SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI

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Previdenza complementare: per i medici occorre ancora un po’ di pazienza.

 

Le disposizioni in tema di previdenza complementare contenute nella recente Legge Finanziaria per il 2007 non riguardano il settore del pubblico impiego, al quale appartengono estensivamente anche i medici ospedalieri, in quanto, pur essendo dipendenti di un'azienda privata (l'ospedale), i loro versamenti contributivi vengono trasmessi all'Inpdap.

L'estensione della riforma ai pubblici dipendenti necessita di norme specifiche di attuazione della delega contenuta nella legge 243 dell'agosto 2004. A tale proposito, il 9 gennaio scorso, il Ministro per le Riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione Luigi Nicolais ha assicurato che entro fine gennaio saranno emanate le nuove norme.

Non mancano però i problemi. Il principale è che ad oggi non vi sono Fondi complementari per i lavoratori pubblici, fatta eccezione per il Fondo della scuola "Espero". Poi va pure detto che nei fondi complementari pubblici solo la quota versata dai lavoratori è reale, mentre quella delle amministrazioni è virtuale.
Anche l'Enpam ha allo studio un Fondo Pensione Complementare, sul quale si conta di replicare gli ottimi rendimenti già garantiti con la previdenza obbligatoria. Tale Fondo, alla luce di quanto esposto, sarà verosimilmente alimentato soprattutto dagli apporti volontari della categoria, senza alcuna distinzione fra medici e odontoiatri convenzionati, accreditati, liberi professionisti o dipendenti. Dell'attivazione del Fondo e delle Sue caratteristiche sarà data successiva informazione.

Va, peraltro, rilevato che anche dopo l'attivazione della previdenza complementare nel pubblico impiego, non è affatto scontato che sia consentito trasferire al costituendo Fondo Pensione dell'Enpam in tutto o in parte il Tfr dei medici dipendenti, perché le emanande norme potrebbero prevedere una riserva in favore dell'analogo Fondo Inpdap, o comunque in caso di diversa destinazione potrebbe essere precluso l'utilizzo della quota aggiuntiva a carico del datore di lavoro.

 

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Pubblichiamo la notizia presa da: dirittosanitario.net

 
Pubblicità sanitaria, omesso rilascio del nulla osta e le novità legislative del 2006
(Cassazione Civile)

Il collegio professionale [l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri] deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 (L. 5 febbraio 1992, n. 175) (che concernono il "contenuto" della targa), nonchè la rispondenza delle caratteristiche estetiche della medesima a quelle stabilite dall'apposito regolamento.   Il nulla osta deve intervenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda e il suo rilascio è condizionato esclusivamente all'esame sostanziale e formale della targa.

A nessuna diversa conclusione può giungersi sulla scorta del successivo art. 8 L. 5 febbraio 1992, n. 175, il quale demanda agli ordini professionali il controllo sugli iscritti, consentendo anche di ispezionarne gli studi, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle professione allo scopo di reprimerne l'esercizio abusivo. Infatti, la facoltà di eseguire i controlli previsti dalla norma in esame può sempre essere esercitata, ma è del tutto svincolata dalla procedura relativa alla concessione del nulla osta, che è assolutamente diversa e autonoma.

L'Ordine professionale esercita una verifica limitata al riscontro degli elementi obiettivi e compie valutazioni di tipo meramente tecnico, prive di qualsiasi aspetto di discrezionalità. Va, peraltro, rilevato che recentemente (in data 11 agosto 2006) è entrato in vigore il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che, all'art. 2, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, tra l'altro, il divieto di svolgere pubblicità informativa e, di conseguenza, anche le norme che limitano il diritto di apporre targhe aventi, appunto, scopo pubblicitario. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)

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Pubblichiamo la notizia del Sole-24 ore

 Turco - Sanità 2007

 

Una proroga di sei mesi delle regole "sperimentali" per l'Ecm è stata decisa dal ministro della Sanità e dalle Regioni. Lo slittamento fino al 30 giugno 2007 della formazione continua è tra i principali risultati del vertice di ieri tra il ministro Livia Turco e gli assessori regionali alla Sanità, riporta il Sole-24 ore.

Nell'incontro è stata approntata anche una strategia a tappe per ridurre le liste d'attesa. Ed è stata concordata inoltre l'abolizione entro il 31 luglio 2007 dell'attività intramoenia dei medici del Ssn nei propri studi.

La strada per la riduzione delle liste di attesa è prevista fino al marzo del prossimo anno. «I tempi massimi - scrive Il Sole-24 ore - per ottenere una prestazione sanitaria (diritto assoluto dei cittadini) saranno legati a un pacchetto legato al "percorso terapeutico" per le patologie gravi».

Entro la metà di dicembre verranno indicate le patologie gravi e le relative prestazioni da garantire con la previsione dei tempi massimi consentiti per l'attesa. Entro il 31 gennaio 2007 dovranno essere messi a punto i piani regionali e, dopo altri 60 giorni, i singoli piani delle aziende sanitarie.

Nel vertice è stato deciso di abolire definitivamente la libera professione dei medici del servizio sanitario nazionale negli studi privati. Sono stati adottati i piani di applicazione per il decreto Bersani che prevedono piani regionali approvati dalle Regioni entro il 31 gennaio 2007 per eliminare l'intramoenia negli studi dal 31 luglio 2007. «Le Asl - scrive il quotidiano - appronteranno gli spazi interni all'azienda, altrimenti affitteranno locali esterni ad hoc».

