti dai programmi triennali della formazione degli operatori
sanitari, approvati dalla Giunta provinciale, previo parere del
Consiglio sanitario provinciale.
2.
Sono riconosciute ai fini del conseguimento dei crediti formativi,
se accreditate e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla
Commissione provinciale per la formazione continua, le attività
formative di partecipazione a eventi formativi di tipo residenziale,
ad attività di formazione a distanza, a progetti di formazione sul
campo nonché le attività connesse alle aree definite nell’articolo
20, comma 3, dell’ACN, ivi compreso il tutoraggio per i colleghi
medici tirocinanti.
3.
La Provincia anche tramite la Scuola di formazione specifica in
medicina generale promuove:
§
la formazione e l’accreditamento dei medici di
medicina generale che svolgono attività di animatori di formazione,
docente, tutore, con le modalità di cui al successivo comma 7;
§
la formazione specifica in medicina generale;
§
le attività di ricerca e sperimentazione in medicina
generale;
§
le attività di formazione continua rivolte ai medici
di medicina generale, sentite le società scientifiche, tra cui anche
le attività formative mirate a sostegno della realizzazione di
obiettivi di progetto.
4.
Ferme restando le indicazioni di cui all’articolo 20, comma 8,
dell’ACN, il debito formativo annuale deve essere soddisfatto per
almeno il 70% con la partecipazione ad iniziative, da svolgersi
preferibilmente il sabato mattina, promosse dalla Provincia o
comprese nei programmi aziendali di formazione o rientranti nelle
aree tematiche di interesse per l’assistenza primaria precisate nei
medesimi programmi aziendali.
5.
La frequenza della formazione obbligatoria di cui al precedente
comma 4, fino a un massimo di 40 ore annue, rientra tra i compiti
retribuiti e dà diritto alla sostituzione del medico in formazione a
carico dell’Azienda, la quale rimborsa la spesa del sostituto
individuato dal medico medesimo, per un importo pari al compenso
lordo riconosciuto al sostituito.
6.
Per la frequenza della formazione obbligatoria di cui al precedente
comma 4 è prevista altresì per il medico in servizio presso i
distretti sanitari periferici la possibilità di essere sostituito,
durante l’orario di servizio dalle ore 8.00 alle 20.00, anche per il
periodo di trasferimento dalla sede di servizio alla sede del corso
e fino ad un massimo di 3 ore giornaliere.
7.
La definizione di quanto previsto all’articolo 20, comma 15,
dell’ACN, è demandata all’Accademia formatori e tutori (AFeT),
istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 3076 del 23
dicembre 2004. La frequenza alle relative iniziative di formazione
promosse dall’AFeT per la medicina generale è riconosciuta ai medici
in aggiunta alle ore destinate all’aggiornamento obbligatorio, ai
fini della sostituzione.
Articolo 8
Competenze dell’Azienda e ambiti di contrattazione aziendale
1. Nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui alla normativa
contrattuale vigente e secondo eventuali intese procedurali
approvate in sede di Comitato aziendale ex articolo 23 dell’ACN,
l’Azienda provvede all’esecuzione dei compiti inerenti:
a)
la formazione e la gestione delle graduatorie provinciali;
b)
l’accertamento della sussistenza di eventuali situazioni di
incompatibilità;
c)
l’adozione dei provvedimenti di instaurazione, sospensione e
cessazione del rapporto convenzionale;
d)
il conferimento di incarichi provvisori;
e)
la definizione dei requisiti e delle condizioni per l’instaurazione
di rapporti contrattuali tra i medici di medicina generale e il
personale sanitario di cui all’articolo 19 del presente accordo, ai
fini dell’erogazione delle relative indennità;
f)
la verifica della regolarità della documentazione necessaria
e la concessione delle indennità di collaboratore di studio e
personale sanitario, di cui agli articoli 18 e 19 del presente
accordo;
g)
la verifica in ordine al rispetto della disposizione di cui
all’articolo 59, lett. B), comma 11, dell’ACN;
h)
la definizione di intese per l’applicazione delle disposizioni in
materia di sciopero di cui all’articolo 31 dell’ACN.
Articolo 9
Valorizzazione dei
professionisti e dell’attività assistenziale
1. Allo scopo di elevare la qualità
dell’assistenza primaria la Provincia, anche in collaborazione con
la Scuola di formazione specifica in medicina generale, sentito
l’Ordine dei medici e previo parere del Comitato provinciale, può
proporre un programma per l’accreditamento volontario professionale
dei medici di medicina generale.
2.
I medici, nel rispetto della normativa vigente, possono
pubblicizzare l’accreditamento professionale conseguito.
Articolo 10
Procedimento disciplinare
1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 30 dell’ACN, le disposizioni di cui ai commi
da 4 a 18 del medesimo articolo sono integrate e specificate come
indicato nell’allegato A al presente accordo.
2.
Al Presidente del Collegio arbitrale di cui all’articolo 30 dell’ACN
sono riconosciuti i compensi previsti dall’articolo 2 del D.P.G.P.
31 maggio 1999, n. 5-4/Leg, recante “Regolamento per la
corresponsione dei compensi al collegio arbitrale di disciplina
della Provincia”.
Articolo 11
Comitato provinciale
1. Oltre alle
competenze previste dall’articolo 24 dell’ACN, il Comitato
provinciale:
a)
concorda le modalità per l’introduzione di idonei strumenti
di valutazione:
-
del grado di adesione agli obiettivi e ai percorsi
concordati per dare efficienza ed efficacia alle attività
assistenziali;
-
del funzionamento delle forme associative.
b)
esprime un parere sul programma per l’accreditamento
volontario professionale dei medici di medicina generale proposto
dalla Provincia;
c)
esprime intesa sull’applicabilità sotto il profilo
organizzativo delle linee guida e dei percorsi
diagnostico-terapeutici clinicamente validati;
d)
definisce, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente
accordo, i contenuti minimi della carta dei servizi dei medici di
medicina generale, previa acquisizione del parere del Difensore
civico;
e)
specifica le modalità idonee a garantire una corretta
informazione agli assistiti ai fini della scelta del medico, sulla
scorta delle indicazioni dell’articolo 40 dell’ACN;
f)
esprime parere in ordine al finanziamento, nell’ambito del
Fondo per la qualità dell’assistenza di cui all’articolo 26 del
presente accordo, dei progetti di forme associative a carattere
innovativo presentati ai sensi dell’articolo 23 del presente
accordo;
g)
approva le modalità di individuazione dei rappresentanti dei
medici di medicina generale presso i distretti sanitari per lo
svolgimento di compiti di programmazione delle attività attuative
dei piani per la salute distrettuali;
h)
formula proposte di miglioramento organizzativo-funzionale
delle relazioni di continuità assistenziale tra ospedale e
territorio;
i)
esamina o formula proposte di snellimento e semplificazione
delle procedure gestionali di natura tecnico/amministrativa.
Articolo 12
Accordi integrativi
1. Con riferimento agli istituti giuridici contemplati dall’ACN e
per gli aspetti dallo stesso demandati ad eventuale ulteriore
disciplina in sede locale, il presente accordo provinciale può
essere integrato mediante successivi accordi.
Articolo 13
Decorrenza e rinvio
1. Il presente accordo esplica i propri
effetti a decorrere dal giorno successivo alla data della sua
sottoscrizione e trova applicazione fino al rinnovo dello stesso.
2.
Per quanto non previsto dal presente
accordo si applica l’ACN del 23 marzo 2005.
TITOLO II
Assistenza primaria
Capo I
Organizzazione e compiti
Articolo 14
Copertura degli ambiti territoriali carenti e instaurazione del
rapporto convenzionale
1. Al fine di abbreviare i tempi necessari
al conferimento degli incarichi, ad integrazione di quanto previsto
al comma 1 dell’articolo 34 dell’ACN, in caso di cessazione
dell’incarico di medici titolari, nel rispetto dei criteri relativi
al rapporto ottimale, l’Azienda può procedere alla pubblicazione
degli ambiti carenti in via straordinaria.
2. Il medico titolare di
incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria può concorrere
all’assegnazione degli ambiti dichiarati carenti dall’Azienda
solo per trasferimento e solo per ambiti diversi da quello in cui
detiene l’incarico.
3. Le disposizioni
di cui ai commi 11 e 12 dell’articolo 34 dell’ACN sono sostituite
dalle seguenti:
“ In sede di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti, fermo
restando l’ambito di iscrizione del medico, l’Azienda può indicare
la località in cui deve essere assicurata l’apertura dello studio
professionale del medico.
Il medico
incaricato, a seguito della pubblicazione di ambito carente,
assicura l’apertura dello studio principale nella località indicata
e solo decorsi tre anni dalla sua iscrizione nell’elenco dell’ambito
può richiedere una diversa collocazione dello studio principale.
La diversa
collocazione è consentita di comune intesa tra medico e Azienda,
qualora adeguatamente motivata e previo accertamento della presenza
di almeno due terzi degli assistiti in carico al medico nella
località in cui lo stesso si trasferisce e a condizione che nella
località originariamente indicata dall’Azienda vi sia un altro
studio medico, del richiedente o di altro medico, che assicuri un
congruo orario di attività”.
4.
Il medico che accetta l’incarico ai sensi dell’articolo 35, comma 1,
dell’ACN è cancellato dalla graduatoria provinciale, ai soli fini
del conferimento degli incarichi di assistenza primaria, per due
anni dalla notifica del conferimento dell’incarico.
5.
Al fine di abbreviare i tempi necessari al conferimento degli
incarichi, i termini previsti dall’articolo 35, commi 3 e 8,
dell’ACN, sono ridotti rispettivamente a 30 giorni e 15 giorni.
6.
L’Azienda adotta ogni ulteriore misura tesa alla semplificazione
burocratica delle procedure di conferimento degli incarichi.
Articolo 15
Assistenza in zone
periferiche
(cancellato)
Articolo 16
Scelta del medico
1. Presso gli uffici del distretto sanitario
competenti in ordine alla scelta del medico sono messe a
disposizione degli assistiti una scheda generale relativa ai compiti
del medico di assistenza primaria e le carte dei servizi dei
medici operanti nel distretto e sono fornite ulteriori
informazioni relative a tali medici, con le modalità stabilite dal
Comitato provinciale.
2.
