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L'azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento - che di
seguito sarà denominata solo "AZIENDA" per brevità - dall'anno 1994
effettua le ritenute d'acconto IRPEF anche sulla quota di contributi
previdenziali obbligatori, a carico del sottoscritto medico di medicina
generale, che la Legge considera non imponibili. Inoltre l'Azienda, in
conseguenza a quanto sopra, nella certificazione annuale che rilascia,
in qualità di sostituto d'imposta, attesta quale
"IMPONIBILE IRPEF" l'ammontare
complessivo lordo comprensivo dei suddetti contributi. Contro la
suddetta procedura il sottoscritto presentava diverse motivate
rimostranze ed istanze, di cui l'ultima del 26.05.2004 indirizzata anche
all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
di Roma. Quest'ultima istanza venne rimessa per competenza - dalla
suddetta Direzione Centrale
- all'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trento, la quale si pronunciava con
provvedimento n. 14451 del 15.09.2004.
Con questo
provvedimento si stabilisce:
-
che a norma dell'art. 54 del DPR
22.12.1986 N. 917 "... i
compensi sono computati al netto di contributi previdenziali ed
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che
li corrisponde";
-
Che "pertanto, dalle disposizioni
normative richiamate risulta chiaro che la ritenuta d'acconto deve
essere applicata sul compenso al netto dei contributi previdenziali
ed assistenziali che la legge pone a carico del soggetto che li
corrisponde";
-
Che "ne deriva, per quanto riguarda la seconda
domanda, che anche
l'imponibile IRPEF, attestato dal sostituto d'imposta nella
certificazione annuale deve essere evidenziato al netto dei
contributi di cui sopra".
Il sottoscritto con istanza del
14.07.2005 ha chiesto all'Azienda di adeguarsi al disposto del sopra
specificato provvedimento n. 14451 del 15.09.2004.
L'Azienda -
perfino di fronte ad un formale
provvedimento nella massima autorità fiscale della provincia di Trento
ha risposto ancora una volta negativamente con lettera del 13.09.2005.
Poiché i motivi del diniego, addotti dall'Azienda, sono basati su
ragionamenti confusi, contraddittori ed incomprensibili, oltre che
illegittimi, è necessario commentarli uno per uno.
1. L'Azienda afferma:
"La regola generale, prevista
dall'art. 25 DPR 600/1973, stabilisce che la ritenuta d'acconto del 20%
debba essere applicata all'atto del pagamento sulla somma corrisposta".
COMMENTO:
La quota di contributo previdenziale
stabilita dalla legge a carico del sottoscritto, non viene corrisposta
né all'atto del pagamento, né mai, poiché l'Azienda la trattiene,
direttamente alla fonte, sul compenso mensile. Inoltre l'azienda ha
dimenticato che lo stesso art. 25 stabilisce che la ritenuta d'acconto
va operata "... a titolo di acconto sull'imposta dovuta". Ma se i
contributi previdenziali e assistenziali sono esenti da imposta - come
la stessa Azienda ha riconosciuto considerandoli deducibili dal reddito
in sede di dichiarazione dei redditi - come è possibile trattenere un
acconto, e cioè un anticipo, per una imposta inesistente dato che un
onere deducibile non può produrre imposta?
2. L'Azienda afferma:
"L'Art. 54 DPR 917/1986, definisce il
reddito di lavoro autonomo, precisando che "i compensi sono computati al
netto dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla
Legge a carico del soggetto che li corrisponde". Risulta pacifico che
tali contributi sono quelli, nello specifico, a carico dell'Azienda
Sanitaria, che chiaramente non vengono computati nel complessivo
ammontare delle somme alla S.V. corrisposte, in quanto contributo
totalmente a carico di questa Amministrazione, mentre il contributo a
cui la S.V. si riferisce è quello ad esclusivo carico del percepente le
somme succitate".
COMMENTO:
Queste affermazioni sono talmente
confuse che, in generale, non si capisce cosa vogliano dire. In
particolare sembra che con esse si voglia affermare che, a norma
dell'art. 54, solo i contributi a carico dell'Azienda sono esenti da
imposta mentre quelli a carico del lavoratore autonomo sono imponibili e
di conseguenza soggetti a ritenuta d'acconto. Al contrario l'art. 54
stabilisce che sono i COMPENSI che devono essere computati al netto dei
contributi previdenziali e assistenziali e siccome i COMPENSI li
percepisce il lavoratore e non l'azienda, la norma non può che riferirsi
ai contributi a carico del medico. Inoltre sempre l'art. 54 parla
dei contributi stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li
corrisponde. Ebbene la quota di contributo che la legge pone a carico
del medico di medicina generale la corrisponde cioè la paga il
sottoscritto perchè gli viene trattenuta dalla retribuzione mensile come
già detto in precedenza. L'Azienda dovrebbe conoscere meglio del
sottoscritto che l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale, approvato con DPR 28.07.2000
N. 70, con l'art. 46 stabilisce: "Per i medici iscritti negli elenchi
della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a
favore del competente fondo di previdenza... pari al 13% di tutti i
compensi..., di cui l'8,125% a carico dell'Azienda e il 4,875% a carico
del medico". Questa quota di contributo del 4,875%, stabilita dalla
norma di legge di cui sopra a carico del sottoscritto - e che l'azienda
deve trattenere, direttamente alla fonte, sul compenso mensile - è
quella che ai sensi dell'art. 54 deve essere esclusa dal computo dei
compensi. Si aggiunge che con le parole "I compensi sono computati al
netto dei contributi previdenziali..." l'art. 54 esclude i contributi
medesimi dal computo dei compensi ad origine, per cui non possono
concorrere alla formazione del reddito imponibile.
