SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI

(SEZIONE DI TRENTO)

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TITOLO I

Disposizioni generali

 

Articolo 1

Principi generali

1. Il presente accordo provinciale disciplina le materie ad esso demandate dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 (di seguito ACN) e apporta al medesimo le integrazioni e le modificazioni richieste dalle specificità locali.

2. I medici di medicina generale conformano la propria attività agli indirizzi in materia di politiche per la salute e per la qualificazione dell’assistenza collettiva, ospedaliera e distrettuale emanate dalla Giunta provinciale.

3. Fermi restando gli obiettivi fondamentali di carattere generale indicati dall’articolo 5 dell’ACN, i medici di medicina generale, mediante collaborazioni con gli organismi sanitari, azioni mirate, iniziative sperimentali e modificazioni procedurali e comportamentali a carattere permanente, assicurano:

-                la partecipazione alla programmazione a livello distrettuale degli interventi per il miglioramento dello stato di salute della popolazione secondo le priorità rilevate;

-                l’applicazione di criteri di appropriatezza clinica con specifico riferimento alle prescrizioni farmaceutiche e diagnostiche, criteri definiti d’intesa con rappresentanti dei medici di medicina generale in seno a organismi provinciali o aziendali istituiti allo scopo;

-                l’osservanza delle indicazioni operative concordate per garantire l’integrazione degli interventi sanitari con quelli sociali nei processi assistenziali.

4. Anche al fine di una verifica del rapporto di convenzione vengono introdotti strumenti di valutazione:

a)            del grado di adesione agli obiettivi e ai percorsi concordati per dare efficienza ed efficacia alle attività assistenziali;

b)            del funzionamento delle forme associative.

Detti strumenti sono definiti mediante successive intese in sede di Comitato provinciale ex articolo 24 dell’ACN (di seguito Comitato provinciale), il quale potrà avvalersi di funzionari provinciali o aziendali competenti in materia.

5. I medici di assistenza primaria e i medici di continuità assistenziale integrano i rispettivi interventi al fine di garantire la continuità dell’assistenza nel concetto più ampio di presa in carico dell’assistito.

 

Articolo 2

Definizioni

1. Nel testo del presente accordo:

§         per ambito si intende la circoscrizione territoriale in cui opera un numero di medici di medicina generale individuato in base ad un rapporto ottimale. Gli ambiti di norma coincidono con i distretti sanitari e sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale;

§         per scelta medica si intende l’individuazione da parte di un cittadino domiciliato in un determinato ambito di uno fra i medici di assistenza primaria inseriti nello stesso ambito;

§         per ambito carente si intende l’ambito di scelta medica nel quale è possibile l’inserimento di un ulteriore medico di medicina generale in base al rapporto ottimale;

§         per zona carente si intende la località compresa in un ambito nel quale si manifesta il maggiore bisogno di assistenza e dove quindi deve essere assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale;

§         per studio professionale si intende lo studio privato del medico di assistenza primaria, destinato allo svolgimento di un pubblico servizio. Lo studio professionale principale è quello sito nella zona carente inizialmente indicata dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito Azienda), fatta salva una successiva variazione di localizzazione previa autorizzazione aziendale, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del presente accordo.

 

Articolo 3

Graduatorie

1. Ad integrazione della domanda redatta conformemente ai moduli riportati negli allegati A e A1 dell’ACN, i medici presentano all’Azienda una dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di incarichi di assistenza primaria e continuità assistenziale a tempo determinato, conforme al modulo predisposto dall’Azienda.

2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 15 dell’ACN, l’Azienda sulla base delle domande pervenute formula una graduatoria unica provinciale annuale per tutte le attività disciplinate dall’ACN per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato e una graduatoria unica provinciale annuale per tutte la attività disciplinate dall’ACN per il conferimento di incarichi a tempo determinato.

3. Nel conferimento degli incarichi di assistenza primaria e continuità assistenziale l’Azienda riserva il 67% dei posti disponibili a favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale di cui all’articolo 21 del D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e ss.mm., e il 33% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente.

 

Articolo 4

Attività compatibili

1. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 17 dell’ACN, sono considerate compatibili con quelle svolte in regime di convenzione le attività condotte dai medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale:

a)      presso le residenze sanitarie assistenziali (con esclusione delle RSA a sede ospedaliera) e presso le case di soggiorno per anziani;

b)      a titolo gratuito a favore di enti e associazioni che esercitano unicamente attività con finalità sociali e senza scopo di lucro;

c)      in centri di alcologia gestiti dall’Azienda;

d)      nell’ambito di iniziative di formazione per il personale sanitario;

e)      nell’ambito di incarichi di studio, collaborazione e progettazione in materia di assistenza distrettuale conferiti dalla Provincia;

f)        per l’assistenza sanitaria ai turisti.

2. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 17 dell’ACN, sono considerate compatibili con quelle svolte in regime di convenzione, entro il limite delle 38 ore settimanali previsto dall’articolo 65, comma 9, dell’ACN, le attività condotte dai medici con il solo incarico di continuità assistenziale:

a)      presso le residenze sanitarie assistenziali a sede ospedaliera, ovvero presso strutture convenzionate con il Servizio sanitario provinciale espressamente indicate dalla Provincia con atto formale;

b)      nella specialistica ambulatoriale a tempo determinato;

c)      nello svolgimento di incarichi di assistenza previsti dai programmi di attuazione dei piani distrettuali per la salute dei cittadini.

3. Ai sensi della legge regionale 30 novembre 1994 n. 3, la nomina a sindaco o assessore del comune, nel cui territorio il medico opera in regime di convenzione, non costituisce causa di incompatibilità. Trovano peraltro applicazione, in tale caso, i disposti di cui agli articoli 39, comma 4, e 65, comma 9, dell’ACN.

 

Articolo 5

Massimali

1. Le attività:

-         connesse alla formazione di personale sanitario;

-         svolte nell’ambito di incarichi di studio, collaborazione e progettazione conferiti dalla Provincia;

-         relative all’assistenza sanitaria ai turisti,

-         di medicina fiscale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, lett. a), dell’ACN,

se svolte da un medico di assistenza primaria non comportano la riduzione del massimale di scelte di cui all’articolo 39, comma 4, dell’ACN e se svolte da un medico di continuità assistenziale non concorrono alla determinazione del massimale orario di cui all’articolo 65, comma 9, dell’ACN.

2. L’attività strutturata presso le residenze sanitarie assistenziali e/o presso le case di soggiorno per anziani, svolta cioè a scadenze e per periodi programmati e concordati con i rispettivi soggetti gestori, non comporta per il medico di assistenza primaria la riduzione del massimale di scelte di cui all’articolo 39, comma 4, dell’ACN, purché il complessivo impegno orario settimanale non ecceda le cinque ore.

3. Qualora la sommatoria delle ore per attività strutturata presso le residenze sanitarie assistenziali e/o presso le case di soggiorno per anziani e delle ore per altre eventuali attività strutturate in regime di libera professione ecceda le cinque ore settimanali, operano, per ogni ora o frazione di ora successiva alla quinta, le corrispondenti limitazioni al massimale delle scelte così come previsto dall’ACN.

4. Il massimale di scelte del medico di assistenza primaria derivante da autolimitazione non può essere inferiore a 1000 scelte.

5. L’impegno orario libero-professionale del medico di assistenza primaria non può determinare una riduzione del massimale di scelte inferiore a 1000 scelte.

 

Articolo 6

Cessazione del rapporto convenzionale

1. Il termine di preavviso in caso di recesso del medico dal rapporto convenzionale è di 30 giorni in caso di trasferimento e di 90 giorni negli altri casi, salvo ipotesi di sopraggiunta inabilità riconosciuta legalmente o causa di forza maggiore.

Articolo 7

Formazione continua

1. La formazione continua dei medici di medicina generale è finalizzata al raggiungimento di obiettivi sia di interesse nazionale sia di specifico interesse provinciale, come definiti dai programmi triennali della formazione degli operatori sanitari, approvati dalla Giunta provinciale, previo parere del Consiglio sanitario provinciale.

2. Sono riconosciute ai fini del conseguimento dei crediti formativi, se accreditate e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione provinciale per la formazione continua, le attività formative di partecipazione a eventi formativi di tipo residenziale, ad attività di formazione a distanza, a progetti di formazione sul campo nonché le attività connesse alle aree definite nell’articolo 20, comma 3, dell’ACN, ivi compreso il tutoraggio per i colleghi medici tirocinanti.

3. La Provincia anche tramite la Scuola di formazione specifica in medicina generale promuove:

§         la formazione e l’accreditamento dei medici di medicina generale che svolgono attività di animatori di formazione, docente, tutore, con le modalità di cui al successivo comma 7;

§         la formazione specifica in medicina generale;

§         le attività di ricerca e sperimentazione in medicina generale;

§         le attività di formazione continua rivolte ai medici di medicina generale, sentite le società scientifiche, tra cui anche le attività formative mirate a sostegno della realizzazione di obiettivi di progetto.

4. Ferme restando le indicazioni di cui all’articolo 20, comma 8, dell’ACN, il debito formativo annuale deve essere soddisfatto per almeno il 70% con la partecipazione ad iniziative, da svolgersi preferibilmente il sabato mattina, promosse dalla Provincia o comprese nei programmi aziendali di formazione o rientranti nelle aree tematiche di interesse per l’assistenza primaria precisate nei medesimi programmi aziendali.

5. La frequenza della formazione obbligatoria di cui al precedente comma 4, fino a un massimo di 40 ore annue, rientra tra i compiti retribuiti e dà diritto alla sostituzione del medico in formazione a carico dell’Azienda, la quale rimborsa la spesa del sostituto individuato dal medico medesimo, per un importo pari al compenso lordo riconosciuto al sostituito.

6. Per la frequenza della formazione obbligatoria di cui al precedente comma 4 è prevista altresì per il medico in servizio presso i distretti sanitari periferici la possibilità di essere sostituito, durante l’orario di servizio dalle ore 8.00 alle 20.00, anche per il periodo di trasferimento dalla sede di servizio alla sede del corso e fino ad un massimo di 3 ore giornaliere.

7. La definizione di quanto previsto all’articolo 20, comma 15, dell’ACN, è demandata all’Accademia formatori e tutori (AFeT), istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 3076 del 23 dicembre 2004. La frequenza alle relative iniziative di formazione promosse dall’AFeT per la medicina generale è riconosciuta ai medici in aggiunta alle ore destinate all’aggiornamento obbligatorio, ai fini della sostituzione.