In relazione alla disposizione di cui all’articolo 42, comma 8,
dell’ACN, il cittadino che trasferisce la propria residenza in
Comune di altro ambito territoriale effettua una nuova scelta tra i
medici dell’ambito di nuova residenza. Qualora l’assistito, decorsi
6 mesi dal trasferimento, non abbia effettuato una nuova scelta,
l’Azienda provvede alla revoca d’ufficio. e non abbia
comunicato la rinuncia all’assistenza, l’Azienda, gli assegnerà
d’ufficio il medico di assistenza primaria con meno scelte inserito
nell’ambito, fatta salva per l’assistito la possibilità di
effettuare in qualsiasi momento una diversa scelta.
3.
Le scelte degli assistiti
temporaneamente sospesi dagli elenchi dell’Azienda ai sensi
dell’articolo 42, comma 1, dell’ACN, sono riattribuite
automaticamente al medico al momento della reiscrizione degli stessi
nei suddetti elenchi, anche in deroga al
massimale individuale e anche oltre il limite di 1575 assistiti.
4. Tra i motivi di
ricusazione della scelta, di cui all’articolo 41 dell’ACN, vi può
essere l’impossibilità a garantire un’adeguata assistenza a causa
dell’eccessiva distanza tra lo studio principale del medico scelto e
il domicilio dell’assistito. La ricusazione per motivi di eccessiva
distanza può essere effettuata soltanto entro 90 giorni dalla
scelta e qualora nell’ambito territoriale vi sia possibilità
di scegliere un altro medico.
Articolo 17
Sostituzioni
1.
La sostituzione tra medici di assistenza primaria titolari di
incarico a tempo indeterminato, non operanti in forme associative,
prevista dall’articolo 37, comma 5, dell’ACN, è consentita soltanto:
-
tra medici dello stesso ambito territoriale, purchè i
rispettivi studi professionali siano facilmente accessibili dai
rispettivi assistiti o purchè il medico sostituto garantisca la
presenza presso lo studio del medico sostituito;
-
nel rapporto massimo di almeno uno a uno;
-
fino ad un massimo di 30 giorni continuativi.
2.
In caso di individuazione del sostituto da parte dell’Azienda,
l’incarico può essere conferito ad un medico di assistenza primaria
titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito
territoriale, alle medesime condizioni previste al comma 1.
3.
Il medico titolare deve informare nei modi più opportuni i propri
assistiti dei periodi di assenza, nonché del nominativo del proprio
sostituto. Deve inoltre informare il suo sostituto in ordine alla
presenza di malati o di patologie che richiedono sorveglianza,
interventi specifici e/o monitoraggio clinico.
4. omissis
Articolo 18
Collaboratori di studio
1. Il personale collaboratore di studio
operante presso gli studi dei medici di assistenza primaria supporta
le attività amministrative e organizzative dei medici.
2.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di collaboratore di studio
prevista dagli accordi sindacali, il collaboratore è scelto
preferibilmente tra quelli che si sono qualificati con la frequenza
dello specifico corso di formazione organizzato dalla Provincia e
che sono inseriti in un apposito elenco, costantemente aggiornato e
consultabile presso il Servizio provinciale competente. I
collaboratori assunti sono tenuti, se non lo hanno già fatto, a
frequentare tale corso nelle prossime edizioni.
3.
Il collaboratore può essere:
assunto con rapporto di dipendenza regolato secondo il contratto
nazionale dei dipendenti degli studi professionali;
fornito da società, cooperative e associazioni di servizio, nel
rispetto della normativa vigente.
4.
Il rapporto di lavoro deve intercorrere tra il singolo medico
convenzionato e il collaboratore o la società che fornisce il
servizio. In presenza di medici associati, il contratto può essere
stipulato anche da uno solo dei medici associati; in tal caso con
separata dichiarazione autografa dei medici associati viene
precisato l’impegno orario lavorativo del collaboratore a carico e
nell’interesse di ciascun medico.
5.
L’orario minimo di servizio a supporto delle attività di un medico
non associato, con presenza nello studio professionale del medico
durante l’orario stabilito per l’attività convenzionata, è pari ad
almeno 10 ore settimanali. In presenza di associazioni l’orario
minimo di presenza del/dei collaboratore/i di studio è il seguente:
-
20 ore a settimana nelle associazioni con meno di 3000
assistiti;
-
30 ore a settimana nelle associazioni con un numero di assistiti
fra 3000 e 4500;
-
40 ore a settimana nelle associazioni con un numero di assistiti
fra 4500 e 6000 assistiti;
-
nelle associazioni con un numero di assistiti superiori l’orario
di presenza dei collaboratori di studio aumenterà di 10 ore a
settimana ogni 2000 assistiti
L’orario sarà rapportato al numero di pazienti in carico al 31/12
dell’anno precedente e può essere modificato, in caso di variazione
degli assistiti in carico, ogni anno.
6.
L’indennità percepita dai medici per il collaboratore di studio non
sarà più capitarla (per numero di pazienti), ma per ore di presenza
del/i collaboratore/i di studio e sarà pari a X euro l’anno per ogni
ora di presenza settimanale. Nel caso di associazioni tale indennità
sarà percepita in parti uguali dai singoli medici associati.
7. I medici che
percepiscono l’indennità sono tenuti a comunicare tempestivamente
all’Azienda qualsiasi cambiamento intervenga nel rapporto di
collaborazione e, nel caso di cessazione di tale rapporto, a
comunicare la medesima entro 30 giorni.
8.
I medici che alla data di sottoscrizione del presente accordo
percepiscono l’indennità di collaboratore di studio, entro il
termine stabilito dall’Azienda adeguano l’orario del collaboratore
ai limiti minimi indicati al comma 5 e, alla scadenza del contratto
già stipulato con il collaboratore, provvedono a stipulare nuovi
contratti nelle tipologie previste dal comma 3, dandone
comunicazione all’Azienda.
4. La Provincia, presso il competente
Servizio formazione, conserva un elenco del personale di studio
qualificatosi con la frequenza ai corsi di formazione allo scopo
istituiti dalla Provincia stessa, a cui i medici possono fare
riferimento.
Articolo 19
Personale sanitario
1. I medici di assistenza primaria possono
avvalersi della collaborazione di personale in possesso di diploma
di infermiere e/o di operatore socio-sanitario.
2.
Il personale infermieristico supporta le attività assistenziali dei
medici e, in ragione delle competenze professionali possedute,
assicura in particolare prestazioni di triage, di gestione e
controllo delle patologie croniche nell’ambito dei protocolli
concordati all’interno dell’associazione e prestazioni di cura
ambulatoriali o anche a domicilio. L’operatore socio-sanitario
supporta le attività assistenziali dei medici e assicura, su
indicazione degli stessi, attività semplici di supporto diagnostico,
terapeutico e riabilitativo, sia in ambito ambulatoriale che a
domicilio.
3.
Ai fini del riconoscimento delle indennità di cui al comma
precedente l’Azienda verifica la presenza dei seguenti presupposti:
il rapporto di lavoro deve intercorrere tra il singolo medico
convenzionato e il collaboratore o la società che fornisce il
servizio. Il contratto può essere stipulato anche da uno solo dei
medici associati; in tal caso con separata dichiarazione autografa
dei medici associati viene precisato l’impegno orario lavorativo
dell’infermiere o dell’operatore socio-sanitario a carico e
nell’interesse di ciascun medico;
l’infermiere o l’operatore socio-sanitario può essere:
assunto con rapporto di dipendenza regolato secondo il contratto
nazionale della categoria;
fornito da società, cooperative e associazioni di servizio
nel rispetto della normativa vigente;
a rapporto contrattuale nel rispetto dei requisiti e delle
condizioni stabiliti dall’Azienda;
c)
L’orario minimo di servizio a supporto delle attività di un medico
non associato è pari ad almeno 5 (7) ore settimanali. In
presenza di associazioni l’orario minimo di presenza del personale
è il seguente:
-
10 (15) ore a settimana nelle associazioni con meno di 3000
assistiti;
-
15 (20) ore a settimana nelle associazioni con un numero di
assistiti fra 3000 e 4500;
-
20 (25) ore a settimana nelle associazioni con un numero di
assistiti fra 4500 e 6000 assistiti;
-
nelle associazioni con un numero di assistiti superiori l’orario
di presenza dei collaboratori di studio aumenterà di 7 ore a
settimana ogni 2000 assistiti
L’orario sarà rapportato al numero di pazienti in carico al 31/12
dell’anno precedente e può essere modificato, in caso di variazione
degli assistiti in carico, ogni anno.
4.
L’indennità percepita dai medici per il personale sanitario non sarà
più capitarla (per numero di pazienti), ma per ore di presenza e
sarà pari a X euro l’anno per ogni ora di presenza settimanale di
personale infermieristico o di X euro l’anno per ogni ora di
presenza settimanale di personale con la qualifica di operatore
socio-sanitario. Nel caso di associazioni tale indennità sarà
percepita in parti uguali dai singoli medici associati.
5. I medici che
percepiscono le indennità di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare
tempestivamente all’Azienda qualsiasi cambiamento intervenga nel
rapporto di collaborazione e, nel caso di cessazione di tale
rapporto, a comunicare la medesima entro 30 giorni.
6.
I medici che alla data di sottoscrizione del presente accordo
percepiscono l’indennità di personale infermieristico, entro il
termine stabilito dall’Azienda da tale data adeguano l’orario
dell’infermiere ai limiti minimi indicati al comma 4, lett. c), e,
alla scadenza del contratto già stipulato con l’infermiere,
provvedono a stipulare nuovi contratti nelle tipologie previste dal
comma 4, lett. b), del presente accordo, dandone comunicazione
all’Azienda.
Articolo 20
Compiti del medico di assistenza primaria
1. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 45 dell’ACN[i],
il medico di assistenza primaria svolge le funzioni di cui al comma
1 di detto articolo a favore dei propri assistiti mediante:
-
visite ambulatoriali e domiciliari
-
prescrizioni diagnostico terapeutiche
-
trattamenti preventivi
-
consulti con specialisti
-
accesso presso gli ambienti di ricovero
-
attività di promozione della salute, di consulenza medica e
di educazione sanitaria
-
certificazioni relative allo stato di salute
-
tenuta e aggiornamento di una scheda sanitaria individuale.
Il medico di
assistenza primaria può assicurare altresì prestazioni
diagnostico-terapeutiche se in possesso di idonea strumentazione.