3. L'Azienda afferma:
"Infine l'art. 10 DPR 917/1986, al
fine di garantire una corretta applicazione dell'imposizione fiscale
dovuta dal contribuente, stabilisce che i contributi previdenziali
possono essere detratti dal reddito in sede di dichiarazione, in questo
caso intendendosi la dichiarazione dei redditi che annualmente è tenuto
a presentare.
COMMENTO:
Innanzitutto l'art. DPR 917/1986 si
riferisce alle DEDUZIONI e non alle detrazioni, e precisamente parla di
DEDUZIONE degli "... ONERI SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE". Cioè trattasi di
diversi oneri, tra cui anche i contributi previdenziali ed
assistenziali, che il contribuente sostiene e versa direttamente di
tasca propria al di fuori del rapporto di lavoro. Per esempio i
contributi previdenziali che il contribuente paga per il riscatto degli
anni di laurea. Quindi non hanno nulla a che fare con i contributi in
questione che, come specificato nei precedenti commenti, l'Azienda
trattiene dalla retribuzione mensile indipendentemente dalla volontà del
lavoratore e per questo la stessa Azienda deve escluderli direttamente
dal reddito imponibile a norma dell'art. 54. Ma il succo del problema
sta nel fatto che l'Azienda, pur affermando che i contributi
previdenziali sono, comunque, oneri deducibili dal reddito li sottopone
al prelievo fiscale con trattenuta d'acconto IRPEF. L'Azienda non può
ignorare che uno onere si deduce dal reddito per non pagare l'imposta,
perchè la legge che prevede e permette la deduzione lo ritiene non
soggetto ad imposta e cioè non imponibile. Ma se questo onere ha già
subita la trattenuta d'acconto e quindi ha già pagata l'imposta, a che
cosa serve la deduzione? Soltanto per richiedere il rimborso (nel caso
specifico si dovrebbe definire restituzione dell'indebito). Per esempio
il sottoscritto nella denuncia dei redditi 2005, periodo d'imposta 2004,
è risultato con un'imposta a credito, per la maggio parte proprio a
causa della trattenuta d'acconto effettuata dall'Azienda sui contributi
previdenziali di cui trattasi. Certamente questo credito può essere
utilizzato per compensazione oppure per chiedere il rimborso, ma
tuttavia il sottoscritto, oltre alle noie con il fisco, ha sempre subito
un danno economico per essere stato privato, mediamente per un anno,
della disponibilità di una somma.
4. L'Azienda afferma:
"Riassumendo, alla luce della attuale
normativa risulta che i contributi pagati all'esercente arte o
professione a favore del proprio ente previdenziale non sono deducibili
dal reddito di lavoro autonomo, ma sono al contrario deducibili dal
reddito complessivo".
COMMENTO:
Non si capisce che cosa intenda
l'Azienda per il reddito complessivo. In sostanza sembra che voglia dire
che l'esercente arte o professione, che dispone esclusivamente di
reddito di lavoro autonomo (come per esempio il sottoscritto) non ha
diritto alla deduzione dei contributi previdenziali perchè non ha un
reddito complessivo. Comunque si voglia interpretare appare sempre
un'affermazione paradossale ed illogica.
CONCLUSIONI
Prima che sull'argomento in oggetto
si pronunciasse l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Trento, con il già specificato provvedimento n. 14451 del 15.09.2004,
l'Azienda - in risposta ad una istanza del sottoscritto del 10.06.2003 -
giustificava il suo comportamento dicendo, con lettera n. 26945 del
16.07.2003, che si era uniformata, dal 1994, al parere espresso
dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Trento con nota del
06.10.1993. Ma adesso l'Azienda pur sapendo che al posto dell'Ufficio
Distrettuale delle Imposte è subentrata l'Agenzia delle Entrate, di
fronte ad un preciso provvedimento di questa - che rappresenta la
massima autorità tributaria e fiscale della Provincia di Trento -
anziché uniformarvisi lo ha disatteso con le argomentazioni COMMENTATE
nei 4 punti di cui innanzi.
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