 

Articolo 8

Competenze dell’Azienda e ambiti di contrattazione aziendale

1. Nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui alla normativa contrattuale vigente e secondo eventuali intese procedurali approvate in sede di Comitato aziendale ex articolo 23 dell’ACN, l’Azienda provvede all’esecuzione dei compiti inerenti:

a)      la formazione e la gestione delle graduatorie provinciali;

b)      l’accertamento della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità;

c)      l’adozione dei provvedimenti di instaurazione, sospensione e cessazione del rapporto convenzionale;

d)      il conferimento di incarichi provvisori;

e)      la definizione dei requisiti e delle condizioni per l’instaurazione di rapporti contrattuali tra i medici di medicina generale e il personale sanitario di cui all’articolo 19 del presente accordo, ai fini dell’erogazione delle relative indennità;

f)        la verifica della regolarità della documentazione necessaria e la concessione delle indennità di collaboratore di studio e personale sanitario, di cui agli articoli 18 e 19 del presente accordo;

g)      la verifica in ordine al rispetto della disposizione di cui all’articolo 59, lett. B), comma 11, dell’ACN;

h)      la definizione di intese per l’applicazione delle disposizioni in materia di sciopero di cui all’articolo 31 dell’ACN.

 

Articolo 9

Valorizzazione dei professionisti e dell’attività assistenziale

1. Allo scopo di elevare la qualità dell’assistenza primaria la Provincia, anche in collaborazione con la Scuola di formazione specifica in medicina generale, sentito l’Ordine dei medici e previo parere del Comitato provinciale, può proporre un programma per l’accreditamento volontario professionale dei medici di medicina generale.

2. I medici, nel rispetto della normativa vigente, possono pubblicizzare l’accreditamento professionale conseguito.

 

Articolo 10

Procedimento disciplinare

 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 dell’ACN, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 18 del medesimo articolo sono integrate e specificate come indicato nell’allegato A al presente accordo.

2. Al Presidente del Collegio arbitrale di cui all’articolo 30 dell’ACN sono riconosciuti i compensi previsti dall’articolo 2 del D.P.G.P. 31 maggio 1999, n. 5-4/Leg, recante “Regolamento per la corresponsione dei compensi al collegio arbitrale di disciplina della Provincia”.

 

Articolo 11

Comitato provinciale

1. Oltre alle competenze previste dall’articolo 24 dell’ACN, il Comitato provinciale:

a)            concorda le modalità per l’introduzione di idonei strumenti di valutazione:

-          del grado di adesione agli obiettivi e ai percorsi concordati per dare efficienza ed efficacia alle attività assistenziali;

-         del funzionamento delle forme associative.

b)            esprime un parere sul programma per l’accreditamento volontario professionale dei medici di medicina generale proposto dalla Provincia;

c)            esprime intesa sull’applicabilità sotto il profilo organizzativo delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici clinicamente validati;

d)            definisce, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, i contenuti minimi della carta dei servizi dei medici di medicina generale, previa acquisizione del parere del Difensore civico;

e)            specifica le modalità idonee a garantire una corretta informazione agli assistiti ai fini della scelta del medico, sulla scorta delle indicazioni dell’articolo 40 dell’ACN;

f)              esprime parere in ordine al finanziamento, nell’ambito del Fondo per la qualità dell’assistenza di cui all’articolo 26 del presente accordo, dei progetti di forme associative a carattere innovativo presentati ai sensi dell’articolo 23 del presente accordo;

g)            approva le modalità di individuazione dei rappresentanti dei medici di medicina generale presso i distretti sanitari per lo svolgimento di compiti di programmazione delle attività attuative dei piani per la salute distrettuali;

h)            formula proposte di miglioramento organizzativo-funzionale delle relazioni di continuità assistenziale tra ospedale e territorio;

i)              esamina o formula proposte di snellimento e semplificazione delle procedure gestionali di natura tecnico/amministrativa.

 

Articolo 12

Accordi integrativi

1. Con riferimento agli istituti giuridici contemplati dall’ACN e per gli aspetti dallo stesso demandati ad eventuale ulteriore disciplina in sede locale, il presente accordo provinciale può essere integrato mediante successivi accordi.

 

Articolo 13

Decorrenza e rinvio

1. Il presente accordo esplica i propri effetti a decorrere dal giorno successivo alla data della sua sottoscrizione e trova applicazione fino al rinnovo dello stesso.

2. Per quanto non previsto dal presente accordo si applica l’ACN del 23 marzo 2005.

 

TITOLO II

Assistenza primaria

Capo I

Organizzazione e compiti

 

Articolo 14

Copertura degli ambiti territoriali carenti e instaurazione del rapporto convenzionale

1. Al fine di abbreviare i tempi necessari al conferimento degli incarichi, ad integrazione di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 34 dell’ACN, in caso di cessazione dell’incarico di medici titolari, nel rispetto dei criteri relativi al rapporto ottimale, l’Azienda può procedere alla pubblicazione degli ambiti carenti in via straordinaria.

2. Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria può concorrere all’assegnazione degli ambiti dichiarati carenti dall’Azienda solo per trasferimento e solo per ambiti diversi da quello in cui detiene l’incarico.

3. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell’articolo 34 dell’ACN sono sostituite dalle seguenti:

“  In sede di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti, fermo restando l’ambito di iscrizione del medico, l’Azienda può indicare la località in cui deve essere assicurata l’apertura dello studio professionale del medico.

Il medico incaricato, a seguito della pubblicazione di ambito carente, assicura l’apertura dello studio principale nella località indicata e solo decorsi tre anni dalla sua iscrizione nell’elenco dell’ambito può richiedere una diversa collocazione dello studio principale.

La diversa collocazione è consentita di comune intesa tra medico e Azienda, qualora adeguatamente motivata e previo accertamento della presenza di almeno due terzi degli assistiti in carico al medico nella località in cui lo stesso si trasferisce e a condizione che nella località originariamente indicata dall’Azienda vi sia un altro studio medico, del richiedente o di altro medico, che assicuri un congruo orario di attività”.

4. Il medico che accetta l’incarico ai sensi dell’articolo 35, comma 1, dell’ACN è cancellato dalla graduatoria provinciale, ai soli fini del conferimento degli incarichi di assistenza primaria, per due anni dalla notifica del conferimento dell’incarico.

5. Al fine di abbreviare i tempi necessari al conferimento degli incarichi, i termini previsti dall’articolo 35, commi 3 e 8, dell’ACN, sono ridotti rispettivamente a 30 giorni e 15 giorni.

6. L’Azienda adotta ogni ulteriore misura tesa alla semplificazione burocratica delle procedure di conferimento degli incarichi.

Articolo 15

Assistenza in zone periferiche

(cancellato)

 

Articolo 16

Scelta del medico

1. Presso gli uffici del distretto sanitario competenti in ordine alla scelta del medico sono messe a disposizione degli assistiti una scheda generale relativa ai compiti del medico di assistenza primaria e le carte dei servizi dei medici operanti nel distretto e sono fornite ulteriori informazioni relative a tali medici, con le modalità stabilite dal Comitato provinciale.

2. In relazione alla disposizione di cui all’articolo 42, comma 8, dell’ACN, il cittadino che trasferisce la propria residenza in Comune di altro ambito territoriale effettua una nuova scelta tra i medici dell’ambito di nuova residenza. Qualora l’assistito, decorsi 6 mesi dal trasferimento, non abbia effettuato una nuova scelta, l’Azienda provvede alla revoca d’ufficio. e non abbia comunicato la rinuncia all’assistenza, l’Azienda, gli assegnerà d’ufficio il medico di assistenza primaria con meno scelte inserito nell’ambito, fatta salva per l’assistito la possibilità di effettuare in qualsiasi momento una diversa scelta.

3. Le scelte degli assistiti temporaneamente sospesi dagli elenchi dell’Azienda ai sensi dell’articolo 42, comma 1, dell’ACN, sono riattribuite automaticamente al medico al momento della reiscrizione degli stessi nei suddetti elenchi, anche in deroga al massimale individuale e anche oltre il limite di 1575 assistiti.

4. Tra i motivi di ricusazione della scelta, di cui all’articolo 41 dell’ACN, vi può essere l’impossibilità a garantire un’adeguata assistenza a causa dell’eccessiva distanza tra lo studio principale del medico scelto e il domicilio dell’assistito. La ricusazione per motivi di eccessiva distanza può essere effettuata soltanto entro 90 giorni dalla scelta e qualora nell’ambito territoriale vi sia possibilità di scegliere un altro medico.

 

Articolo 17

Sostituzioni

1. La sostituzione tra medici di assistenza primaria titolari di incarico a tempo indeterminato, non operanti in forme associative, prevista dall’articolo 37, comma 5, dell’ACN, è consentita soltanto:

-         tra medici dello stesso ambito territoriale, purchè i rispettivi studi professionali siano facilmente accessibili dai rispettivi assistiti o purchè il medico sostituto garantisca la presenza presso lo studio del medico sostituito;

-         nel rapporto massimo di almeno uno a uno;

-         fino ad un massimo di 30 giorni continuativi.

2. In caso di individuazione del sostituto da parte dell’Azienda, l’incarico può essere conferito ad un medico di assistenza primaria titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito territoriale, alle medesime condizioni previste al comma 1.

3. Il medico titolare deve informare nei modi più opportuni i propri assistiti dei periodi di assenza, nonché del nominativo del proprio sostituto. Deve inoltre informare il suo sostituto in ordine alla presenza di malati o di patologie che richiedono sorveglianza, interventi specifici e/o monitoraggio clinico.

4. omissis

Articolo 18

Collaboratori di studio

1. Il personale collaboratore di studio operante presso gli studi dei medici di assistenza primaria supporta le attività amministrative e organizzative dei medici.

2. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di collaboratore di studio prevista dagli accordi sindacali, il collaboratore è scelto preferibilmente tra quelli che si sono qualificati con la frequenza dello specifico corso di formazione organizzato dalla Provincia e che sono inseriti in un apposito elenco, costantemente aggiornato e consultabile presso il Servizio provinciale competente. I collaboratori assunti sono tenuti, se non lo hanno già fatto, a frequentare tale corso  nelle prossime edizioni.

3. Il collaboratore può essere:

assunto con rapporto di dipendenza regolato secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali;

fornito da società, cooperative e associazioni di servizio, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il rapporto di lavoro deve intercorrere tra il singolo medico convenzionato e il collaboratore o la società che fornisce il servizio. In presenza di medici associati, il contratto può essere stipulato anche da uno solo dei medici associati; in tal caso con separata dichiarazione autografa dei medici associati viene precisato l’impegno orario lavorativo del collaboratore a carico e nell’interesse di ciascun medico.