2. Nell’erogazione delle
prestazioni assistenziali il medico di assistenza primaria:
a)
effettua le prestazioni in sintonia con le linee guida
e conformemente ai percorsi diagnostico-terapeutici, purchè
clinicamente validati, concordati agli effetti
organizzativo-prestazionali in sede di Comitato provinciale e resi
noti mediante loro pubblicazione;
b)
svolge le attività di prescrizione farmaceutica e diagnostica nel
rispetto delle indicazioni di appropriatezza e, a parità di
efficacia, di economicità, definite d’intesa con
rappresentanti dei medici di medicina generale in seno a organismi
provinciali o aziendali istituiti allo scopo;
c)
applica le procedure convenute con l’Azienda atte a rendere
funzionale ed efficiente il collegamento con i servizi di continuità
assistenziale;
d)
assicura al proprio assistito ogni opportuno supporto al momento
dell’ingresso in una struttura di ricovero e al momento delle
dimissioni dalla stessa, attivando i necessari rapporti con i
sanitari della medesima, secondo percorsi ottimali di continuità
assistenziale tra ospedale e territorio concordati tra le parti.
3.
A specificazione di quanto già previsto dall’ACN, sono compiti
remunerati nella quota capitaria di cui all’art. 59, lett. A:
-
la partecipazione alle UVM, che comprende la compilazione per
ogni paziente della scheda sanitaria e la partecipazione alle
riunioni per la valutazione dei bisogni e la programmazione degli
interventi.
4. Sono compiti
obbligatori del medico di assistenza primaria remunerati con la
quota capitaria sul Fondo per la ponderazione qualitativa delle
quote capitarie, di cui all’articolo 25 del presente accordo:
·
il rilascio, oltre alle certificazioni elencate
dall’articolo 45 dell’ACN, della certificazione relativa agli stati
di malattia per le persone affette da handicap ospiti in istituti
residenziali o semiresidenziali (dal 7° giorno di malattia),
prevista dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale per
l’applicazione della legge provinciale n. 14 del 1991;
·
la consegna all’assistito, su sua richiesta, in caso
di cessazione del rapporto convenzionale del medico o in caso di
revoca o ricusazione della scelta, di una relazione clinica,
predisposta sul modello della scheda sanitaria prevista per i
ricoveri, in base alle informazioni contenute nella scheda sanitaria
individuale
·
l’adozione della carta dei servizi redatta secondo le
indicazioni del Comitato provinciale;
·
la segnalazione del grado di priorità clinica per
l’accesso alle prestazioni diagnostico-terapeutiche e l’eventuale
indicazione di codici di individuazione di categorie di assistiti
aventi diritto a particolari prestazioni, secondo le procedure
stabilite dall’Azienda;
·
la partecipazione alla rete di sorveglianza
epidemiologica;
·
la partecipazione a campagne di prevenzione sulla base
dei programmi provinciali approvati d’intesa con rappresentanti dei
medici di medicina generale in seno a organismi provinciali o
aziendali istituiti allo scopo;
5.
Sono compiti obbligatori del medico di assistenza primaria
remunerati sul Fondo per prestazioni di cui all’articolo 28 del
presente accordo, con i compensi nella misura specificamente
prevista dagli accordi nazionale e provinciale:
- l’assistenza
domiciliare secondo i protocolli di cui agli allegati G e H
dell’ACN e, a decorrere dal 1 gennaio 2007, secondo il nuovo
protocollo concordato con i rappresentanti sindacali;
- le prestazioni
aggiuntive previste dall’allegato D all’ACN e dall’accordo
provinciale
6. Sono compiti volontari
del medico di assistenza primaria remunerati con le risorse del
Fondo per obiettivi di cui all’articolo 27 del presente accordo:
·
la
adesione ad almeno due dei tre programmi di assistenza ai malati
cronici ( TAO diabete e ipertensione) che l’azienda predispone
obbligatoriamente entro sessanta gg..in un tavolo concordato con le
oo.ss.;se alla scadenza non saranno stati predisposti i programmi,
ai medici di m.g. verrà corrisposto il 50 % del dovuto,le eventuali
risorse residue saranno a disposizione dei distretti per i progetti
eventualmente preparati
-
lo svolgimento di attività concordate a livello aziendale
centrale, conseguenti a studi e progetti per definire forme e
percorsi ottimali di assistenza, anche con riferimento a specifiche
categorie di assistiti come, a titolo di esempio, persone con
disagio psichico o dipendenti da uso di sostanze (tossicodipendenti
e alcoldipendenti in collaborazione con i servizi aziendali
preposti);
-
l’esecuzione dei programmi di attività definiti a livello di
distretto per l’attuazione dei piani per la salute adottati dai
Comitati di distretto;
-
la realizzazione di iniziative rispondenti a specifiche
esigenze a livello provinciale o distrettuale per la promozione
della salute;
-
la collaborazione per le attività di emergenza territoriale,
coordinate dalla Centrale operativa Trentino Emergenza 118, nel
rispetto dei criteri indicati nell’allegato C al presente accordo.
7. Sono compiti
obbligatori del medico di assistenza primaria, remunerati con
ulteriore quota capitarla d X Euro (parte dell’ex fondo di
qualificazione assistenza ambulatoriale) :
-
la ricezione delle chiamate dei propri assistiti dalle ore 8.00
alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali e dalle 8.00 alle 10.00
dei giorni prefestivi escluso il sabato, in via diretta o
indiretta. Nel caso di accesso indiretto il medico garantisce un
riscontro nei tempi più brevi consentitigli. (La
ricezione delle chiamate non è da intendersi quale reperibilità
o pronta disponibilità da parte dei medici e la modalità con cui
andrà garantita va precisata da parte di ciascun sanitario nella
carta dei servizi)
8. Al medico
non associato che garantisce al cittadino i seguenti servizi viene
riconosciuta una quota capitarla di X euro (parte dell’ex fondo
di qualificazione assistenza ambulatoriale):
·
la possibilità di accedere allo studio professionale
su prenotazione per cinque giorni alla settimana
·
l’apertura dello studio professionale secondo un
orario non inferiore a:
6 ore
settimanali fino a 500 assistiti
12 ore
settimanali da 500 a 1000 assistiti
18 ore settimanali da 1000 a
1500 assistiti
Articolo 21
1. Entro il 31
dicembre 2007 tutti i medici di assistenza primaria convenzionati
con l’Azienda assicurano, a fronte dell’indennità mensile di cui
all’articolo 59, comma 11, dell’ACN, la redazione dell’80 %
di tutte le prescrizioni farmaceutiche e le richieste di prestazioni
specialistiche con le modalità informatiche richieste dalle
disposizioni normative vigenti.
Capo II
Forme associative
Articolo 22
Forme associative dell’assistenza primaria
1. Il presente articolo disciplina le attività dei medici di
medicina generale convenzionati nell'ambito delle forme associative,
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del D.lgs. 30
dicembre 1992 n. 502, e sostituisce l’articolo 54 dell’ACN.
2.
I medici di medicina generale possono concordare tra di loro e
realizzare forme di lavoro associato, secondo i principi, le
tipologie e le modalità indicate ai successivi commi, al fine di:
a)
facilitare il rapporto tra cittadino e medico di libera scelta,
nonché lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi
e strutture del Servizio sanitario provinciale,
b)
garantire un più elevato livello qualitativo e una maggiore
appropriatezza delle prestazioni erogate, anche attraverso
l'attivazione di ambulatori dedicati al monitoraggio di patologie
croniche ad alta prevalenza individuate concordemente a livello
aziendale;
c)
realizzare adeguate forme di continuità dell'assistenza e delle cure
anche attraverso modalità di integrazione professionale tra medici;
d)
perseguire il coordinamento funzionale dell'attività dei medici di
medicina generale con i servizi e le attività del distretto in
coerenza con il programma delle attività distrettuali;
e)
realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità, da parte
dei cittadini, dei servizi e delle attività dei medici di medicina
generale, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel
quale i medici associati svolgono a rotazione attività concordate;
f)
perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali,
strumentali e di organizzazione della attività professionale;
g)
condividere ed implementare linee guida diagnostico terapeutiche per
le patologie a più alta prevalenza e attuare momenti di verifica
periodica.
3.
Le forme associative oggetto del presente articolo sono distinte in:
A)
forme associative che costituiscono modalità organizzative
del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più
professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità
assistenziali di ciascuno di essi;
B)
forme associative, quali società di servizio, anche
cooperative, i cui soci siano per statuto permanentemente in
maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera
scelta iscritti negli elenchi dell’Azienda. In ogni caso dette
società di servizio non possono fornire prestazioni sanitarie e
assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici.
4.
Le forme associative disciplinate dalla lettera A) del comma 3 (di
seguito Associazioni) sono:
·
la medicina in rete
·
la medicina di gruppo
·
la medicina in associazione periferica complessa.
5.
Non possono costituirsi forme associative nella modalità della
medicina in associazione semplice.
6.