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Inseriamo il decreto: Nuovo modello di Segnalazione di reazione avversa a farmaci e vaccini

"del Ministero della Salute"

SCHEDA UNICA

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Pubblichiamo la notizia ricevuta da "Doctor News"

riguardante la piattaforma delle professioni

PARTE LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Sabato 1° dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato il Ddl che delega il Governo "a procedere al riordino dell'accesso alle professioni intellettuali, alla riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, al riconoscimento delle associazioni professionali, alla disciplina delle società professionali e al raccordo di tali disposizioni con la normativa dell'istruzione secondaria superiore e universitaria", riferisce la nota della presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta di un intervento normativo "a cui il Governo annette una particolare importanza, caratterizzato da un'impronta di liberalizzazione che si esplica su alcuni significativi capisaldi: libero accesso alle professioni, senza vincoli di numero (fuorché per le professioni caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, come quella notarile); eliminazione dei vincoli territoriali nell'esercizio dell'attività; libera concorrenza e possibilità di effettuare pubblicità dell'attività professionale quanto a costi, specializzazioni e servizi offerti, al fine di consentire all'utente una scelta informata; abolizione dell'obbligo di tariffe minime (al cui ammontare verrà comunque posto un limite massimo), con garanzia che il cliente ne debba essere preventivamente informato; tendenziale riduzione del numero degli ordini, albi e collegi professionali con la significativa novità costituita dalla previsione che gli stessi possano trasformarsi in associazioni professionali riconosciute di natura privatistica ma assoggettate al controllo pubblico (a tutela dell'importanza dei compiti demandati)".

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Pubblichiamo la notizia ricevuta da "Doctor News"

SNAMI: LA PEGGIORE MANOVRA PER PAZIENTI E MEDICI DI FAMIGLIA

Un no secco alla Finanziaria giunge da SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani) attraverso il Presidente Nazionale Piergiuseppe Conti."I tetti di spesa del 10% su prescrizioni di farmaci, visite specialistiche e diagnostica? Una limitazione della libertà del medico di famiglia e un danno colossale per la salute dei suoi assistiti. Si potrà dire ad un ammalato di tumore che le sue cure sono limitate per mancanza di denaro pubblico? Oppure all'anziano affetto da artrosi in terapia con antidolorifici e antinfiammatori che deve sopportare il dolore? "Questo vuole la finanziaria - afferma con gravità il Presidente SNAMI - ma i medici non ci stanno e informeranno i cittadini di ciò che sta avvenendo e che avverrà se non verranno cambiati gli emendamenti. Stiamo organizzando - continua Conti - informative cartacee da distribuire agli assistiti con elencati tutti i pericoli dei nuovi provvedimenti economici basati solo sul risparmio. Altri punti, che riguardano direttamente il lavoro dei medici di famiglia, l'obbligatorietà dell'invio telematico delle ricette al Ministero delle Finanze e la riduzione della deducibilità per l'autovettura che viene utilizzata per lavorare.

"L'invio telematico delle ricette - commenta il Presidente SNAMI - porterà ad un controllo fitto sulla spesa che ricadrà sul MMG individuato come unico prescrittore e colpevolizzato ancora una volta per avere speso soldi pubblici a favore della  salute dei pazienti". "In questa maniera anche il minimo errore sarebbe sanzionato immediatamente dagli organi di controllo del fisco. Questo regime di polizia non ci piace e vogliamo credere di essere in democrazia ma abbiamo alcuni dubbi nel merito. Sulla diminuzione della deducibilità al 25% dell'autovettura utilizzata per uso professionale, sembra che il governo - conclude Conti - voglia raschiare il fondo del barile. L'autovettura viene utilizzata dal mmg 5 giorni su 7 per recarsi in studio e per visitare i pazienti a domicilio, quindi dovrebbe addirittura essere riconosciuto un aumento della deducibilità non il contrario. Vuol dire - minaccia Conti - che ci recheremo in studio con i mezzi pubblici e effettueremo le visite con gli stessi o con le auto pubbliche, mettendo a carico del paziente i costi".

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Pubblichiamo la notizia presa da: dirittosanitario.net

PRESCRIZIONE DI FARMACI E GRAVE COLPEVOLEZZA PER VIOLAZIONE DELLE NOTE CUF

Qualora dai controlli posti in essere ai sensi l'art.1, comma 4 del d.l. 20 giugno 1996 n.323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n.425 risulti che un medico abbia prescritto un medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni previste, questi è tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto.

L'esborso assume connotato di danno pubblico allorquando sia destinato alla prescrizione di medicinali senza l'osservanza di quanto previsto nelle note Cuf.

Sussiste senza ombra di dubbio il connotato di grave colpevolezza della attività prescrittiva tenuta dal medico il quale, avendo stipulato la convenzione con la struttura sanitaria pubblica era quindi tenuto a conoscere ed applicare le norme fondamentali che disciplinano la prescrizione appropriata e finanziariamente sostenibile a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come espressamente impostogli peraltro dall'accordo collettivo regolante la predetta convenzione.

(Avv. Ennio Grassini - dirittosanitario.net)

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Pubblichiamo la notizia presa da: dirittosanitario.net

CASSAZIONE CIVILE 04-12-2006

(rilascio di certificazione medica e violazione del segreto professionale).

§ - Il segreto professionale costituisce uno dei più importanti obblighi del medico. Sulla fedeltà a tale dovere si basa il rapporto fiduciario tra medico e paziente. La certificazione, nel caso di specie, era stata redatta dal sanitario in violazione dell'art. 9 del codice deontologico, in quanto non vi era alcuna richiesta o autorizzazione da parte della persona assistita né vi era alcuna urgenza di salvaguardare la salute dell'interessato o quella di terzi. Sono queste le uniche condizioni che consentono, secondo l'art. 9 del codice deontologico, la rivelazione del segreto professionale (alle quali deve aggiungersi l'ipotesi di impossibilità fisica o di incapacità dell'interessato).

(Avv. Ennio Grassini - dirittosanitario.net)

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