5. L’orario minimo di servizio a supporto delle attività di un medico non associato, con presenza nello studio professionale del medico durante l’orario stabilito per l’attività convenzionata, è pari ad almeno 10 ore settimanali. In presenza di associazioni l’orario minimo di presenza del/dei collaboratore/i di studio è il seguente:

  • 20 ore a settimana nelle associazioni con meno di 3000 assistiti;
  • 30 ore a settimana nelle associazioni con un numero di assistiti fra 3000 e 4500;
  • 40 ore a settimana nelle associazioni con un numero di assistiti fra 4500 e 6000 assistiti;
  • nelle associazioni con un numero di assistiti superiori l’orario di presenza dei collaboratori di studio aumenterà di 10 ore a settimana ogni 2000 assistiti

 L’orario sarà rapportato al numero di pazienti in carico al 31/12 dell’anno precedente e può essere modificato, in caso di variazione degli assistiti in carico, ogni anno.

6. L’indennità percepita dai medici per il collaboratore di studio non sarà più capitarla (per numero di pazienti), ma per ore di presenza del/i collaboratore/i di studio e sarà pari a X euro l’anno per ogni ora di presenza settimanale. Nel caso di associazioni tale indennità sarà percepita in parti uguali dai singoli medici associati.

7. I medici che percepiscono l’indennità sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Azienda qualsiasi cambiamento intervenga nel rapporto di collaborazione e, nel caso di cessazione di tale rapporto, a comunicare la medesima entro 30 giorni.

8. I medici che alla data di sottoscrizione del presente accordo percepiscono l’indennità di collaboratore di studio, entro il termine stabilito dall’Azienda adeguano l’orario del collaboratore ai limiti minimi indicati al comma 5 e, alla scadenza del contratto già stipulato con il collaboratore, provvedono a stipulare nuovi contratti nelle tipologie previste dal comma 3, dandone comunicazione all’Azienda.

4. La Provincia, presso il competente Servizio formazione, conserva un elenco del personale di studio qualificatosi con la frequenza ai corsi di formazione allo scopo istituiti dalla Provincia stessa, a cui i medici possono fare riferimento.

 

Articolo 19

Personale sanitario

1. I medici di assistenza primaria possono avvalersi della collaborazione di personale in possesso di diploma di infermiere e/o di operatore socio-sanitario.

2. Il personale infermieristico supporta le attività assistenziali dei medici e, in ragione delle competenze professionali possedute, assicura in particolare prestazioni di triage, di gestione e controllo delle patologie croniche nell’ambito dei protocolli concordati all’interno dell’associazione e prestazioni di cura ambulatoriali o anche a domicilio. L’operatore socio-sanitario supporta le attività assistenziali dei medici e assicura, su indicazione degli stessi, attività semplici di supporto diagnostico, terapeutico e riabilitativo, sia in ambito ambulatoriale che a domicilio.

3. Ai fini del riconoscimento delle indennità di cui al comma precedente l’Azienda verifica la presenza dei seguenti presupposti:

il rapporto di lavoro deve intercorrere tra il singolo medico convenzionato e il collaboratore o la società che fornisce il servizio. Il contratto può essere stipulato anche da uno solo dei medici associati; in tal caso con separata dichiarazione autografa dei medici associati viene precisato l’impegno orario lavorativo dell’infermiere o dell’operatore socio-sanitario a carico e nell’interesse di ciascun medico;

l’infermiere o l’operatore socio-sanitario può essere:

assunto con rapporto di dipendenza regolato secondo il contratto nazionale della categoria;

fornito da società, cooperative e associazioni di servizio nel rispetto della normativa vigente;

a rapporto contrattuale nel rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti dall’Azienda;

c) L’orario minimo di servizio a supporto delle attività di un medico non associato è pari ad almeno     5 (7) ore settimanali. In presenza di associazioni l’orario minimo di presenza del personale    è il seguente:

  • 10 (15) ore a settimana nelle associazioni con meno di 3000 assistiti;
  • 15 (20) ore a settimana nelle associazioni con un numero di assistiti fra 3000 e 4500;
  • 20 (25) ore a settimana nelle associazioni con un numero di assistiti fra 4500 e 6000 assistiti;
  • nelle associazioni con un numero di assistiti superiori l’orario di presenza dei collaboratori di studio aumenterà di 7 ore a settimana ogni 2000 assistiti

 L’orario sarà rapportato al numero di pazienti in carico al 31/12 dell’anno precedente e può essere modificato, in caso di variazione degli assistiti in carico, ogni anno.

 

4. L’indennità percepita dai medici per il personale sanitario non sarà più capitarla (per numero di pazienti), ma per ore di presenza  e sarà pari a X euro l’anno per ogni ora di presenza settimanale di personale infermieristico o di X euro l’anno per ogni ora di presenza settimanale di personale con la qualifica di operatore socio-sanitario. Nel caso di associazioni tale indennità sarà percepita in parti uguali dai singoli medici associati.

 

 

5. I medici che percepiscono le indennità di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Azienda qualsiasi cambiamento intervenga nel rapporto di collaborazione e, nel caso di cessazione di tale rapporto, a comunicare la medesima entro 30 giorni.

6. I medici che alla data di sottoscrizione del presente accordo percepiscono l’indennità di personale infermieristico, entro il termine stabilito dall’Azienda da tale data adeguano l’orario dell’infermiere ai limiti minimi indicati al comma 4, lett. c), e, alla scadenza del contratto già stipulato con l’infermiere, provvedono a stipulare nuovi contratti nelle tipologie previste dal comma 4, lett. b), del presente accordo, dandone comunicazione all’Azienda.

 

Articolo 20

Compiti del medico di assistenza primaria

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 45 dell’ACN[i], il medico di assistenza primaria svolge le funzioni di cui al comma 1 di detto articolo a favore dei propri assistiti mediante:

-                visite ambulatoriali e domiciliari

-                prescrizioni diagnostico terapeutiche

-                trattamenti preventivi

-                consulti con specialisti

-                accesso presso gli ambienti di ricovero

-                attività di promozione della salute, di consulenza medica e di educazione sanitaria

-                certificazioni relative allo stato di salute

-                tenuta e aggiornamento di una scheda sanitaria individuale.

Il medico di assistenza primaria può assicurare altresì prestazioni diagnostico-terapeutiche se in possesso di idonea strumentazione.

2. Nell’erogazione delle prestazioni assistenziali il medico di assistenza primaria:

a)      effettua le prestazioni in sintonia con le linee guida e conformemente ai percorsi diagnostico-terapeutici, purchè clinicamente validati, concordati agli effetti organizzativo-prestazionali in sede di Comitato provinciale e resi noti mediante loro pubblicazione;

b)      svolge le attività di prescrizione farmaceutica e diagnostica nel rispetto delle indicazioni di appropriatezza e, a parità di efficacia, di economicità, definite d’intesa con rappresentanti dei medici di medicina generale in seno a organismi provinciali o aziendali istituiti allo scopo;

c)      applica le procedure convenute con l’Azienda atte a rendere funzionale ed efficiente il collegamento con i servizi di continuità assistenziale;

d)      assicura al proprio assistito ogni opportuno supporto al momento dell’ingresso in una struttura di ricovero e al momento delle dimissioni dalla stessa, attivando i necessari rapporti con i sanitari della medesima, secondo percorsi ottimali di continuità assistenziale tra ospedale e territorio concordati tra le parti.

3. A specificazione di quanto già previsto dall’ACN, sono compiti remunerati nella quota capitaria di cui all’art. 59, lett. A:

-               la partecipazione alle UVM, che comprende la compilazione per ogni paziente della scheda sanitaria e la partecipazione alle riunioni per la valutazione dei bisogni e la programmazione degli interventi.

 

4. Sono compiti obbligatori del medico di assistenza primaria remunerati con la quota capitaria sul Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, di cui all’articolo 25 del presente accordo:

 

·        il rilascio, oltre alle certificazioni elencate dall’articolo 45 dell’ACN, della certificazione relativa agli stati di malattia per le persone affette da handicap ospiti in istituti residenziali o semiresidenziali (dal 7° giorno di malattia), prevista dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale per l’applicazione della legge provinciale n. 14 del 1991;

·        la consegna all’assistito, su sua richiesta, in caso di cessazione del rapporto convenzionale del medico o in caso di revoca o ricusazione della scelta, di una relazione clinica, predisposta sul modello della scheda sanitaria prevista per i ricoveri, in base alle informazioni contenute nella scheda sanitaria individuale

·        l’adozione della carta dei servizi redatta secondo le indicazioni del Comitato provinciale;

·        la segnalazione del grado di priorità clinica per l’accesso alle prestazioni diagnostico-terapeutiche e l’eventuale indicazione di codici di individuazione di categorie di assistiti aventi diritto a particolari prestazioni, secondo le procedure stabilite dall’Azienda;

·        la partecipazione alla rete di sorveglianza epidemiologica;

·        la partecipazione a campagne di prevenzione sulla base dei programmi provinciali approvati d’intesa con rappresentanti dei medici di medicina generale in seno a organismi provinciali o aziendali istituiti allo scopo;

 

5. Sono compiti obbligatori del medico di assistenza primaria remunerati sul Fondo per prestazioni di cui all’articolo 28 del presente accordo, con i compensi nella misura specificamente prevista dagli accordi nazionale e provinciale:

  • l’assistenza domiciliare secondo i protocolli di cui agli allegati G e H dell’ACN e, a decorrere dal 1 gennaio 2007, secondo il nuovo protocollo concordato con i rappresentanti sindacali;
  • le prestazioni aggiuntive previste dall’allegato D all’ACN e dall’accordo provinciale

6. Sono compiti volontari del medico di assistenza primaria remunerati con le risorse del Fondo per obiettivi di cui all’articolo 27 del presente accordo:

·        la adesione ad almeno due dei  tre programmi di assistenza ai malati cronici ( TAO diabete e ipertensione) che l’azienda predispone obbligatoriamente entro sessanta gg..in un tavolo concordato con le oo.ss.;se alla scadenza non saranno stati predisposti i programmi, ai medici di m.g. verrà corrisposto il 50 % del dovuto,le eventuali risorse residue saranno a disposizione dei distretti per i progetti eventualmente preparati

-                lo svolgimento di attività concordate a livello aziendale centrale, conseguenti a studi e progetti per definire forme e percorsi ottimali di assistenza, anche con riferimento a specifiche categorie di assistiti come, a titolo di esempio, persone con disagio psichico o dipendenti da uso di sostanze (tossicodipendenti e alcoldipendenti in collaborazione con i servizi aziendali preposti);

-                l’esecuzione dei programmi di attività definiti a livello di distretto per l’attuazione dei piani per la salute adottati dai Comitati di distretto;

-                la realizzazione di iniziative rispondenti a specifiche esigenze a livello provinciale o distrettuale per la promozione della salute;

-                la collaborazione per le attività di emergenza territoriale, coordinate dalla Centrale operativa Trentino Emergenza 118, nel rispetto dei criteri indicati nell’allegato C al presente accordo.