La costituzione di Associazioni è libera, volontaria e paritaria e
si conforma ai seguenti principi e criteri:
a)
Componenti:
§
possono essere componenti dell’Associazione i medici
di assistenza primaria e i medici pediatri di libera scelta operanti
nello stesso ambito riferito ai medici di medicina generale;
§
il numero dei medici componenti l’Associazione non può
essere inferiore a 3 e superiore a 10, fatte salve situazioni
particolari di oggettivo impedimento che potranno essere esaminate e
autorizzate temporaneamente in sede di Comitato provinciale;
§
ciascun medico può aderire ad una sola Associazione.
b)
Accordo:
§
l'accordo che costituisce l’Associazione,
stipulato sulla base dei criteri definiti dal presente articolo, è
liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso
l’Azienda e l'Ordine provinciale dei medici;
§
l’Azienda entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto
costitutivo dell’Associazione verifica i requisiti di validità
dell’atto, procede ad un sopralluogo presso la sede
dell’Associazione ed approva l’atto con provvedimento del Direttore
generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell’atto
costitutivo o dalla data successiva indicata dall’Azienda, nel caso
di esito negativo della verifica effettuata;
§
in caso di conflitti insorti in seno all’Associazione
sono arbitri:
- per
le questioni deontologiche, l’Ordine provinciale dei medici;
- per
le questioni contrattuali, il Comitato provinciale;
§
i medici aderenti all’Associazione sono tenuti a
rendere pubbliche ai cittadini iscritti nei propri elenchi, anche
con la carta dei servizi, le forme e le modalità organizzative
dell’Associazione anche al fine di facilitare l’utilizzazione dei
servizi offerti.
c)
Sede: la sede rappresentativa dell’Associazione è unica ed è
indicata dai suoi componenti.
d)
Attività assistenziali dei medici associati:
§
per le variazioni di scelta all'interno
dell’Associazione è necessaria la preventiva accettazione da parte
del medico destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni
caso la possibilità da parte del cittadino di effettuare un'altra
scelta nello stesso ambito territoriale;
§
fatto salvo il principio della libera scelta del
medico da parte dell'assistito e del relativo rapporto fiduciario
individuale, ciascun componente dell’Associazione assume l’impegno
ad assistere anche i pazienti degli altri medici dell’Associazione,
secondo quanto previsto dall’accordo costitutivo dell’Associazione e
con possibilità di accesso reciproco ai dati clinici degli
assistiti;
§
i medici dell’Associazione realizzano il coordinamento
della propria attività di assistenza domiciliare, in modo tale da
garantire la continuità di tale forma assistenziale sia nell'arco
della giornata sia anche nei periodi di assenza di uno o più medici
dell’Associazione o, eventualmente, nei casi di urgenza, nel
rispetto delle modalità previste dal presente accordo in materia di
recepimento delle chiamate;
§
all'interno dell’Associazione viene adottato di norma
il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione
inferiore a 30 giorni; deve essere tuttavia garantita la presenza di
almeno la metà dei componenti l’Associazione, con arrotondamento
all’unità superiore in caso di coefficiente frazionale nel relativo
calcolo;
§
i medici dell’Associazione garantiscono il
contenimento dell’attività libero professionale strutturata entro le
cinque ore settimanali; per attività libero professionale
strutturata deve intendersi sia la libera professione, sia qualunque
altra attività che il medico svolga per conto di enti o
associazioni.
e)
Attività dell’Associazione:
§
i medici associati concordano annualmente la
realizzazione di obiettivi di miglioramento qualitativo
dell’assistenza erogata dall’Associazione;
§
i medici associati definiscono, d’intesa con la Scuola
di formazione specifica in medicina generale, i programmi di
tutoraggio per i tirocinanti della formazione specifica;
§
i medici associati effettuano riunioni periodiche per:
-
la revisione della qualità delle attività e dell’appropriatezza
prescrittiva interna all'Associazione;
-
la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e
coerenti con gli obiettivi dichiarati dall'Associazione;
-
la verifica degli obiettivi raggiunti;
-
la valutazione di coerenza dell’attività dell’Associazione
con gli obiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito
a progetti relativi a livelli di spesa programmati ai quali
l’Associazione medesima abbia aderito;
§
entro il primo semestre dell’anno successivo i medici
trasmettono all’Azienda e alla Provincia una relazione circa
l’attività annuale svolta in quanto associati e il raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
f)
Orario:
·
ciascun medico associato garantisce un orario
non inferiore a:
6 ore settimanali fino a 500 assistiti
12 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti
18 ore settimanali
da 1000 a 1500 assistiti
Tale orario e può essere assicurato presso la sede
dell’Associazione, presso il proprio studio principale, se diverso
dalla sede dell’Associazione, e presso eventuali studi secondari.
Ciascun medico associato è comunque tenuto a garantire una presenza
nel proprio studio principale per cinque giorni la settimana.
Qualora il medico sia impegnato in altre attività previste
dall'Accordo nazionale, come consulti con specialisti, accessi in
luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulabili,
partecipazione a incontri o convegni formativi, tale presenza può
essere limitata a quattro giorni la settimana;
§
gli orari dei singoli studi devono essere coordinati
tra di loro in modo da garantire complessivamente un’apertura
ambulatoriale per un arco di almeno 8 ore giornaliere, con presenza
di almeno un medico, distribuite equamente nel mattino e nel
pomeriggio, per cinque giorni a settimana, secondo un congruo orario
determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione
assistita e all’effettiva accessibilità degli studi, anche tenendo
conto delle condizioni geografiche che consentano all’assistito una
adeguata comunicazione con il medico. Al fine del computo delle otto
ore giornaliere di disponibilità minime di accesso i periodi con
compresenza di più medici sono conteggiati una sola volta;
§
deve essere garantita all’assistito la possibilità di
accedere su prenotazione agli studi professionali per cinque giorni
in settimana. Alle nuove Associazioni viene riconosciuto un tempo
congruo per realizzare la prenotazione delle visite, comunque non
superiore ai sei mesi dall’atto di costituzione. Nei giorni scelti,
fermo restando l’obbligo del medico di comunicare all’Azienda
l’impegno orario ambulatoriale giornaliero, l’attività su
prenotazione può svolgersi in fasce orarie flessibili.
Per i servizi garantite secondo questo comma (f) è riconosciuta al
medico associato una quota capitarla aggiuntiva di x Euro (parte
dell’ex qualificazione ambulatoriale)
g)
Collegamenti tra medici e con l’Azienda sanitaria:
l’Associazione assicura:
§
la gestione della scheda sanitaria individuale su
supporto informatico;
§
la condivisione di dati informatizzati relativi
all’attività assistenziale con i medici associati;
§
l’utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di
comunicazione informatica di tipo telematico; un eventuale
collegamento con i centri di prenotazione dell’Azienda e la
trasmissione dei dati epidemiologici o prescrittivi potranno essere
previsti da accordi specifici con la Provincia e/o con l’Azienda.
h)
Rapporti con il distretto sanitario:
§
all’interno dell’Associazione deve essere eletto un
delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale con la
direzione del distretto e con il rappresentante dei medici di
medicina generale operanti nel distretto e alle funzioni di
rappresentanza dell’Associazione presso l’Azienda e l’Ordine dei
medici;
§
l’Associazione assicura la connessione, per quanto di
competenza, con la rete dei sistemi informativi aziendali.
i)
Competenze e spese:
§
a ciascun medico dell’Associazione vengono liquidate
le competenze relative alle scelte di cui è titolare; gli studi
associati di medici di medicina generale con personalità giuridica
possono concordare con l’Azienda le modalità di attribuzione diretta
allo studio associato di una parte dei compensi spettanti ai singoli
medici associati, fermi restando gli obblighi di contribuzione ENPAM
per ogni singolo professionista;
§
la suddivisione delle spese di gestione dello studio
viene liberamente concordata tra i componenti dell’Associazione.
7. La medicina in RETE, oltre al rispetto delle condizioni previste
al comma 6, si caratterizza nei seguenti aspetti relativi a:
a) Sede: gli studi dei medici associati sono distribuiti
sul territorio, entro i confini dell’ambito territoriale; possono
essere individuati uno o più studi nei quali i medici associati
svolgono a rotazione attività concordate.
b)
Orario: uno degli studi della medicina in rete, anche a
turno, deve essere aperto per cinque giorni a settimana per 3 ore
nella fascia oraria dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
c)
Collegamenti informatici: gli studi dei medici associati, ove
possibile, devono essere collegati con sistemi informatici tali da
consentire l’accesso alle informazioni relative agli assistiti dei
componenti l’associazione ritenute necessarie e sufficienti per
garantire un’idonea assistenza;
c)
Sistema informativo territoriale:
§
i medici associati assicurano la partecipazione al
progetto provinciale per la creazione di un sistema informativo
territoriale dell’assistenza primaria e ne garantiscono l’attuazione
per le parti di competenza della medicina generale nei tempi e con
le modalità specificamente previsti per la medicina in rete dagli
stati di avanzamento del progetto provinciale.
8. La medicina di GRUPPO, oltre alle condizioni previste al comma 6,
si caratterizza nei seguenti aspetti relativi a:
a) Sede:
-
la sede del gruppo è unica e articolata in più studi medici,
ferma restando la possibilità che singoli medici possano operare
in altri studi del medesimo ambito territoriale ma in orari
aggiuntivi a quelli previsti, nella sede principale, per
l’istituto della medicina di gruppo;
-
nella sede deve essere presente un numero di studi pari almeno
alla metà dei medici componenti il gruppo stesso, con
possibilità di un uso promiscuo degli stessi, sia pure in orari
differenziati. Il numero degli studi di cui sopra viene
arrotondato alla unità superiore in caso di coefficiente
frazionale nel relativo calcolo;
-
per l’attività assistenziale devono essere utilizzati supporti
tecnologici e strumentali comuni, anche eventualmente in spazi
predestinati comuni.
b)
Orario
§
la sede del gruppo deve essere aperta per 8 ore
giornaliere di cui 3 nella fascia oraria dalle ore 16.00 alle ore
20.00;
§
presso la sede ciascun medico associato deve svolgere
almeno il 40% dell’impegno orario individuale settimanale previsto
dal comma 6, lettera f);
c)
Sistema informativo territoriale:
§
medici associati assicurano la partecipazione al
progetto provinciale per la creazione di un sistema informativo
territoriale dell’assistenza primaria e ne garantiscono l’attuazione
per le parti di competenza della medicina generale nei tempi e con
le modalità specificamente previsti per la medicina di gruppo dagli
stati di avanzamento del progetto provinciale.
9. La medicina IN ASSOCIAZIONE PERIFERICA COMPLESSA, oltre alle
condizioni previste al comma 6, si caratterizza nei seguenti aspetti
relativi a:
a) Sede:
- gli studi dei
medici associati sono distribuiti sul territorio, entro i
confini dell’ambito territoriale, in una delle zone periferiche
individuate dalla Provincia;
- uno degli
studi, situato in posizione baricentrica, deve essere
individuato quale sede dell’associazione;
- nella sede
devono essere presenti almeno due studi medici, in cui gli
associati svolgono a rotazione attività concordate;
- per l’attività
assistenziale devono essere utilizzati supporti tecnologici e
strumentali comuni
b)
Compiti ulteriori: l’Associazione garantisce l’assistenza
primaria in zone disagiate dell’ambito territoriale su richiesta dei
Comuni, che mettono a disposizione gratuitamente uno studio
professionale. L’Associazione è tenuta a svolgere attività
ambulatoriale nelle località richieste, con congruo orario, previo
accordo con il Comune stesso.
c)
Orario
- la sede
dell’associazione deve essere aperta per almeno 6 ore al giorno,
con presenza di almeno un medico, distribuite fra il mattino e
il pomeriggio, con tre ore di apertura nella fascia oraria dalle
16.00 alle 20.00;
- la quota
oraria di ciascun medico associato presso la sede viene
determinata dai componenti dell’associazione; è comunque
obbligatoria una presenza settimanale di tutti gli associati;
d)
Collegamenti e servizi informatici:
-
gli studi degli associati devono essere collegati tra loro e con
la sede con sistemi informatici tali da consentire il
collegamento o la presenza delle schede contenenti le
informazioni relative agli assistiti di tutti gli associati,
aggiornate almeno ogni settimana;
e)
Sistema informativo territoriale:
§
medici associati assicurano la partecipazione al
progetto provinciale per la creazione di un sistema informativo
territoriale dell’assistenza primaria e ne garantiscono l’attuazione
per le parti di competenza della medicina generale nei tempi e con
le modalità specificamente previsti per l’associazione periferica
complessa dagli stati di avanzamento del progetto provinciale.
10. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione del
presente accordo i medici che già svolgevano attività in forma di
medicina in associazione semplice ai sensi del D.P.R. n. 270/2000,
devono organizzarsi in una delle forme associative di cui al comma
4. Fino a tale scadenza i medici continuano a percepire il compenso
per la medicina in associazione previsto dall’articolo 59, lett. B,
comma 4, dell’ACN[ii].
11.
I medici di assistenza primaria convenzionati, anche se operanti in
ambiti diversi, possono aderire a forme associative di cui al comma
3, lettera B), ossia a società in grado di fornire strutture e
servizi, in particolare per quanto concerne:
a) sedi associative, studi professionali, poliambulatori;
b) beni strumentali;
c) servizi informativi, formativi, organizzativi e gestionali;
d) servizi informatici, telematici, di raccolta dati e telemedicina;
e) servizi di verifica e revisione di qualità;
f) ogni altro bene o servizio, ritenuto appropriato a perseguire gli
obiettivi assistenziali previsti dalla programmazione nazionale e
provinciale.
12.
L’adesione alle forme associative di cui al comma 3, lettera B) non
comporta per il medico il riconoscimento di alcun incentivo, né
impedimento ad aderire forme associative di cui al comma 3, lettera
A).
13.
Le forme associative di cui al comma 3, pur non potendo assumere
carattere di soggetto contrattuale rispetto alla definizione dei
bisogni assistenziali, anche in termini di tipologia, di quantità,
di qualità e di modalità dei servizi da disporre per gli assistiti e
per i medici di medicina generale, che rimane di esclusiva
competenza dei sindacati firmatari dell’ACN, sono riconosciute quali
soggetti qualificati a proporre e promuovere iniziative e progetti
assistenziali da sottoporre alla contrattazione tra le parti.
Articolo 23
Forme associative a carattere innovativo
1. La Provincia, dopo approvazione del comitato provinciale, può
promuovere e il distretto sanitario, d’intesa con la direzione
generale dell’Azienda, può proporre ai medici di medicina generale
operanti nel territorio distrettuale progetti per la costituzione di
associazioni a carattere innovativo, con integrazione di competenze
mediche differenziate o con integrazione di professioni mediche e
altre professioni, con le caratteristiche generali previste a
livello nazionale per il modello delle UTAP (Accordo Conferenza
Stato Regioni 29 luglio 2004) o con caratteristiche peculiari che
rispondano alle esigenze della popolazione del territorio di
riferimento. Detti progetti possono essere proposti anche dai medici
di medicina generale al distretto sanitario di riferimento, previa
approvazione del comitato provinciale (ex. art. 12) che valuta la
proposta e acquisisce sulla medesima il parere della direzione
generale dell’Azienda.
2.
La Provincia, su proposta dell’Azienda, approva i progetti per la
costituzione di forme associative a carattere innovativo e ne valuta
l’attuazione. Tali progetti prevedono eventuali forme e modalità di
remunerazione delle attività, in sintonia con quanto previsto
dall’ACN e dal presente accordo. Alla realizzazione dei progetti
l’Azienda può contribuire con la messa a disposizione di strutture e
attrezzature concesse in uso a titolo oneroso, o con la messa a
disposizione di personale infermieristico territoriale.
3.
Nella fase sperimentale iniziale i progetti, previa favorevole
valutazione del Comitato provinciale, possono essere sostenuti con
finanziamenti specifici a valere sul Fondo per la qualità
dell’assistenza di cui all’articolo 26 del presente accordo.
Articolo 24
Prestazioni aggiuntive a carico delle associazioni di medici
1. D’intesa con la direzione generale
dell’Azienda, i distretti sanitari possono individuare prestazioni
aggiuntive erogabili dalle Associazioni. La Provincia, su proposta
dell’Azienda e sentito il Comitato provinciale, determina le tariffe
per tali prestazioni.
2.
L’erogazione di dette prestazioni può essere richiesta, in relazione
alle esigenze, dal distretto sanitario alle Associazioni
disponibili, con le quali sono concordate le modalità di erogazione,
oppure può essere proposta dalle Associazioni stesse al distretto
sanitario.
Capo III
Compensi
[
omissis ]
TITOLO
III
Continuità assistenziale
Articolo 30
Attivazione e
organizzazione del servizio
A. La Continuità Assistenziale è soggetto
erogatore di uno specifico livello assistenziale nell’ambito delle
cure primarie, per interventi territoriali non differibili notturni,
prefestivi e festivi. Il servizio viene attivato nelle giornate di
sabato nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 10.00, fatto
salvo l’obbligo per i medici di assistenza primaria di effettuare le
visite richieste nella giornata di venerdì ai sensi dell’articolo
47, comma 6, dell’ACN, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8
del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti
i giorni feriali, nei confronti della popolazione residente nel
territorio Provinciale.
B.
La turnazione mensile è composta da un monte turni notturni e diurni
festivi e prefestivi di 12 ore l’uno per un massimo di 38 ore
settimanali che devono essere equamente ripartiti tra i colleghi
incaricati della C.A. e distribuiti per almeno 2 turni settimanali
nell’ambito dell’intero mese per svolgere un adeguato servizio di
C.A. Possono optare per incarichi di 38 ore settimanali anche i
medici di continuità assistenziale, convenzionati anche per
l’assistenza primaria fino a che non siano titolari di 250 scelte,
se non svolgono attività libero professionale strutturata (art 65
comma 10 ACN).
C.
L’Azienda può prevedere l’attivazione della C.A. in orari diversi da
quelli sopra evidenziati, per assicurare la copertura assistenziale.
D.
Per l’attivazione della C.A. al di fuori di quanto previsto dal
precedente comma 2, va corrisposto ai medici di C.A. un compenso
omnicomprensivo di . . €/h.
E.
I medici di C.A. sono attivati su chiamata diretta dell’utente,
presso il n° di telefono cellulare legato alla propria sede.
F. Come previsto dall’articolo 91 e 96 dell’ACN, i medici di C.A. non
possono svolgere interventi di emergenza sanitaria territoriale in
quanto non idonei all'esercizio di tale attività, (per
l’espletamento dell’emergenza sanitaria territoriale è necessario
possedere l’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza
dell’apposito corso di formazione previsto ai sensi dell’art. 2,
comma 5 del DPR 292/87, dall’art. 22 del DPR 41/91 o dall’art. 66
del DPR 484/96, dall’art. 66 del DPR 270/2000 e dall’art. 96
dell’ACN). Nel caso in cui, per carenze organizzative e/o in attesa
della riorganizzazione del Servizio di Emergenza-Urgenza
Territoriale, si ritenesse necessario da parte dell’Azienda
Sanitaria reperire medici per tale compito, su base volontaria i
medici delle cure primarie e/o della C.A. residenti nel territorio,
possono dare la loro disponibilità a svolgere mansioni di
Emergenza-Urgenza Territoriale, solo dopo adeguato percorso
formativo da parte dell’Azienda Sanitaria. La spesa per tale
attività sarà trattata a parte e
farà capo al titolo di spesa del servizio 118
.
G.
L’erogazione delle prestazioni dei medici di C.A. è gratuita in
favore dei cittadini iscritti al Servizio sanitario provinciale
dell’ambito relativo. Per i cittadini Italiani non residenti
nell’ambito, la visita è da considerarsi occasionale e quindi
compensata dall’utente direttamente al medico di C.A. che le
effettua, con rilascio di regolare ricevuta, secondo le quote
previste per le visite occasionali di cui all’art. 57 dell’ACN,
ovvero:
a) Visite ambulatoriali euro 15,00;
b) Visite domiciliari euro 25,00.
H. Si concorda una sperimentazione
con numero unico corrispondente al 118, con durata limitata a mesi
…,sotto il controllo dell’azienda e delle oo.ss. nella sola area di
Borgo, per verificare la fattibilità e l’utilità di tale modalità. I
termini precisi della sperimentazione saranno precisati a parte e
faranno parte integrante dell’accordo.
Articolo 31
Compiti del medico di continuità assistenziale
1. Con riferimento ai compiti
previsti dall’articolo 67 dell’ACN, la partecipazione alle forme
organizzative territoriali (equipe territoriali), di cui al comma
16, lett. b), è da intendersi come partecipazione, riconoscibile
quale attività formativa di ECM, a gruppi di studio e progettazione
costituiti a livello distrettuale per definire forme e percorsi
ottimali di assistenza.
2. Sono inoltre compiti obbligatori
del medico di continuità assistenziale:
a) in relazione alla complessità del
quadro clinico prospettato dall’utente, il medico di C.A. assicura
le visite domiciliari, territoriali e ambulatoriali non differibili
effettuando gli interventi ritenuti appropriati, nei confronti degli
utenti;
b) l’erogazione delle prestazioni
domiciliari di assistenza integrata, comprensiva delle cure
palliative, su richiesta del medico di assistenza primaria o su
segnalazione dei distretti e subordinatamente all’attività
istituzionale;
3.
Nell’erogazione delle prestazioni assistenziali il medico di
continuità assistenziale:
a) si avvale, quando rese
disponibili, delle informazioni relative ai precedenti clinici e
alle terapie in atto dei pazienti da visitare;
b) effettua le prestazioni in
sintonia con le linee guida e conformemente ai percorsi
diagnostico-terapeutici, purché clinicamente validati, concordati e
resi noti mediante loro pubblicazione;
c) svolge le attività di
prescrizione farmaceutica e diagnostica nel rispetto delle
indicazioni di appropriatezza e, a parità di efficacia, di
economicità emanate dall’Azienda;
d) esegue gli adempimenti di
competenza per il regolare funzionamento della rete informativa
aziendale.
