SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI

(SEZIONE DI TRENTO)

Home » Relazione sulla esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali dalla imposizione fiscale

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 RELAZIONE SULLA ESCLUSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DALLA IMPOSIZIONE FISCALE

L'azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento - che di seguito sarà denominata solo "AZIENDA" per brevità - dall'anno 1994 effettua le ritenute d'acconto IRPEF anche sulla quota di contributi previdenziali obbligatori, a carico del sottoscritto medico di medicina generale, che la Legge considera non imponibili. Inoltre l'Azienda, in conseguenza a quanto sopra, nella certificazione annuale che rilascia, in qualità di sostituto d'imposta, attesta quale "IMPONIBILE IRPEF" l'ammontare complessivo lordo comprensivo dei suddetti contributi. Contro la suddetta procedura il sottoscritto presentava diverse motivate rimostranze ed istanze, di cui l'ultima del 26.05.2004 indirizzata anche all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso di Roma. Quest'ultima istanza venne rimessa per competenza - dalla suddetta Direzione Centrale - all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trento, la quale si pronunciava con provvedimento n. 14451 del 15.09.2004.

Con questo provvedimento si stabilisce:

  1. che a norma dell'art. 54 del DPR 22.12.1986 N. 917 "... i compensi sono computati al netto di contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde";

  2. Che "pertanto, dalle disposizioni normative richiamate risulta chiaro che la ritenuta d'acconto deve essere applicata sul compenso al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali che la legge pone a carico del soggetto che li corrisponde";

  3. Che "ne deriva, per quanto riguarda la seconda domanda, che anche l'imponibile IRPEF, attestato dal sostituto d'imposta nella certificazione annuale deve essere evidenziato al netto dei contributi di cui sopra".

Il sottoscritto con istanza del 14.07.2005 ha chiesto all'Azienda di adeguarsi al disposto del sopra specificato provvedimento n. 14451 del 15.09.2004.

L'Azienda - perfino di fronte ad un formale provvedimento nella massima autorità fiscale della provincia di Trento ha risposto ancora una volta negativamente con lettera del 13.09.2005. Poiché i motivi del diniego, addotti dall'Azienda, sono basati su ragionamenti confusi, contraddittori ed incomprensibili, oltre che illegittimi, è necessario commentarli uno per uno.

1. L'Azienda afferma:

"La regola generale, prevista dall'art. 25 DPR 600/1973, stabilisce che la ritenuta d'acconto del 20% debba essere applicata all'atto del pagamento sulla somma corrisposta".

COMMENTO:

La quota di contributo previdenziale stabilita dalla legge a carico del sottoscritto, non viene corrisposta né all'atto del pagamento, né mai, poiché l'Azienda la trattiene, direttamente alla fonte, sul compenso mensile. Inoltre l'azienda ha dimenticato che lo stesso art. 25 stabilisce che la ritenuta d'acconto va operata "... a titolo di acconto sull'imposta dovuta". Ma se i contributi previdenziali e assistenziali sono esenti da imposta - come la stessa Azienda ha riconosciuto considerandoli deducibili dal reddito in sede di dichiarazione dei redditi - come è possibile trattenere un acconto, e cioè un anticipo, per una imposta inesistente dato che un onere deducibile non può produrre imposta?

2. L'Azienda afferma:

"L'Art. 54 DPR 917/1986, definisce il reddito di lavoro autonomo, precisando che "i compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla Legge a carico del soggetto che li corrisponde". Risulta pacifico che tali contributi sono quelli, nello specifico, a carico dell'Azienda Sanitaria, che chiaramente non vengono computati nel complessivo ammontare delle somme alla S.V. corrisposte, in quanto contributo totalmente a carico di questa Amministrazione, mentre il contributo a cui la S.V. si riferisce è quello ad esclusivo carico del percepente le somme succitate".

COMMENTO:

Queste affermazioni sono talmente confuse che, in generale, non si capisce cosa vogliano dire. In particolare sembra che con esse si voglia affermare che, a norma dell'art. 54, solo i contributi a carico dell'Azienda sono esenti da imposta mentre quelli a carico del lavoratore autonomo sono imponibili e di conseguenza soggetti a ritenuta d'acconto. Al contrario l'art. 54 stabilisce che sono i COMPENSI che devono essere computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e siccome i COMPENSI li percepisce il lavoratore e non l'azienda, la norma non può che riferirsi ai contributi a carico del medico. Inoltre  sempre l'art. 54 parla dei contributi stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Ebbene la quota di contributo che la legge pone a carico del medico di medicina generale la corrisponde cioè la paga il sottoscritto perchè gli viene trattenuta dalla retribuzione mensile come già detto in precedenza. L'Azienda dovrebbe conoscere meglio del sottoscritto che l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato con DPR 28.07.2000 N. 70, con l'art. 46 stabilisce: "Per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza... pari al 13% di tutti i compensi..., di cui l'8,125% a carico dell'Azienda e il 4,875% a carico del medico". Questa quota di contributo del 4,875%, stabilita dalla norma di legge di cui sopra a carico del sottoscritto - e che l'azienda deve trattenere, direttamente alla fonte, sul compenso mensile - è quella che ai sensi dell'art. 54 deve essere esclusa dal computo dei compensi. Si aggiunge che con le parole "I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali..." l'art. 54 esclude i contributi medesimi dal computo dei compensi ad origine, per cui non possono concorrere alla formazione del reddito imponibile.

3. L'Azienda afferma:

"Infine l'art. 10 DPR 917/1986, al fine di garantire una corretta applicazione dell'imposizione fiscale dovuta dal contribuente, stabilisce che i contributi previdenziali possono essere detratti dal reddito in sede di dichiarazione, in questo caso intendendosi la dichiarazione dei redditi che annualmente è tenuto a presentare.

COMMENTO:

Innanzitutto l'art. DPR 917/1986 si riferisce alle DEDUZIONI e non alle detrazioni, e precisamente parla di DEDUZIONE degli "... ONERI SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE". Cioè trattasi di diversi oneri, tra cui anche i contributi previdenziali ed assistenziali, che il contribuente sostiene e versa direttamente di tasca propria al di fuori del rapporto di lavoro. Per esempio i contributi previdenziali che il contribuente paga per il riscatto degli anni di laurea. Quindi non hanno nulla a che fare con i contributi in questione che, come specificato nei precedenti commenti, l'Azienda trattiene dalla retribuzione mensile indipendentemente dalla volontà del lavoratore e per questo la stessa Azienda deve escluderli direttamente dal reddito imponibile a norma dell'art. 54. Ma il succo del problema sta nel fatto che l'Azienda, pur affermando che i contributi previdenziali sono, comunque, oneri deducibili dal reddito li sottopone al prelievo fiscale con trattenuta d'acconto IRPEF. L'Azienda non può ignorare che uno onere si deduce dal reddito per non pagare l'imposta, perchè la legge che prevede e permette la deduzione lo ritiene non soggetto ad imposta e cioè non imponibile. Ma se questo onere ha già subita la trattenuta d'acconto e quindi ha già pagata l'imposta, a che cosa serve la deduzione? Soltanto per richiedere il rimborso (nel caso specifico si dovrebbe definire restituzione dell'indebito). Per esempio il sottoscritto nella denuncia dei redditi 2005, periodo d'imposta 2004, è risultato con un'imposta a credito, per la maggio parte proprio a causa della trattenuta d'acconto effettuata dall'Azienda sui contributi previdenziali di cui trattasi. Certamente questo credito può essere utilizzato per compensazione oppure per chiedere il rimborso, ma tuttavia il sottoscritto, oltre alle noie con il fisco, ha sempre subito un danno economico per essere stato privato, mediamente per un anno, della disponibilità di una somma.

4. L'Azienda afferma:

"Riassumendo, alla luce della attuale normativa risulta che i contributi pagati all'esercente arte o professione a favore del proprio ente previdenziale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, ma sono al contrario deducibili dal reddito complessivo".

COMMENTO:

Non si capisce che cosa intenda l'Azienda per il reddito complessivo. In sostanza sembra che voglia dire che l'esercente arte o professione, che dispone esclusivamente di reddito di lavoro autonomo (come per esempio il sottoscritto) non ha diritto alla deduzione dei contributi previdenziali perchè non ha un reddito complessivo. Comunque si voglia interpretare appare sempre un'affermazione paradossale ed illogica.

CONCLUSIONI

Prima che sull'argomento in oggetto si pronunciasse l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trento, con il già specificato provvedimento n. 14451 del 15.09.2004, l'Azienda - in risposta ad una istanza del sottoscritto del 10.06.2003 - giustificava il suo comportamento dicendo, con lettera n. 26945 del 16.07.2003, che si era uniformata, dal 1994, al parere espresso dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Trento con nota del 06.10.1993. Ma adesso l'Azienda pur sapendo che al posto dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte è subentrata l'Agenzia delle Entrate, di fronte ad un preciso provvedimento di questa - che rappresenta la massima autorità tributaria e fiscale della Provincia di Trento - anziché uniformarvisi lo ha disatteso con le argomentazioni COMMENTATE nei 4 punti di cui innanzi.

 

 
 
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