7. Sono compiti obbligatori del medico di assistenza primaria,  remunerati con ulteriore quota capitarla d X Euro (parte dell’ex fondo di qualificazione assistenza ambulatoriale) :

 

  • la ricezione delle chiamate dei propri assistiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali e dalle 8.00 alle 10.00 dei giorni prefestivi escluso il sabato, in via diretta o indiretta. Nel caso di accesso indiretto il medico garantisce un riscontro nei tempi più brevi consentitigli. (La ricezione delle chiamate non è da intendersi quale reperibilità o pronta disponibilità da parte dei medici e la modalità con cui andrà garantita va precisata da parte di ciascun sanitario nella carta dei servizi)

 

8. Al medico non associato che garantisce al cittadino i seguenti servizi viene riconosciuta una quota capitarla di X euro (parte dell’ex fondo di qualificazione assistenza ambulatoriale):

·        la possibilità di accedere allo studio professionale su prenotazione per cinque giorni alla settimana

·        l’apertura dello studio professionale secondo un orario non inferiore a:

            6 ore settimanali fino a 500 assistiti

            12 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti

            18 ore settimanali da 1000 a 1500 assistiti

 

Articolo 21

1. Entro il 31 dicembre 2007 tutti i medici di assistenza primaria convenzionati con l’Azienda assicurano, a fronte dell’indennità mensile di cui all’articolo 59, comma 11, dell’ACN, la redazione dell’80 % di tutte le prescrizioni farmaceutiche e le richieste di prestazioni specialistiche con le modalità informatiche richieste dalle disposizioni normative vigenti.

Capo II

Forme associative

 

Articolo 22

Forme associative dell’assistenza primaria

1. Il presente articolo disciplina le attività dei medici di medicina generale convenzionati nell'ambito delle forme associative, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e sostituisce l’articolo 54 dell’ACN.

2. I medici di medicina generale possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro associato, secondo i principi, le tipologie e le modalità indicate ai successivi commi, al fine di:

a)      facilitare il rapporto tra cittadino e medico di libera scelta, nonché lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi e strutture del Servizio sanitario provinciale,

b)      garantire un più elevato livello qualitativo e una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate, anche attraverso l'attivazione di ambulatori dedicati al monitoraggio di patologie croniche ad alta prevalenza individuate concordemente a livello aziendale;

c)      realizzare adeguate forme di continuità dell'assistenza e delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale tra medici;

d)      perseguire il coordinamento funzionale dell'attività dei medici di medicina generale con i servizi e le attività del distretto in coerenza con il programma delle attività distrettuali;

e)      realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità, da parte dei cittadini, dei servizi e delle attività dei medici di medicina generale, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i medici associati svolgono a rotazione attività concordate;

f)        perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione della attività professionale;

g)      condividere ed implementare linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza e attuare momenti di verifica periodica.

3. Le forme associative oggetto del presente articolo sono distinte in:

A)          forme associative che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi;

B)           forme associative, quali società di servizio, anche cooperative, i cui soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi dell’Azienda. In ogni caso dette società di servizio non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici.

4. Le forme associative disciplinate dalla lettera A) del comma 3 (di seguito Associazioni) sono:

·              la medicina in rete

·              la medicina di gruppo

·              la medicina in associazione periferica complessa.

5. Non possono costituirsi forme associative nella modalità della medicina in associazione semplice.

6. La costituzione di Associazioni è libera, volontaria e paritaria e si conforma ai seguenti principi e criteri:

a)      Componenti:

§         possono essere componenti dell’Associazione i medici di assistenza primaria e i medici pediatri di libera scelta operanti nello stesso ambito riferito ai medici di medicina generale;

§         il numero dei medici componenti l’Associazione non può essere inferiore a 3 e superiore a 10, fatte salve situazioni particolari di oggettivo impedimento che potranno essere esaminate e autorizzate temporaneamente in sede di Comitato provinciale;

§         ciascun medico può aderire ad una sola Associazione.

 

b)      Accordo:

§         l'accordo che costituisce l’Associazione, stipulato sulla base dei criteri definiti dal presente articolo, è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso l’Azienda e l'Ordine provinciale dei medici;

§         l’Azienda entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto costitutivo dell’Associazione verifica i requisiti di validità dell’atto, procede ad un sopralluogo presso la sede dell’Associazione ed approva l’atto con provvedimento del Direttore generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell’atto costitutivo o dalla data successiva indicata dall’Azienda, nel caso di esito negativo della verifica effettuata;

§         in caso di conflitti insorti in seno all’Associazione sono arbitri:

-  per le questioni deontologiche, l’Ordine provinciale dei medici;

-  per le questioni contrattuali, il Comitato provinciale;

§         i medici aderenti all’Associazione sono tenuti a rendere pubbliche ai cittadini iscritti nei propri elenchi, anche con la carta dei servizi, le forme e le modalità organizzative dell’Associazione anche al fine di facilitare l’utilizzazione dei servizi offerti.

 

c)      Sede: la sede rappresentativa dell’Associazione è unica ed è indicata dai suoi componenti.

 

d)      Attività assistenziali dei medici associati:

§         per le variazioni di scelta all'interno dell’Associazione è necessaria la preventiva accettazione da parte del medico destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilità da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale;

§         fatto salvo il principio della libera scelta del medico da parte dell'assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun componente dell’Associazione assume l’impegno ad assistere anche i pazienti degli altri medici dell’Associazione, secondo quanto previsto dall’accordo costitutivo dell’Associazione e con possibilità di accesso reciproco ai dati clinici degli assistiti;

§         i medici dell’Associazione realizzano il coordinamento della propria attività di assistenza domiciliare, in modo tale da garantire la continuità di tale forma assistenziale sia nell'arco della giornata sia anche nei periodi di assenza di uno o più medici dell’Associazione o, eventualmente, nei casi di urgenza, nel rispetto delle modalità previste dal presente accordo in materia di recepimento delle chiamate;

§         all'interno dell’Associazione viene adottato di norma il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30 giorni; deve essere tuttavia garantita la presenza di almeno la metà dei componenti l’Associazione, con arrotondamento all’unità superiore in caso di coefficiente frazionale nel relativo calcolo;

§         i medici dell’Associazione garantiscono il contenimento dell’attività libero professionale strutturata entro le cinque ore settimanali; per attività libero professionale strutturata deve intendersi sia la libera professione, sia qualunque altra attività che il medico svolga per conto di enti o associazioni.

 

e)      Attività dell’Associazione:

§         i medici associati concordano annualmente la realizzazione di obiettivi di miglioramento qualitativo dell’assistenza erogata dall’Associazione;

§         i medici associati definiscono, d’intesa con la Scuola di formazione specifica in medicina generale, i programmi di tutoraggio per i tirocinanti della formazione specifica;

§         i medici associati effettuano riunioni periodiche per:

-         la revisione della qualità delle attività e dell’appropriatezza prescrittiva interna all'Associazione;

-         la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati dall'Associazione;

-         la verifica degli obiettivi raggiunti;

-         la valutazione di coerenza dell’attività dell’Associazione con gli obiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a progetti relativi a livelli di spesa programmati ai quali l’Associazione medesima abbia aderito;

§         entro il primo semestre dell’anno successivo i medici trasmettono all’Azienda e alla Provincia una relazione circa l’attività annuale svolta in quanto associati e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

 

f)        Orario:

·        ciascun medico associato garantisce un orario non inferiore a:

                        6 ore settimanali fino a 500 assistiti

                        12 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti

                        18 ore settimanali da 1000 a 1500 assistiti

Tale orario e può essere assicurato presso la sede dell’Associazione, presso il proprio studio principale, se diverso dalla sede dell’Associazione, e presso eventuali studi secondari. Ciascun medico associato è comunque tenuto a garantire una presenza nel proprio studio principale per cinque giorni la settimana. Qualora il medico sia impegnato in altre attività previste dall'Accordo nazionale, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulabili, partecipazione a incontri o convegni formativi, tale presenza può essere limitata a quattro giorni la settimana;

§         gli orari dei singoli studi devono essere coordinati tra di loro in modo da garantire complessivamente un’apertura ambulatoriale per un arco di almeno 8 ore giornaliere, con presenza di almeno un medico, distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio, per cinque giorni a settimana, secondo un congruo orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita e all’effettiva accessibilità degli studi, anche tenendo conto delle condizioni geografiche che consentano all’assistito una adeguata comunicazione con il medico. Al fine del computo delle otto ore giornaliere di disponibilità minime di accesso i periodi con compresenza di più medici sono conteggiati una sola volta;

§         deve essere garantita all’assistito la possibilità di accedere su prenotazione agli studi professionali per cinque giorni in settimana. Alle nuove Associazioni viene riconosciuto un tempo congruo per realizzare la prenotazione delle visite, comunque non superiore ai sei mesi dall’atto di costituzione. Nei giorni scelti, fermo restando l’obbligo del medico di comunicare all’Azienda l’impegno orario ambulatoriale giornaliero, l’attività su prenotazione può svolgersi in fasce orarie flessibili.

Per i servizi garantite secondo questo comma (f) è riconosciuta al medico associato una quota capitarla aggiuntiva  di x Euro (parte dell’ex qualificazione ambulatoriale)

 

g)      Collegamenti tra medici e con l’Azienda sanitaria:

l’Associazione assicura:

§         la gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico;

§         la condivisione di dati informatizzati relativi all’attività assistenziale con i medici associati;

§         l’utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione informatica di tipo telematico; un eventuale collegamento con i centri di prenotazione dell’Azienda e la trasmissione dei dati epidemiologici o prescrittivi potranno essere previsti da accordi specifici con la Provincia e/o con l’Azienda.

 

 

h)      Rapporti con il distretto sanitario:

§         all’interno dell’Associazione deve essere eletto un delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale con la direzione del distretto e con il rappresentante dei medici di medicina generale operanti nel distretto e alle funzioni di rappresentanza dell’Associazione presso l’Azienda e l’Ordine dei medici;

§         l’Associazione assicura la connessione, per quanto di competenza, con la rete dei sistemi informativi aziendali.

 

i)        Competenze e spese:

§         a ciascun medico dell’Associazione vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare; gli studi associati di medici di medicina generale con personalità giuridica possono concordare con l’Azienda le modalità di attribuzione diretta allo studio associato di una parte dei compensi spettanti ai singoli medici associati, fermi restando gli obblighi di contribuzione ENPAM per ogni singolo professionista;

§         la suddivisione delle spese di gestione dello studio viene liberamente concordata tra i componenti dell’Associazione.