4.
In sede di
contrattazione provinciale, analogamente a quanto previsto per la
Assistenza Primaria, è opportuno predisporre la Carta dei Servizi
della Continuità Assistenziale, allo scopo di regolamentare le
modalità di erogazione delle prestazioni.
2
Articolo 32
Svolgimento di altri compiti
1.
L’Azienda può conferire ai medici di C.A. titolari di incarico
( omissis ),
fino alla concorrenza del limite di 38 ore settimanali previsto
dall’articolo 65, comma 9, dell’ACN, incarichi di assistenza
previsti dai programmi di attuazione dei piani distrettuali per la
salute dei cittadini.
3.
Per ogni ora di attività riferita a tali incarichi, è riconosciuto
al medico di C.A. il compenso orario di € …. .
4.
I medici di C.A. titolari di incarico
( omissis )
possono partecipare alle forme associative innovative di cui
all’articolo 23 del presente accordo.
5.
I medici di C.A. si impegnano a garantire nei confronti dei pazienti
assistiti nei programmi di ADI e ai pazienti assistiti nelle case
protette la necessaria continuità terapeutica in collegamento ed
integrazione con il medico di medicina generale, al fine di
assicurare a domicilio del paziente o presso la struttura protetta
un'assistenza continuativa e globale nelle ore notturne e nei giorni
festivi, così da evitare ricoveri ospedalieri inappropriati.
I compensi da corrispondere ai
medici per ogni singolo accesso sono uguali a quelli previsti per
l’Assistenza Primaria.
6. ai medici di C.A. chiamati per
ospiti in R.S.A. viene riconosciuta una indennità per visita
domiciliare effettuata di € 25 più indennità per eventuali
prestazioni di particolare impegno svolte (allegato D del ACN ).
Articolo 33
A.REFERENTE DISTRETTUALE DEL
SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
1.
Ai fini di quanto previsto dall’art. 62 comma 5 del vigente ACN, è
istituita la figura del Referente Distrettuale del Servizio di C.A..
Il Referente Distrettuale è rappresentato da un medico appartenente
al Servizio, titolare di incarico a tempo indeterminato.
Sono compiti propri del referente:
a) rappresentare il tramite fra i
Colleghi e il Responsabile del Distretto per risolvere le
problematiche logistiche e gestionali inerenti al servizio, in
particolare per il buon funzionamento dei turni di guardia;
b) promuovere tra i Colleghi azioni
utili al miglioramento del servizio, nonché all’adozione degli
strumenti del governo clinico e di audit per le attività proprie
della C.A. ;
c) partecipare alle attività degli
Organismi istituzionali delle direzioni aziendali;
d) individuare e definire nuove
modalità organizzative che consentano di migliorare il complesso
delle attività sanitarie erogate nell'ambito del Servizio di C.A. .
2.
Il referente viene formalmente individuato in una rosa proposta dai
medici del Servizio di C.A. e copre un incarico annuale rinnovabile.
3.
Il referente si impegna a svolgere tale attività per un tot. di ….
ore complessive settimanali presso la sede del Distretto e viene
remunerato con un compenso orario onnicomprensivo pari a ….. €/h.
4.
Al fine di migliorare il servizio di Continuità Assistenziale, il
referente collabora inoltre con la Direzione del distretto per le
seguenti attività:
a) piano annuale per la formazione e
l’aggiornamento dei medici di C.A. ;
b) predisposizione di linee guida
operative sulle modalità di svolgimento dell'attività di C.A. ;
c) attività di istruzione e di
addestramento dei medici neo inseriti, controllo della congruità e
della funzionalità delle dotazioni strumentali e ambientali nonché
delle dotazioni di farmaci nelle varie sedi.
5.
Le suddette attività, aggiuntive al ruolo proprio del referente, si
svolgono in maniera non vincolata alla presenza fisica presso la
sede distrettuale. Sono pertanto remunerate in maniera forfetaria
con un importo pari a …. €/h, a seguito della presentazione della
documentazione attestante lo svolgimento delle attività medesime.
B. SOSTITUZIONI ED INCARICHI
PROVVISORI
1.
Nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento
degli incarichi a tempo indeterminato, stabilite dall'art. 63, e nei
casi di sospensione del rapporto convenzionale previste dal presente
ACN, l'Azienda può conferire incarichi provvisori nel rispetto dei
termini e delle procedure di cui ai punti successivi.
2.
A tal fine l’Azienda predispone della graduatoria provinciale di
disponibilità di cui all’art. 15 comma 12, con priorità per i medici
residenti nell’azienda.
3.
L’Azienda predispone inoltre separati elenchi di disponibilità
secondo il seguente ordine:
a) medici di cui alla norma
transitoria n. 4 ACN (medici che abbiano acquisito l’attestato di
formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91
nella Provincia interessata successivamente alla data di scadenza
della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria
provinciale) con priorità per i medici residenti nell’azienda.
L’incarico provvisorio di C.A. può essere attribuito anche a questi
medici per un periodo fino a dodici mesi. Un ulteriore incarico può
essere conferito allo stesso medico sulla base di quanto disposto
dal comma 11 dell’art. 70 dell’ACN.
b) medici di cui alla norma finale
n. 5 ACN (medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale
successivamente alla data del 31.12.94) con priorità per i medici
residenti nell’azienda. L’incarico provvisorio di C.A. può essere
attribuito solo nei casi di carente disponibilità al solo fine di
garantire il servizio, ai sensi della Legge 448/2001, art. 19, comma
11, qualora non fosse possibile esperire le procedure di cui
all’art. 70 dell’ACN commi 4 e 5, a medici non presenti nella
graduatoria provinciale vigente, per un periodo di un mese
rinnovabile fino alla durata complessiva di tre mesi.
Nel caso in cui sia necessario
proseguire la durata di un incarico provvisorio, i successivi
incarichi vengono attribuiti secondo l’ordine della graduatoria di
disponibilità o, se esistente, della graduatoria regionale di
settore, a seguire rispetto al medico precedentemente incaricato.
Ove non sia stato assegnato l’incarico provvisorio vacante,
l’azienda può attribuire lo stesso ripercorrendo integralmente la
graduatoria di disponibilità e quella di settore.
4.
L’Azienda predispone le graduatorie e gli elenchi di disponibilità
entro il mese di gennaio di ciascun anno e provvede ad eventuali
integrazioni per richieste provenienti dai medici di cui ai
precedenti punti a) e b). Tali medici sono graduati nell'ordine
dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di
laurea, dall’anzianità di laurea.
5.
Qualora non fosse possibile garantire il servizio secondo le
procedure di cui al precedente comma, l’Azienda potrà concordare con
i medici incaricati, se disponibili, ai sensi dell’articolo 65 comma
14 del vigente ACN, un aumento delle ore settimanali oltre il limite
di 38 ore e fino al limite massimo di 164 ore mensili. Tale aumento
deve riguardare i medici del distretto interessato con equa
distribuzione dell’orario eccedente tra quelli disponibili ad un
incremento orario fino alle 38 ore.
L’orario del medico di C.A. non può
comunque superare l’impegno orario mensile di 164 ore.
Non rientra in tale massimale,
l’orario effettuato a causa dell’attivazione della reperibilità.
6.
Nel caso il monte ore mensili sia superato, per esigenze
improcrastinabili, l’orario eccedente le 164 ore, è remunerato con
…. €/h.
7.
Tranne che per le ipotesi di cui all’articolo 18 e per espletamento
del mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico e sindacale,
per sostituzione superiore a 180 giorni nell'anno, anche non
continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all' art. 23, si
esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare
il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto
convenzionale.
8.
Alla sostituzione del medico sospeso dall’incarico per effetto di
provvedimento di cui all'art. 30 provvede la Azienda con le modalità
di cui all’art. 70 comma 4 dell’ACN.
9. ORGANIZZAZIONE DELLA
REPERIBILITÀ.
a.
L'Azienda organizza turni di reperibilità nei seguenti orari:
dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli
giorni prefestivi e festivi;
dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti
i giorni feriali e festivi;
b.
Nei casi in cui la C.A. è attivata in orario extracontrattuale, le
fasce orarie della reperibilità vengono adeguate di conseguenza.
c.
I medici in turno di reperibilità che non rispondano ai numeri
telefonici indicati o che rifiutino di effettuare il turno, sono
sospesi con effetto immediato dalla reperibilità per tutto il mese e
per i tre mesi successivi.
d.
L’attivazione del medico reperibile da parte del titolare del turno
deve avvenire per comprovate motivazioni e non per motivo di
riduzione del proprio orario di lavoro o cessioni di turni non
graditi.
e.
Per ciascuna ora di reperibilità sono corrisposti ….. €. Per il
trattamento economico si applicano le disposizioni di cui all’art.
72, commi 2,3,4 dell’ACN.
Articolo 33/bis
Assicurazioni
ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI
DERIVANTI DAGLI INCARICHI
1.
L’assicurazione infortunistica di cui all’art. 73. deve prevedere la
copertura di tutte le attività, comprese quelle aggiuntive derivanti
dagli accordi regionali e aziendali, nonché gli infortuni in
itinere.
2.
Il contratto è stipulato, senza franchigie, per i seguenti
massimali:
a) 775.000,00 euro per morte od
invalidità permanente;
b) 52,00 euro giornalieri per
invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno.
(questi primi due punti sono riportati dall’ACN)
3.
La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati
firmatari entro 1 mese dall’entrata in vigore del presente accordo.
4.
Qualora l’Azienda, per motivi eccezionali o per temporanee
indisponibilità, non sia in grado di dotare il medico di un mezzo di
servizio e richieda al medico di utilizzare il proprio automezzo, lo
stesso deve essere adeguatamente assicurato da parte dell’Azienda
(polizza Kasko), per incidenti subiti sia durante l’espletamento
dell’attività che per raggiungere la sede di servizio e, alla fine
del turno, la propria abitazione. Inoltre è prevista una indennità
chilometrica valutata secondo tabelle ACI, relative al mezzo usato.
5.
Anche l'aumento del premio assicurativo dovuto all'incremento della
classe di merito del "Bonus-malus", in caso di sinistro provocato
dal conducente del veicolo, è rimborsato al medico di C.A. che
utilizzi la propria auto per lo svolgimento del servizio medesimo.
Al riguardo, il medico dovrà presentare specifica dichiarazione
della Compagnia Assicuratrice, con espresso riferimento al sinistro
stesso.
entità.
Articolo 34
compensi
1.(OMISSIS )
2.
Inoltre ai medici di C.A. vanno
corrisposte le seguenti quote variabili correlate ad attività
aggiuntive alle normali funzioni istituzionali:
b) Festività di particolare
rilevanza: quota aggiuntiva di …. € a turno per le seguenti
festività:
Data Ore
1 Gennaio
8.00-20.00 20.00-8.00
6 Gennaio 8.00-20.00
Pasqua
8.00-20.00 20.00-8.00
Lunedì dell’Angelo 8.00-20.00
20.00-8.00
25 Aprile
8.00-20.00
1 Maggio
8.00-20.00
2 Giugno
8.00-20.00
15 Agosto
8.00-20.00 20.00-8.00
1 Novembre 8.00-20.00
8 Dicembre 8.00-20.00
24 Dicembre 20.00-8.00
25 Dicembre 8.00-20.00
20.00-8.00
26 Dicembre 8.00-20.00
31 Dicembre 20.00-8.00
articolo 35
regime transitorio
1. Fino alla
completa attuazione del progetto di potenziamento dei servizi di
urgenza ed emergenza, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2585 del 12 novembre 2004, trova applicazione la
disciplina organizzativa del servizio previgente e non sono
conferiti nuovi incarichi a tempo indeterminato nel servizio di
continuità assistenziale.
2. Le parti si riservano di verificare la funzionalità delle nuove
modalità organizzative del servizio, precisate all’articolo 30 del
presente accordo, entro il termine di 4 mesi dalla loro attivazione,
e di valutare la necessità di eventuali modifiche e integrazioni
alla presente disciplina.
TITOLO IV
Assistenza sanitaria ai turisti
Articolo 36
Disciplina del servizio
1. L’Azienda, avuto riguardo alla consistenza dei flussi turistici e
alle circostanze ambientali e metereologiche che ne influenzano il
volume e la durata, individua le zone nelle quali deve essere
garantita con continuità l’assistenza primaria per gli ospiti che vi
soggiornano.
2. L’assistenza è di norma garantita:
§
dai medici di assistenza primaria inseriti nelle zone
individuate che dichiarano la loro disponibilità, nei giorni e nelle
fasce orarie di competenza presso i loro studi professionali e a
domicilio;
§
dai medici di continuità assistenziale dalle ore 20.00
alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali, dalle ore 10.00 del giorno
prefestivo alle ore 8.00 del giorno successivo al festivo e il
sabato anche dalle ore 8.00 alle ore 10.00, solo a domicilio.
3. I medici dell’assistenza primaria che intendono assicurare
l’assistenza ai turisti comunicano all’Azienda le sedi degli studi e
gli orari in cui gli ospiti potranno accedere, aggiuntivi rispetto
agli orari di accesso dei loro assistiti.
4. Lo svolgimento dell’attività di assistenza ai turisti non
determina la riduzione del massimale di scelte dei medici di
assistenza primaria, di cui all’articolo 39, comma 4, dell’ACN, ma
non deve tuttavia comportare pregiudizio al corretto e puntuale
assolvimento degli obblighi convenzionali del medico nei confronti
dei propri assistiti.
5. I medici sono tenuti a notulare direttamente con proprio
bollettario le prestazioni erogate ai turisti e a compilare e
restituire all’Azienda un elenco di tali prestazioni, su apposita
modulistica fornita dall’Azienda stessa.
6. Per le prestazioni erogate i medici possono richiedere i seguenti
compensi onnicomprensivi:
- euro 15,00 per
la visita ambulatoriale;
§
euro 25,00 per la visita domiciliare.
Qualora il medico,
a propria discrezione, si limiti al rilascio di una prescrizione
farmaceutica, tale prescrizione può essere rilasciata gratuitamente.
Nel caso di assistiti con diritto all’esenzione ai sensi delle norme
vigenti il relativo compenso è erogato dall’Azienda su presentazione
di idonea documentazione.
7. L’Azienda diffonde l’elenco dei medici dell’assistenza primaria
disponibili, completo delle sedi e degli orari e informa circa le
tariffe stabilite per l’accesso all’assistenza e circa le modalità
di ricorso ai medici della continuità assistenziale nei casi di
urgenza.
8. Qualora, con riferimento alla
zona individuata, l’offerta di assistenza ai turisti da parte dei
medici di assistenza primaria disponibili sia inferiore alle
necessità, l’Azienda può organizzare un servizio di assistenza
aggiuntivo, affidandone lo svolgimento a medici con incarico libero
professionale, dando priorità a medici titolari di incarico di C.A.
o a medici con incarico a tempo determinato di C.A. residenti nel
distretto a forte flusso turistico, evitando però di creare
discontinuità e disagi nel contesto del servizio di continuità
assistenziale ai residenti.
Le motivazioni che portano verso
questo tipo di scelta sono prevalentemente indirizzate a migliorare
il servizio di assistenza sanitaria rivolto ai turisti vista la
maggiore conoscenza da parte dei medici residenti nei distretti a
maggior flusso turistico delle problematiche del territorio nella
gestione delle urgenze e/o emergenze e delle strutture di
accoglienza turistica.
Per l’organizzazione del Servizio
si rimanda alla contrattazione da svolgere in sede locale fra i
medici di cure primarie, di C.A. residenti nel distretto e l’Azienda
Sanitaria.
9.
L’Azienda predispone annualmente e trasmette alla Provincia una
relazione circa il funzionamento del servizio di assistenza ai
turisti nelle stagioni invernale ed estiva antecedenti. Sulla scorta
di tali relazioni le parti si riservano di verificare la
funzionalità del servizio e la necessità di eventuali modifiche e
integrazioni alla presente disciplina.
ALLEGATO A
Procedimento disciplinare
(rif. articolo 10)
(integrazioni e specificazioni dei
commi da 4 a 18 dell’articolo 30 dell’ACN)
Istruttoria preventiva.
1. La contestazione per iscritto
dell’addebito al medico è effettuata dal Direttore del distretto di
riferimento, entro 30 giorni dal momento in cui l’Ufficio
distrettuale competente in materia di rapporti convenzionali ne
viene formalmente a conoscenza.
2. L’Ufficio competente procede,
entro tale termine, ai necessari accertamenti preliminari sul fatto.
3. Entro il termine di cui sopra il
Direttore di distretto, sulla base degli accertamenti effettuati
dall’Ufficio competente, esprime una valutazione circa l’eventuale
attivazione del procedimento davanti al Collegio arbitrale.
Procedimento ex articolo 30, commi 4, 5 e 6
1. Se il fatto può dare luogo
all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 4,
dell’ACN, il Direttore di distretto, entro il termine di cui ai
punti 1 e 2 previsti per l’istruttoria preventiva, contesta per
iscritto l’addebito al medico, il quale ha la possibilità di far
pervenire al Direttore medesimo le proprie controdeduzioni entro 20
giorni dalla data della contestazione e di essere sentito se lo
richiede.
2. Il Direttore di distretto,
valutate le controdeduzioni addotte dal medico, procede
all’archiviazione del caso o all’irrogazione di una delle sanzioni
di cui al comma 4 dell’articolo 30 dell’ACN.
3. Il provvedimento è notificato
all’interessato entro 30 giorni dalla sua assunzione.
4. Qualora tuttavia, a seguito delle
controdeduzioni addotte dal medico, il Direttore di distretto
dovesse ritenere irrogabile una delle sanzioni di cui all’articolo
30, comma 7, dell’ACN, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse
trasmette gli atti al Collegio arbitrale attivando l’apertura del
procedimento di cui ai commi 11 e seguenti del medesimo articolo,
con notifica all’interessato.
Procedimento avanti al Collegio arbitrale
1. Se il fatto può dare luogo
all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 7,
dell’ACN, il Direttore di distretto,
entro il termine di cui ai punti 1 e
2 previsti per l’istruttoria preventiva,
contesta per iscritto l’addebito al
medico e chiede al Collegio arbitrale l’apertura di un procedimento
a carico del medico.
2. Il Presidente del
Collegio, ricevuta la notifica dell'Azienda, convoca il collegio
entro 10 giorni, per la discussione del caso. Il Collegio, a sua
volta, convoca il medico a sua difesa con la possibilità
dell’assistenza di un procuratore invitandolo a produrre eventuale
memoria scritta e la documentazione che gli apparisse necessaria. La
convocazione per la difesa non può avvenire prima che siano
trascorsi 20 giorni dall’invio della contestazione scritta
dell'addebito da parte dell’Azienda.
3. Qualora il medico non
produca alcuna controdeduzione o non si presenti innanzi al
Collegio, quest’ultimo dà corso comunque alla valutazione del caso.
4. Le parti (intendendosi
per tali il medico e l’Azienda) possono richiedere al Collegio di
essere sentite in merito al caso in oggetto, eventualmente
producendo i documenti o le memorie ritenute più appropriate, anche
attraverso l’assistenza di un procuratore.
5. Il Collegio può
deliberare di udire le parti
singolarmente o in contraddittorio al fine
di pervenire ad un giudizio appropriato sul caso in esame, anche su
richiesta di una delle parti.
6. Il Collegio procede
alla completa istruzione della vicenda, anche con l’eventuale
audizione di soggetti coinvolti, e, valutate anche le
controdeduzioni eventualmente addotte dal medico in sede di difesa,
procede all'archiviazione del caso o alla proposta di sanzione. Il
provvedimento è notificato all'interessato entro 15 giorni dalla sua
assunzione.
7. L'Azienda ricevuto il
deliberato del Collegio arbitrale, si conforma allo stesso con
provvedimento del Direttore Generale.
Termine per la
conclusione del procedimento disciplinare
1. Il procedimento
disciplinare di cui all’articolo 30 dell’ACN deve concludersi entro
180 giorni dalla contestazione dell’addebito al medico. Trascorso
tale termine il procedimento si estingue.