 

7. La medicina in RETE, oltre al rispetto delle condizioni previste al comma 6, si caratterizza nei seguenti aspetti relativi a:

a)   Sede: gli studi dei medici associati sono distribuiti sul territorio, entro i confini dell’ambito territoriale; possono essere individuati uno o più studi nei quali i medici associati svolgono a rotazione attività concordate.

b)      Orario: uno degli studi della medicina in rete, anche a turno, deve essere aperto per cinque giorni a settimana per 3 ore nella fascia oraria dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

c)      Collegamenti informatici: gli studi dei medici associati, ove possibile, devono essere collegati con sistemi informatici tali da consentire l’accesso alle informazioni relative agli assistiti dei componenti l’associazione ritenute necessarie e sufficienti per garantire un’idonea assistenza;

c)      Sistema informativo territoriale:

§         i medici associati assicurano la partecipazione al progetto provinciale per la creazione di un sistema informativo territoriale dell’assistenza primaria e ne garantiscono l’attuazione per le parti di competenza della medicina generale nei tempi e con le modalità specificamente previsti per la medicina in rete dagli stati di avanzamento del progetto provinciale.

 

8. La medicina di GRUPPO, oltre alle condizioni previste al comma 6, si caratterizza nei seguenti aspetti relativi a:

a) Sede:

  • la sede del gruppo è unica e articolata in più studi medici, ferma restando la possibilità che singoli medici possano operare in altri studi del medesimo ambito territoriale ma in orari aggiuntivi a quelli previsti, nella sede principale, per l’istituto della medicina di gruppo;
  • nella sede deve essere presente un numero di studi pari almeno alla metà dei medici componenti il gruppo stesso, con possibilità di un uso promiscuo degli stessi, sia pure in orari differenziati. Il numero degli studi di cui sopra viene arrotondato alla unità superiore in caso di coefficiente frazionale nel relativo calcolo;
  • per l’attività assistenziale devono essere utilizzati supporti tecnologici e strumentali comuni, anche eventualmente in spazi predestinati comuni.

b)      Orario

§         la sede del gruppo deve essere aperta per 8 ore giornaliere di cui 3 nella fascia oraria dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

§         presso la sede ciascun medico associato deve svolgere almeno il 40% dell’impegno orario individuale settimanale previsto dal comma 6, lettera f);

c)      Sistema informativo territoriale:

§         medici associati assicurano la partecipazione al progetto provinciale per la creazione di un sistema informativo territoriale dell’assistenza primaria e ne garantiscono l’attuazione per le parti di competenza della medicina generale nei tempi e con le modalità specificamente previsti per la medicina di gruppo dagli stati di avanzamento del progetto provinciale.

 

 

9. La medicina IN ASSOCIAZIONE PERIFERICA COMPLESSA, oltre alle condizioni previste al comma 6, si caratterizza nei seguenti aspetti relativi a:

a) Sede:

  • gli studi dei medici associati sono distribuiti sul territorio, entro i confini dell’ambito territoriale, in una delle zone periferiche individuate dalla Provincia;
  • uno degli studi, situato in posizione baricentrica, deve essere individuato quale sede dell’associazione;
  • nella sede devono essere presenti almeno due studi medici, in cui gli associati svolgono a rotazione attività concordate;
  • per l’attività assistenziale devono essere utilizzati supporti tecnologici e strumentali comuni

b)      Compiti ulteriori: l’Associazione garantisce l’assistenza primaria in zone disagiate dell’ambito territoriale su richiesta dei Comuni, che mettono a disposizione gratuitamente uno studio professionale. L’Associazione è tenuta a svolgere attività ambulatoriale nelle località richieste, con congruo orario, previo accordo con il Comune stesso.

c)      Orario

  • la sede dell’associazione deve essere aperta per almeno 6 ore al giorno, con presenza di almeno un medico, distribuite fra il mattino e il pomeriggio, con tre ore di apertura nella fascia oraria dalle 16.00 alle 20.00;
  • la quota oraria di ciascun medico associato presso la sede viene determinata dai componenti dell’associazione; è comunque obbligatoria una presenza settimanale di tutti gli associati;

d)      Collegamenti e servizi informatici:

  • gli studi degli associati devono essere collegati tra loro e con la sede con sistemi informatici tali da consentire il collegamento o la presenza delle schede contenenti le informazioni relative agli assistiti di tutti gli associati, aggiornate almeno ogni settimana;

e)      Sistema informativo territoriale:

§         medici associati assicurano la partecipazione al progetto provinciale per la creazione di un sistema informativo territoriale dell’assistenza primaria e ne garantiscono l’attuazione per le parti di competenza della medicina generale nei tempi e con le modalità specificamente previsti per l’associazione periferica complessa dagli stati di avanzamento del progetto provinciale.

 

10. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo i medici che già svolgevano attività in forma di medicina in associazione semplice ai sensi del D.P.R. n. 270/2000, devono organizzarsi in una delle forme associative di cui al comma 4. Fino a tale scadenza i medici continuano a percepire il compenso per la medicina in associazione previsto dall’articolo 59, lett. B, comma 4, dell’ACN[ii].

11. I medici di assistenza primaria convenzionati, anche se operanti in ambiti diversi, possono aderire a forme associative di cui al comma 3, lettera B), ossia a società in grado di fornire strutture e servizi, in particolare per quanto concerne:

a) sedi associative, studi professionali, poliambulatori;

b) beni strumentali;

c) servizi informativi, formativi, organizzativi e gestionali;

d) servizi informatici, telematici, di raccolta dati e telemedicina;

e) servizi di verifica e revisione di qualità;

f) ogni altro bene o servizio, ritenuto appropriato a perseguire gli obiettivi assistenziali previsti dalla programmazione nazionale e provinciale.

12. L’adesione alle forme associative di cui al comma 3, lettera B) non comporta per il medico il riconoscimento di alcun incentivo, né impedimento ad aderire forme associative di cui al comma 3, lettera A).

13. Le forme associative di cui al comma 3, pur non potendo assumere carattere di soggetto contrattuale rispetto alla definizione dei bisogni assistenziali, anche in termini di tipologia, di quantità, di qualità e di modalità dei servizi da disporre per gli assistiti e per i medici di medicina generale, che rimane di esclusiva competenza dei sindacati firmatari dell’ACN, sono riconosciute quali soggetti qualificati a proporre e promuovere iniziative e progetti assistenziali da sottoporre alla contrattazione tra le parti.

 

Articolo 23

Forme associative a carattere innovativo

1. La Provincia, dopo approvazione del comitato provinciale, può promuovere e il distretto sanitario, d’intesa con la direzione generale dell’Azienda, può proporre ai medici di medicina generale operanti nel territorio distrettuale progetti per la costituzione di associazioni a carattere innovativo, con integrazione di competenze mediche differenziate o con integrazione di professioni mediche e altre professioni, con le caratteristiche generali previste a livello nazionale per il modello delle UTAP (Accordo Conferenza Stato Regioni 29 luglio 2004) o con caratteristiche peculiari che rispondano alle esigenze della popolazione del territorio di riferimento. Detti progetti possono essere proposti anche dai medici di medicina generale al distretto sanitario di riferimento, previa approvazione del comitato provinciale (ex. art. 12) che valuta la proposta e acquisisce sulla medesima il parere della direzione generale dell’Azienda.

2. La Provincia, su proposta dell’Azienda, approva i progetti per la costituzione di forme associative a carattere innovativo e ne valuta l’attuazione. Tali progetti prevedono eventuali forme e modalità di remunerazione delle attività, in sintonia con quanto previsto dall’ACN e dal presente accordo. Alla realizzazione dei progetti l’Azienda può contribuire con la messa a disposizione di strutture e attrezzature concesse in uso a titolo oneroso, o con la messa a disposizione di personale infermieristico territoriale.

3. Nella fase sperimentale iniziale i progetti, previa favorevole valutazione del Comitato provinciale, possono essere sostenuti con finanziamenti specifici a valere sul Fondo per la qualità dell’assistenza di cui all’articolo 26 del presente accordo.

 

Articolo 24

Prestazioni aggiuntive a carico delle associazioni di medici

1. D’intesa con la direzione generale dell’Azienda, i distretti sanitari possono individuare prestazioni aggiuntive erogabili dalle Associazioni. La Provincia, su proposta dell’Azienda e sentito il Comitato provinciale, determina le tariffe per tali prestazioni.

2. L’erogazione di dette prestazioni può essere richiesta, in relazione alle esigenze, dal distretto sanitario alle Associazioni disponibili, con le quali sono concordate le modalità di erogazione, oppure può essere proposta dalle Associazioni stesse al distretto sanitario.

 

Capo III

Compensi

[ omissis ]

 

TITOLO III

Continuità assistenziale

 

 

Articolo 30

Attivazione e organizzazione del servizio

A. La Continuità Assistenziale è soggetto erogatore di uno specifico livello assistenziale nell’ambito delle cure primarie, per interventi territoriali non differibili notturni, prefestivi e festivi. Il servizio viene attivato nelle giornate di sabato nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 10.00, fatto salvo l’obbligo per i medici di assistenza primaria di effettuare le visite richieste nella giornata di venerdì ai sensi dell’articolo 47, comma 6, dell’ACN, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali, nei confronti della popolazione residente nel territorio Provinciale.

B. La turnazione mensile è composta da un monte turni notturni e diurni festivi e prefestivi di 12 ore l’uno per un massimo di 38 ore settimanali che devono essere equamente ripartiti tra i colleghi incaricati della C.A. e distribuiti per almeno 2 turni settimanali nell’ambito dell’intero mese per svolgere un adeguato servizio di C.A. Possono optare per incarichi di 38 ore settimanali anche i medici di continuità assistenziale, convenzionati anche per l’assistenza primaria fino a che non siano titolari di 250 scelte, se non svolgono attività libero professionale strutturata (art 65 comma 10 ACN).

C. L’Azienda può prevedere l’attivazione della C.A. in orari diversi da quelli sopra evidenziati, per assicurare la copertura assistenziale.

D. Per l’attivazione della C.A. al di fuori di quanto previsto dal precedente comma 2, va corrisposto ai medici di C.A. un compenso omnicomprensivo di  . . €/h.

E. I medici di C.A. sono attivati su chiamata diretta dell’utente, presso il n° di telefono cellulare legato alla propria sede.

F. Come previsto dall’articolo 91 e 96 dell’ACN, i medici di C.A. non possono svolgere interventi di emergenza sanitaria territoriale in quanto non idonei all'esercizio di tale attività, (per l’espletamento dell’emergenza sanitaria territoriale è necessario possedere l’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione previsto ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DPR 292/87, dall’art. 22 del DPR 41/91 o dall’art. 66 del DPR 484/96, dall’art. 66 del DPR 270/2000 e dall’art. 96 dell’ACN). Nel caso in cui, per carenze organizzative e/o in attesa della riorganizzazione del Servizio di Emergenza-Urgenza Territoriale, si ritenesse necessario da parte dell’Azienda Sanitaria reperire medici per tale compito, su base volontaria i medici delle cure primarie e/o della C.A. residenti nel territorio, possono dare la loro disponibilità a svolgere mansioni di Emergenza-Urgenza Territoriale, solo dopo adeguato percorso formativo da parte dell’Azienda Sanitaria. La spesa per tale attività  sarà trattata a parte e farà capo al titolo di spesa del servizio 118 .

G. L’erogazione delle prestazioni dei medici di C.A. è gratuita in favore dei cittadini iscritti al Servizio sanitario provinciale dell’ambito relativo. Per i cittadini Italiani non residenti nell’ambito, la visita è da considerarsi occasionale e quindi  compensata dall’utente direttamente al medico di C.A. che le effettua, con rilascio di regolare ricevuta, secondo le quote previste per le visite occasionali di cui all’art. 57 dell’ACN, ovvero:

a) Visite ambulatoriali euro 15,00;

b) Visite domiciliari euro 25,00.

H. Si concorda una sperimentazione con numero unico corrispondente al 118, con durata limitata a mesi …,sotto il controllo dell’azienda e delle oo.ss. nella sola area di Borgo, per verificare la fattibilità e l’utilità di tale modalità. I termini precisi della sperimentazione saranno precisati a parte e faranno parte integrante dell’accordo.

 

Articolo 31

Compiti del medico di continuità assistenziale

1. Con riferimento ai compiti previsti dall’articolo 67 dell’ACN, la partecipazione alle forme organizzative territoriali (equipe territoriali), di cui al comma 16, lett. b), è da intendersi come partecipazione, riconoscibile quale attività formativa di ECM, a gruppi di studio e progettazione costituiti a livello distrettuale per definire forme e percorsi ottimali di assistenza.

2. Sono inoltre compiti obbligatori del medico di continuità assistenziale:

a) in relazione alla complessità del quadro clinico prospettato dall’utente, il medico di C.A. assicura le visite domiciliari, territoriali e ambulatoriali non differibili effettuando gli interventi ritenuti appropriati, nei confronti degli utenti;

b) l’erogazione delle prestazioni domiciliari di assistenza integrata, comprensiva delle cure palliative, su richiesta del medico di assistenza primaria o su segnalazione dei distretti e subordinatamente all’attività istituzionale;

3. Nell’erogazione delle prestazioni assistenziali il medico di continuità assistenziale:

a) si avvale, quando rese disponibili, delle informazioni relative ai precedenti clinici e alle terapie in atto dei pazienti da visitare;

b) effettua le prestazioni in sintonia con le linee guida e conformemente ai percorsi diagnostico-terapeutici, purché clinicamente validati, concordati e resi noti mediante loro pubblicazione;

c) svolge le attività di prescrizione farmaceutica e diagnostica nel rispetto delle indicazioni di appropriatezza e, a parità di efficacia, di economicità emanate dall’Azienda;

d) esegue gli adempimenti di competenza per il regolare funzionamento della rete informativa aziendale.

4. In sede di contrattazione provinciale, analogamente a quanto previsto per la Assistenza Primaria, è opportuno predisporre la Carta dei Servizi della Continuità Assistenziale, allo scopo di regolamentare le modalità di erogazione delle prestazioni.

 

2

Articolo 32

Svolgimento di altri compiti

 

1. L’Azienda può conferire ai medici di C.A. titolari di incarico ( omissis ), fino alla concorrenza del limite di 38 ore settimanali previsto dall’articolo 65, comma 9, dell’ACN, incarichi di assistenza previsti dai programmi di attuazione dei piani distrettuali per la salute dei cittadini.

3. Per ogni ora di attività riferita a tali incarichi, è riconosciuto al medico di C.A. il compenso orario di € …. .

4. I medici di C.A. titolari di incarico ( omissis ) possono partecipare alle forme associative innovative di cui all’articolo 23 del presente accordo.

5. I medici di C.A. si impegnano a garantire nei confronti dei pazienti assistiti nei programmi di ADI e ai pazienti assistiti nelle case protette la necessaria continuità terapeutica in collegamento ed integrazione con il medico di medicina generale, al fine di assicurare a domicilio del paziente o presso la struttura protetta un'assistenza continuativa e globale nelle ore notturne e nei giorni festivi, così da evitare ricoveri ospedalieri inappropriati.

I compensi da corrispondere ai medici per ogni singolo accesso sono uguali a quelli previsti  per l’Assistenza Primaria.

6. ai medici di C.A. chiamati per ospiti in  R.S.A. viene riconosciuta una indennità per visita domiciliare effettuata di € 25 più indennità per eventuali prestazioni di particolare impegno svolte (allegato D del ACN ).

 

Articolo 33

A.REFERENTE DISTRETTUALE DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

1. Ai fini di quanto previsto dall’art. 62 comma 5 del vigente ACN, è istituita la figura del Referente Distrettuale del Servizio di C.A.. Il Referente Distrettuale è rappresentato da un medico appartenente al Servizio, titolare di incarico a tempo indeterminato.

Sono compiti propri del referente:

a) rappresentare il tramite fra i Colleghi e il Responsabile del Distretto per risolvere le problematiche logistiche e gestionali inerenti al servizio, in particolare per il buon funzionamento dei turni di guardia;

b) promuovere tra i Colleghi azioni utili al miglioramento del servizio, nonché all’adozione degli strumenti del governo clinico e di audit per le attività proprie della C.A. ;

c)  partecipare alle attività degli Organismi istituzionali delle direzioni aziendali;

d) individuare e definire nuove modalità organizzative che consentano di migliorare il complesso delle attività sanitarie erogate nell'ambito del Servizio di C.A. .

2. Il referente viene formalmente individuato in una rosa proposta  dai medici del Servizio di C.A. e copre un incarico annuale rinnovabile.

3. Il referente si impegna a svolgere tale attività per un tot. di …. ore complessive settimanali presso la sede del Distretto e viene remunerato con un compenso orario onnicomprensivo pari a ….. €/h.

4. Al fine di migliorare il servizio di Continuità Assistenziale, il referente collabora inoltre con la Direzione del distretto per le seguenti attività:

a) piano annuale per la formazione e l’aggiornamento dei medici di C.A. ;

b) predisposizione di linee guida operative sulle modalità di svolgimento dell'attività di C.A. ;

c) attività di istruzione e di addestramento dei medici neo inseriti, controllo della congruità e della funzionalità delle dotazioni strumentali e ambientali nonché delle dotazioni di farmaci nelle varie sedi.

5. Le suddette attività, aggiuntive al ruolo proprio del referente, si svolgono in maniera non vincolata alla presenza fisica presso la sede distrettuale. Sono pertanto remunerate in maniera forfetaria con un importo pari a …. €/h, a seguito della presentazione della documentazione attestante lo svolgimento delle attività medesime.

 

B. SOSTITUZIONI ED INCARICHI PROVVISORI

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, stabilite dall'art. 63, e nei casi di sospensione del rapporto convenzionale previste dal presente ACN, l'Azienda può conferire incarichi provvisori nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai punti successivi.

2.  A tal fine l’Azienda predispone della graduatoria provinciale di disponibilità di cui all’art. 15 comma 12, con priorità per i medici residenti nell’azienda.

3. L’Azienda predispone inoltre separati elenchi di disponibilità secondo il seguente ordine:

a) medici di cui alla norma transitoria n. 4 ACN (medici che abbiano acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 nella Provincia interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria provinciale) con priorità per i medici residenti nell’azienda. L’incarico provvisorio di C.A. può essere attribuito anche a questi medici per un periodo fino a dodici mesi. Un ulteriore incarico può essere conferito allo stesso medico sulla base di quanto disposto dal comma 11 dell’art. 70 dell’ACN.

b) medici di cui alla norma finale n. 5 ACN (medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31.12.94) con priorità per i medici residenti nell’azienda. L’incarico provvisorio di C.A. può essere attribuito solo nei casi di carente disponibilità al solo fine di garantire il servizio, ai sensi della Legge 448/2001, art. 19, comma 11, qualora non fosse possibile esperire le procedure di cui all’art. 70 dell’ACN commi 4 e 5, a medici non presenti nella graduatoria provinciale vigente, per un periodo di un mese rinnovabile fino alla durata complessiva di tre mesi.

Nel caso in cui sia necessario proseguire la durata di un incarico provvisorio, i successivi incarichi vengono attribuiti secondo l’ordine della graduatoria di disponibilità o, se esistente, della graduatoria regionale di settore, a seguire rispetto al medico precedentemente incaricato. Ove non sia stato assegnato l’incarico provvisorio vacante, l’azienda può attribuire lo stesso ripercorrendo integralmente la graduatoria di disponibilità e quella di settore.

4. L’Azienda predispone le graduatorie e gli elenchi di disponibilità entro il mese di gennaio di ciascun anno e provvede ad eventuali integrazioni per richieste provenienti dai medici di cui ai precedenti punti a) e b). Tali medici sono graduati nell'ordine dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea.

5. Qualora non fosse possibile garantire il servizio secondo le procedure di cui al precedente comma, l’Azienda potrà concordare con i medici incaricati, se disponibili, ai sensi dell’articolo 65 comma 14 del vigente ACN, un aumento delle ore settimanali oltre il limite di 38 ore e fino al limite massimo di 164 ore mensili. Tale aumento deve riguardare i medici del distretto interessato con equa distribuzione dell’orario eccedente tra quelli disponibili ad un incremento orario fino alle 38 ore.

L’orario del medico di C.A. non può comunque superare l’impegno orario mensile di 164 ore.

Non rientra in tale massimale, l’orario effettuato a causa dell’attivazione della reperibilità.

6. Nel caso il monte ore mensili sia superato, per esigenze improcrastinabili, l’orario eccedente le 164 ore, è remunerato con …. €/h.

7. Tranne che per le ipotesi di cui all’articolo 18 e per espletamento del mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico e sindacale, per sostituzione superiore a 180 giorni nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all' art. 23, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

8. Alla sostituzione del medico sospeso dall’incarico per effetto di provvedimento di cui all'art. 30 provvede la Azienda con le modalità di cui all’art. 70 comma 4 dell’ACN.