2. L'atto di
contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con
allegata la relativa documentazione compreso l'eventuale deliberato,
sono inviate all'Ordine provinciale di iscrizione del medico, ai
fini di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992.
ALLEGATO B
Informativa a tutela della
riservatezza dei dati personali e moduli per l’acquisizione del
consenso al trattamento dei dati
(documenti predisposti d’intesa con
l’Ordine provinciale dei medici)
(rif. articolo 20, comma 4)
Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi
Azienda provinciale per i servizi sanitari
e degli Odontoiatri di
Trento
di Trento
INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
(PRIVACY) – D.LGS 196/03 –
La normativa in materia di privacy
prevede che i medici ed i pediatri di fiducia, nonché l’Azienda
provinciale per i servizi sanitari debbano avere il consenso degli
assistiti per poter utilizzare i loro dati personali
(trattamento dei dati), per quanto
strettamente necessario per la tutela della salute e precisamente
per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
Per facilitare l’esercizio dei
diritti di ciascuno al riguardo, è stato stabilito che, con i moduli
che verranno appositamente forniti dai medici/pediatri di fiducia,
si possa dare il proprio consenso autorizzando l’uso dei propri dati
sia nell’ambulatorio del medico/pediatra di fiducia, sia nelle
strutture/servizi dell’Azienda sanitaria (Ospedali, ambulatori
specialistici, servizi di laboratorio e di radiologia, ecc.),
evitando così di ripetere ogni volta questa procedura (salvo casi
particolari per i quali l’Azienda potrà chiedere un consenso
ulteriore e specifico).
Per legge, il medico/pediatra di
fiducia ha la necessità di avere il consenso dei propri assistiti
per tutti i trattamenti di dati che effettuerà, non soltanto
nell’ambito delle prestazioni sanitarie ma anche per tutte le altre
attività correlate (es. amministrative). Per l’Azienda sanitaria il
consenso è invece indispensabile soltanto per i trattamenti di dati
strettamente necessari ad erogare le prestazioni a tutela della
salute.
Relativamente al trattamento dei
dati, ciascuno ha diritto di essere informato di quanto segue.
IL DINIEGO DEL CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IMPEDISCE L’ADEGUATEZZA DELLE CURE
I dati sono le informazioni personali
e sanitarie che riguardano i cittadini, il trattamento dei quali
riguarda principalmente la possibilità di costruire la storia di
ogni assistito in termini di salute, che verrà raccolta in una
scheda sanitaria personale, archiviata e custodita dal medico di
fiducia e necessaria per la più corretta ed adeguata tutela della
salute.
L’eventuale rifiuto a prestare il
consenso al trattamento dei dati, con l’eccezione dei trattamenti
urgenti e di quelli disposti dall’Autorità pubblica (Sindaco,
Autorità giudiziaria), comporta la difficoltà e talvolta anche
l’impossibilità da parte sia del medico di fiducia che delle
strutture dell’Azienda sanitaria (Ospedali, ambulatori
specialistici, servizi di laboratorio e di radiologia, ecc.) di
erogare la prestazione sanitaria.
I DATI SONO UTILIZZATI PROTEGGENDO
LA RISERVATEZZA
I dati vengono raccolti ed utilizzati
nel corso degli interventi di prevenzione e dei trattamenti di
diagnosi e cura (ivi compresi i più moderni sistemi di
teleassistenza e di telemedicina), sia ad opera dei medici/pediatri
che dei servizi/strutture dell’Azienda sanitaria, nonché per le
indispensabili attività amministrative connesse.
Alcuni di questi dati, resi in forma
anonima (cioè non collegabili al nome e cognome dell’assistito),
potranno essere utilizzati anche per la ricerca scientifica, per la
statistica- epidemiologica e per la formazione sanitaria.
I dati potranno essere utilizzati,
nei modi previsti dalla legge, nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio ed esclusivamente in caso di necessità,
anche dai medici sostituti, dai medici associati e, nei limiti
strettamente necessari allo svolgimento dei loro compiti, dal
personale dell’ambulatorio, nonché dai medici della continuità
assistenziale. I dati pertinenti potranno essere comunicati, sempre
e solo se necessario, anche agli altri soggetti che partecipano alla
cura (specialisti, infermieri ...).
I DATI SONO AL SICURO
Il medico di fiducia e l’Azienda
sanitaria custodiranno i dati in archivi cartacei o informatici e
proteggeranno questi ultimi con misure di sicurezza in grado di
garantire che esclusivamente in caso di necessità e soltanto
personale autorizzato e tenuto al segreto professionale possa
venirne a conoscenza.
Il segreto professionale è un dovere
fondamentale di tutto il personale sanitario, la cui eventuale
violazione è sanzionata anche penalmente, mentre l’eventuale uso
illegittimo delle informazioni e la divulgazione di informazioni
inesatte integrerebbero la fattispecie del danno da informazione,
che comporta precise responsabilità e che è configurabile sia in
caso di uso dei dati diverso rispetto a quello per cui è stato dato
il consenso, sia per la divulgazione di informazioni false o
parziali.
CIASCUNO HA DIRITTO IN OGNI MOMENTO
DI:
- conoscere i propri dati in
trattamento;
- sapere come i dati vengono
utilizzati e per quali finalità;
- conoscere il nome della
persona che ha il compito di conservarli e di proteggerli;
- sapere a chi vengono
comunicati, per quale ragione e chi può venirne a conoscenza;
- chiedere l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione dei dati;
- chiedere la cancellazione
(purché non debbano essere conservati per legge), la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in
violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per giusti motivi,
al loro utilizzo.
Ciascuno potrà esercitare i propri
diritti presentando una domanda scritta al medico di fiducia o (per
i trattamenti di dati dell’Azienda sanitaria) all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari, Servizio Rapporti con il
pubblico, Centro per i servizi sanitari, Palazzina D, Viale Verona -
38100 Trento.
Il medico ed il pediatra di fiducia
sono titolari dei trattamenti che vengono effettuati presso il loro
studio.
L’Azienda provinciale per i servizi
sanitari è titolare dei trattamenti che vengono effettuati presso le
proprie strutture/servizi. Con provvedimento del Direttore generale
n. ____ di data ______________ sono stati delegati i medici/pediatri
di fiducia alla raccolta del consenso anche per conto dell’Azienda
stessa.
Moduli per il consenso al trattamento
dei dati personali
Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi
Azienda provinciale per i servizi sanitari
e degli Odontoiatri di
Trento
di Trento
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS 196/03) RESO AL
MEDICO DI FIDUCIA IN QUALITà DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Io sottoscritto/a (in stampatello)
.................................................................................,
nato/a a ...........................................................
il ............................... e residente in
…….........................................., via
……………….………………....………………………………………, assistito/a del Dott./Dott.ssa
(Timbro del medico) ………………..………………....................………….
DICHIARO:
di aver acquisito e
compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali e
sanitari, fornitami ai sensi del d.lgs 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” ed
AUTORIZZO:
il medico ed i
suoi sostituti, gli associati, gli specializzandi, i tirocinanti, i
collaboratori e gli infermieri di studio e/o gli altri
professionisti del Servizio Sanitario Provinciale che interverranno
nel percorso assistenziale ad utilizzare i miei dati personali e
sanitari a fini di diagnosi e cura, amministrativi, fiscali e
statistico-epidemiologici.
DICHIARO:
-
che il
consenso è esteso ai trattamenti dei dati relativi a prestazioni
richieste in futuro;
-
di essere a
conoscenza del fatto che i dati raccolti e detenuti in base ad
obblighi di legge non necessitano di consenso al trattamento.
ACCONSENTO:
a che sia data
comunicazione relativa al mio stato di salute alle persone qui
indicate:
1)………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………
ACCONSENTO:
a che il ritiro della mia
documentazione sanitaria (ivi comprese ricette mediche, richieste
specialistiche, referti di indagini, cartelle cliniche) venga
effettuato dalle seguenti persone:
1)………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………
Firma dell’interessato
………………………………………………………………..
Data ……………………………...
Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi
Azienda provinciale per i servizi sanitari
e degli Odontoiatri di
Trento
di Trento
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS 196/03)
DA PARTE DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
RESO AL MEDICO DI FIDUCIA
Io sottoscritto/a (in stampatello)
.................................................................................,
nato/a a ...........................................................
il ............................... e residente in
…….........................................., via
……………….………………....………………………………………, assistito/a del Dott./Dott.ssa
(Timbro del medico) …………..……………………....................………….
AUTORIZZO:
l’Azienda provinciale per
i servizi sanitari a trattare i miei dati inerenti a prestazioni
effettuate presso i propri servizi/strutture a fini di tutela della
mia salute o incolumità fisica (articolo 76, comma 1, D.Lgs.196/03).
ACCONSENTO:
a che il medico di
medicina generale riceva dalle strutture dell’Azienda Sanitaria i
referti delle indagini cliniche, strumentali e di laboratorio per la
tutela della mia salute.
Firma dell’interessato
………………………………………………………………..
Data ……………………………...
ALLEGATO C
Collaborazione di medici di
assistenza primaria nelle attività
di emergenza territoriale
(rif. articolo 20, comma 7)
L’attività di collaborazione svolta
dai medici di assistenza primaria nell’ambito delle attività di
emergenza territoriale non deve recare pregiudizio al corretto e
puntuale svolgimento degli obblighi del medico nei confronti dei
propri assistiti e deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri,
indicati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2585 del 12
novembre 2004:
§
l’adesione è su base
volontaria e per i medici di medicina generale nell’ambito di
contratti di lavoro definiti all’interno di accordi sindacali;
§
i medici di medicina
generale che aderiscono al progetto rispondono alle chiamate, su
attivazione della Centrale operativa Trentino Emergenza 118, per
tutti gli utenti del territorio di competenza, anche quelli in
carico a colleghi che non partecipano al progetto;
§
il numero di medici che
costituiscono l’equipe deve esser tale da permettere un’adeguata
successione dei turni;
§
ogni medico deve poter
disporre degli idonei strumenti di comunicazione con la Centrale
operativa Trentino Emergenza 118 (radio ricetrasmittenti
sintonizzate sulle frequenze appropriate e/o telefoni cellulari) e
degli adeguati strumenti utili in situazioni di emergenza urgenza
sanitaria;
§
devono essere
predisposti corsi di formazione e aggiornamento continuo per i
medici volontari che opereranno nell’urgenza - emergenza
territoriale.
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