 9. ORGANIZZAZIONE DELLA REPERIBILITÀ.

a. L'Azienda organizza turni di reperibilità nei seguenti orari:

dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni prefestivi e festivi;

dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;

b. Nei casi in cui la C.A. è attivata in orario extracontrattuale, le fasce orarie della reperibilità vengono adeguate di conseguenza.

c. I medici in turno di reperibilità che non rispondano ai numeri telefonici indicati o che rifiutino di effettuare il turno, sono sospesi con effetto immediato dalla reperibilità per tutto il mese e per i tre mesi successivi.

d. L’attivazione del medico reperibile da parte del titolare del turno deve avvenire per comprovate motivazioni e non per motivo di riduzione del proprio orario di lavoro o cessioni di turni non graditi.

e. Per ciascuna ora di reperibilità sono corrisposti  ….. €. Per il trattamento economico si applicano le disposizioni di cui all’art. 72, commi 2,3,4 dell’ACN.

 

Articolo 33/bis

Assicurazioni

ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI

1. L’assicurazione infortunistica di cui all’art. 73. deve prevedere la copertura di tutte le attività, comprese quelle aggiuntive derivanti dagli accordi regionali e aziendali, nonché gli infortuni in itinere.

2. Il contratto è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:

a) 775.000,00 euro per morte od invalidità permanente;

b) 52,00 euro giornalieri per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno. (questi primi due punti sono riportati dall’ACN)

3. La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro 1 mese dall’entrata in vigore del presente accordo.

4. Qualora l’Azienda, per motivi eccezionali o per temporanee indisponibilità, non sia in grado di dotare il medico di un mezzo di servizio e richieda al medico di utilizzare il proprio automezzo, lo stesso deve essere adeguatamente assicurato da parte dell’Azienda (polizza Kasko), per incidenti subiti sia durante l’espletamento dell’attività che per raggiungere la sede di servizio e, alla fine del turno, la propria abitazione. Inoltre è prevista una indennità chilometrica valutata secondo tabelle ACI, relative al mezzo usato.

5. Anche l'aumento del premio assicurativo dovuto all'incremento della classe di merito del "Bonus-malus", in caso di sinistro provocato dal conducente del veicolo, è rimborsato al medico di C.A. che utilizzi la propria auto per lo svolgimento del servizio medesimo. Al riguardo, il medico dovrà presentare specifica dichiarazione della Compagnia Assicuratrice, con espresso riferimento al sinistro stesso.

entità.

Articolo 34

compensi

1.(OMISSIS )

 

2. Inoltre ai medici di C.A. vanno corrisposte le seguenti quote variabili correlate ad attività aggiuntive alle normali funzioni istituzionali:

b) Festività di particolare rilevanza: quota aggiuntiva di  …. € a turno per le seguenti festività:

Data                           Ore

  1 Gennaio               8.00-20.00  20.00-8.00

  6 Gennaio               8.00-20.00

Pasqua                      8.00-20.00  20.00-8.00

Lunedì dell’Angelo    8.00-20.00  20.00-8.00

25 Aprile                    8.00-20.00

  1 Maggio                 8.00-20.00

  2 Giugno                  8.00-20.00                             

15 Agosto                 8.00-20.00  20.00-8.00

  1 Novembre          8.00-20.00

  8 Dicembre             8.00-20.00

24 Dicembre             20.00-8.00

25 Dicembre             8.00-20.00  20.00-8.00

26 Dicembre             8.00-20.00

31 Dicembre             20.00-8.00

 

articolo 35

regime transitorio

1. Fino alla completa attuazione del progetto di potenziamento dei servizi di urgenza ed emergenza, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2585 del 12 novembre 2004, trova applicazione la disciplina organizzativa del servizio previgente e non sono conferiti nuovi incarichi a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale.

2. Le parti si riservano di verificare la funzionalità delle nuove modalità organizzative del servizio, precisate all’articolo 30 del presente accordo, entro il termine di 4 mesi dalla loro attivazione, e di valutare la necessità di eventuali modifiche e integrazioni alla presente disciplina.

 

TITOLO IV

Assistenza sanitaria ai turisti

 

Articolo 36

Disciplina del servizio

1. L’Azienda, avuto riguardo alla consistenza dei flussi turistici e alle circostanze ambientali e metereologiche che ne influenzano il volume e la durata, individua le zone nelle quali deve essere garantita con continuità l’assistenza primaria per gli ospiti che vi soggiornano.

2. L’assistenza è di norma garantita:

§   dai medici di assistenza primaria inseriti nelle zone individuate che dichiarano la loro disponibilità, nei giorni e nelle fasce orarie di competenza presso i loro studi professionali e a domicilio;

§   dai medici di continuità assistenziale dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali, dalle ore 10.00 del giorno prefestivo alle ore 8.00 del giorno successivo al festivo e il sabato anche dalle ore 8.00 alle ore 10.00, solo a domicilio.

3. I medici dell’assistenza primaria che intendono assicurare l’assistenza ai turisti comunicano all’Azienda le sedi degli studi e gli orari in cui gli ospiti potranno accedere, aggiuntivi rispetto agli orari di accesso dei loro assistiti.

4. Lo svolgimento dell’attività di assistenza ai turisti non determina la riduzione del massimale di scelte dei medici di assistenza primaria, di cui all’articolo 39, comma 4, dell’ACN, ma non deve tuttavia comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi convenzionali del medico nei confronti dei propri assistiti.

5. I medici sono tenuti a notulare direttamente con proprio bollettario le prestazioni erogate ai turisti e a compilare e restituire all’Azienda un elenco di tali prestazioni, su apposita modulistica fornita dall’Azienda stessa.

6. Per le prestazioni erogate i medici possono richiedere i seguenti compensi onnicomprensivi:

  • euro 15,00 per la visita ambulatoriale;

§         euro 25,00 per la visita domiciliare.

Qualora il medico, a propria discrezione, si limiti al rilascio di una prescrizione farmaceutica, tale prescrizione può essere rilasciata gratuitamente. Nel caso di assistiti con diritto all’esenzione ai sensi delle norme vigenti il relativo compenso è erogato dall’Azienda su presentazione di idonea documentazione.

7. L’Azienda diffonde l’elenco dei medici dell’assistenza primaria disponibili, completo delle sedi e degli orari e informa circa le tariffe stabilite per l’accesso all’assistenza e circa le modalità di ricorso ai medici della continuità assistenziale nei casi di urgenza.

 

8. Qualora, con riferimento alla zona individuata, l’offerta di assistenza ai turisti da parte dei medici di assistenza primaria disponibili sia inferiore alle necessità, l’Azienda può organizzare un servizio di assistenza aggiuntivo, affidandone lo svolgimento a medici con incarico libero professionale, dando priorità a medici titolari di incarico di C.A. o a medici con incarico a tempo determinato di C.A. residenti nel distretto a forte flusso turistico, evitando però di creare discontinuità e disagi nel contesto del servizio di continuità assistenziale ai residenti.

Le motivazioni che portano verso questo tipo di scelta sono prevalentemente indirizzate a migliorare il servizio di assistenza sanitaria rivolto ai turisti vista la maggiore conoscenza da parte dei medici residenti nei distretti a maggior flusso turistico delle problematiche del territorio nella gestione delle urgenze e/o emergenze e delle strutture di accoglienza turistica.

Per l’organizzazione del Servizio si rimanda alla contrattazione da svolgere in sede locale fra i medici di cure primarie, di C.A. residenti nel distretto e l’Azienda Sanitaria.

 

9. L’Azienda predispone annualmente e trasmette alla Provincia una relazione circa il funzionamento del servizio di assistenza ai turisti nelle stagioni invernale ed estiva antecedenti. Sulla scorta di tali relazioni le parti si riservano di verificare la funzionalità del servizio e la necessità di eventuali modifiche e integrazioni alla presente disciplina.

 

ALLEGATO A

Procedimento disciplinare

(rif. articolo 10)

(integrazioni e specificazioni dei commi da 4 a 18 dell’articolo 30 dell’ACN)

 

 

Istruttoria preventiva.

1. La contestazione per iscritto dell’addebito al medico è effettuata dal Direttore del distretto di riferimento, entro 30 giorni dal momento in cui l’Ufficio distrettuale competente in materia di rapporti convenzionali ne viene formalmente a conoscenza.

2. L’Ufficio competente procede, entro tale termine, ai necessari accertamenti preliminari sul fatto.

3. Entro il termine di cui sopra il Direttore di distretto, sulla base degli accertamenti effettuati dall’Ufficio competente, esprime una valutazione circa l’eventuale attivazione del procedimento davanti al Collegio arbitrale.

 

Procedimento ex articolo 30, commi 4, 5 e 6

1. Se il fatto può dare luogo all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 4, dell’ACN, il Direttore di distretto, entro il termine di cui ai punti 1 e 2 previsti per l’istruttoria preventiva, contesta per iscritto l’addebito al medico, il quale ha la possibilità di far pervenire al Direttore medesimo le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito se lo richiede.

2. Il Direttore di distretto, valutate le controdeduzioni addotte dal medico, procede all’archiviazione del caso o all’irrogazione di una delle sanzioni di cui al comma 4 dell’articolo 30 dell’ACN.

3. Il provvedimento è notificato all’interessato entro 30 giorni dalla sua assunzione.

4. Qualora tuttavia, a seguito delle controdeduzioni addotte dal medico, il Direttore di distretto dovesse ritenere irrogabile una delle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 7, dell’ACN, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse trasmette gli atti al Collegio arbitrale attivando l’apertura del procedimento di cui ai commi 11 e seguenti del medesimo articolo, con notifica all’interessato.

 

Procedimento avanti al Collegio arbitrale

1. Se il fatto può dare luogo all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 7, dell’ACN, il Direttore di distretto, entro il termine di cui ai punti 1 e 2 previsti per l’istruttoria preventiva, contesta per iscritto l’addebito al medico e chiede al Collegio arbitrale l’apertura di un procedimento a carico del medico.

2. Il Presidente del Collegio, ricevuta la notifica dell'Azienda, convoca il collegio entro 10 giorni, per la discussione del caso. Il Collegio, a sua volta, convoca il medico a sua difesa con la possibilità dell’assistenza di un procuratore invitandolo a produrre eventuale memoria scritta e la documentazione che gli apparisse necessaria. La convocazione per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall’invio della contestazione scritta dell'addebito da parte dell’Azienda.

3. Qualora il medico non produca alcuna controdeduzione o non si presenti innanzi al Collegio, quest’ultimo dà corso comunque alla valutazione del caso.

4. Le parti (intendendosi per tali il medico e l’Azienda) possono richiedere al Collegio di essere sentite in merito al caso in oggetto, eventualmente producendo i documenti o le memorie ritenute più appropriate, anche attraverso l’assistenza di un procuratore.

5. Il Collegio può deliberare di udire le parti singolarmente o in contraddittorio al fine di pervenire ad un giudizio appropriato sul caso in esame, anche su richiesta di una delle parti.

6. Il Collegio procede alla completa istruzione della vicenda, anche con l’eventuale audizione di soggetti coinvolti, e, valutate anche le controdeduzioni eventualmente addotte dal medico in sede di difesa, procede all'archiviazione del caso o alla proposta di sanzione. Il provvedimento è notificato all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

7. L'Azienda ricevuto il deliberato del Collegio arbitrale, si conforma allo stesso con provvedimento del Direttore Generale.

 

Termine per la conclusione del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare di cui all’articolo 30 dell’ACN deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell’addebito al medico. Trascorso tale termine il procedimento si estingue.

2. L'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con allegata la relativa documentazione compreso l'eventuale deliberato, sono inviate all'Ordine provinciale di iscrizione del medico, ai fini di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992.

ALLEGATO B

Informativa a tutela della riservatezza dei dati personali e moduli per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati

(documenti predisposti d’intesa con l’Ordine provinciale dei medici)

 

(rif. articolo 20, comma 4)

 

 

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi                                                              Azienda provinciale per i servizi sanitari

e degli Odontoiatri di Trento                                                                                di Trento

 

INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

(PRIVACY) – D.LGS 196/03 –

 

La normativa in materia di privacy prevede che i medici ed i pediatri di fiducia, nonché l’Azienda provinciale per i servizi sanitari debbano avere il consenso degli assistiti per poter utilizzare i loro dati personali (trattamento dei dati), per quanto strettamente necessario per la tutela della salute e precisamente per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Per facilitare l’esercizio dei diritti di ciascuno al riguardo, è stato stabilito che, con i moduli che verranno appositamente forniti dai medici/pediatri di fiducia, si possa dare il proprio consenso autorizzando l’uso dei propri dati sia nell’ambulatorio del medico/pediatra di fiducia, sia nelle strutture/servizi dell’Azienda sanitaria (Ospedali, ambulatori specialistici, servizi di laboratorio e di radiologia, ecc.), evitando così di ripetere ogni volta questa procedura (salvo casi particolari per i quali l’Azienda potrà chiedere un consenso ulteriore e specifico).

Per legge, il medico/pediatra di fiducia ha la necessità di avere il consenso dei propri assistiti per tutti i trattamenti di dati che effettuerà, non soltanto nell’ambito delle prestazioni sanitarie ma anche per tutte le altre attività correlate (es. amministrative). Per l’Azienda sanitaria il consenso è invece indispensabile soltanto per i trattamenti di dati strettamente necessari ad erogare le prestazioni a tutela della salute.

Relativamente al trattamento dei dati, ciascuno ha diritto di essere informato di quanto segue.

 

 

IL DINIEGO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IMPEDISCE L’ADEGUATEZZA DELLE CURE

 

I dati sono le informazioni personali e sanitarie che riguardano i cittadini, il trattamento dei quali riguarda principalmente la possibilità di costruire la storia di ogni assistito in termini di salute, che verrà raccolta in una scheda sanitaria personale, archiviata e custodita dal medico di fiducia e necessaria per la più corretta ed adeguata tutela della salute.

L’eventuale rifiuto a prestare il consenso al trattamento dei dati, con l’eccezione dei trattamenti urgenti e di quelli disposti dall’Autorità pubblica (Sindaco, Autorità giudiziaria), comporta la difficoltà e talvolta anche l’impossibilità da parte sia del medico di fiducia che delle strutture dell’Azienda sanitaria (Ospedali, ambulatori specialistici, servizi di laboratorio e di radiologia, ecc.) di erogare la prestazione sanitaria.

 

 

I DATI SONO UTILIZZATI PROTEGGENDO LA RISERVATEZZA

I dati vengono raccolti ed utilizzati nel corso degli interventi di prevenzione e dei trattamenti di diagnosi e cura (ivi compresi i più moderni sistemi di teleassistenza e di telemedicina), sia ad opera dei medici/pediatri che dei servizi/strutture dell’Azienda sanitaria, nonché per le indispensabili attività amministrative connesse.

Alcuni di questi dati, resi in forma anonima (cioè non collegabili al nome e cognome dell’assistito), potranno essere utilizzati anche per la ricerca scientifica, per la statistica- epidemiologica e per la formazione sanitaria.

I dati potranno essere utilizzati, nei modi previsti dalla legge, nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio ed esclusivamente in caso di necessità, anche dai medici sostituti, dai medici associati e, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei loro compiti, dal personale dell’ambulatorio, nonché dai medici della continuità assistenziale. I dati pertinenti potranno essere comunicati, sempre e solo se necessario, anche agli altri soggetti che partecipano alla cura (specialisti, infermieri ...).

 


 

 

I DATI SONO AL SICURO

Il medico di fiducia e l’Azienda sanitaria custodiranno i dati in archivi cartacei o informatici e proteggeranno questi ultimi con misure di sicurezza in grado di garantire che esclusivamente in caso di necessità e soltanto personale autorizzato e tenuto al segreto professionale possa venirne a conoscenza.

Il segreto professionale è un dovere fondamentale di tutto il personale sanitario, la cui eventuale violazione è sanzionata anche penalmente, mentre l’eventuale uso illegittimo delle informazioni e la divulgazione di informazioni inesatte integrerebbero la fattispecie del danno da informazione, che comporta precise responsabilità e che è configurabile sia in caso di uso dei dati diverso rispetto a quello per cui è stato dato il consenso, sia per la divulgazione di informazioni false o parziali.

 

 

CIASCUNO HA DIRITTO IN OGNI MOMENTO DI:

 

-       conoscere i propri dati in trattamento;

-       sapere come i dati vengono utilizzati e per quali finalità;

-       conoscere il nome della persona che ha il compito di conservarli e di proteggerli;

-       sapere a chi vengono comunicati, per quale ragione e chi può venirne a conoscenza;

-       chiedere l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione dei dati;

-       chiedere la cancellazione (purché non debbano essere conservati per legge), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per giusti motivi, al loro utilizzo.

Ciascuno potrà esercitare i propri diritti presentando una domanda scritta al medico di fiducia o (per i trattamenti di dati dell’Azienda sanitaria) all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Servizio Rapporti con il pubblico, Centro per i servizi sanitari, Palazzina D, Viale Verona - 38100 Trento.

 

 

Il medico ed il pediatra di fiducia sono titolari dei trattamenti che vengono effettuati presso il loro studio.

 

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari è titolare dei trattamenti che vengono effettuati presso le proprie strutture/servizi. Con provvedimento del Direttore generale n. ____ di data ______________ sono stati delegati i medici/pediatri di fiducia alla raccolta del consenso anche per conto dell’Azienda stessa.

 


 

 

Moduli per il consenso al trattamento dei dati personali

 

 

 

 

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi                                                              Azienda provinciale per i servizi sanitari

e degli Odontoiatri di Trento                                                                                di Trento

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS 196/03) RESO AL MEDICO DI FIDUCIA IN QUALITà DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO

 

 

 

Io sottoscritto/a (in stampatello) ................................................................................., nato/a a ........................................................... il ............................... e residente in …….........................................., via ……………….………………....………………………………………, assistito/a del Dott./Dott.ssa (Timbro del medico) ………………..………………....................………….

 

DICHIARO:

di aver acquisito e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali e sanitari, fornitami ai sensi del d.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed

 

AUTORIZZO:

il medico ed i suoi sostituti, gli associati, gli specializzandi, i tirocinanti, i collaboratori e gli infermieri di studio e/o gli altri professionisti del Servizio Sanitario Provinciale che interverranno nel percorso assistenziale ad utilizzare i miei dati personali e sanitari a fini di diagnosi e cura, amministrativi, fiscali e statistico-epidemiologici.

 

DICHIARO:

-    che il consenso è esteso ai trattamenti dei dati relativi a prestazioni richieste in futuro;

-    di essere a conoscenza del fatto che i dati raccolti e detenuti in base ad obblighi di legge non necessitano di consenso al trattamento.

 

ACCONSENTO:

a che sia data comunicazione relativa al mio stato di salute alle persone qui indicate:

1)………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………

 

ACCONSENTO:

a che il ritiro della mia documentazione sanitaria (ivi comprese ricette mediche, richieste specialistiche, referti di indagini, cartelle cliniche) venga effettuato dalle seguenti persone:

1)………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………

 

Firma dell’interessato

 

………………………………………………………………..

 

Data ……………………………...


 

 

 

 

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi                                                              Azienda provinciale per i servizi sanitari

e degli Odontoiatri di Trento                                                                                di Trento

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS 196/03)

DA PARTE DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

RESO AL MEDICO DI FIDUCIA

 

 

 

Io sottoscritto/a (in stampatello) ................................................................................., nato/a a ........................................................... il ............................... e residente in …….........................................., via ……………….………………....………………………………………, assistito/a del Dott./Dott.ssa (Timbro del medico) …………..……………………....................………….

 

 

AUTORIZZO:

l’Azienda provinciale per i servizi sanitari a trattare i miei dati inerenti a prestazioni effettuate presso i propri servizi/strutture a fini di tutela della mia salute o incolumità fisica (articolo 76, comma 1, D.Lgs.196/03).

 

 

ACCONSENTO:

a che il medico di medicina generale riceva dalle strutture dell’Azienda Sanitaria i referti delle indagini cliniche, strumentali e di laboratorio per la tutela della mia salute.

 

 

Firma dell’interessato

 

 

………………………………………………………………..

 

Data ……………………………...

 

 

 


 

 

ALLEGATO C

Collaborazione di medici di assistenza primaria nelle attività
di emergenza territoriale

 

(rif. articolo 20, comma 7)

 

 

L’attività di collaborazione svolta dai medici di assistenza primaria nell’ambito delle attività di emergenza territoriale non deve recare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico nei confronti dei propri assistiti e deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri, indicati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2585 del 12 novembre 2004:

§         l’adesione è su base volontaria e per i medici di medicina generale nell’ambito di contratti di lavoro definiti all’interno di accordi sindacali;

§         i medici di medicina generale che aderiscono al progetto rispondono alle chiamate, su attivazione della Centrale operativa Trentino Emergenza 118, per tutti gli utenti del territorio di competenza, anche quelli in carico a colleghi che non partecipano al progetto;

§         il numero di medici che costituiscono l’equipe deve esser tale da permettere un’adeguata successione dei turni;

§         ogni medico deve poter disporre degli idonei strumenti di comunicazione con la Centrale operativa Trentino Emergenza 118 (radio ricetrasmittenti sintonizzate sulle frequenze appropriate e/o telefoni cellulari) e degli adeguati strumenti  utili in situazioni di emergenza urgenza sanitaria;

§         devono essere predisposti corsi di formazione e aggiornamento continuo per i medici volontari che opereranno nell’urgenza - emergenza territoriale.

 

 
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