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COMUNICATO STAMPA
SNAMI: sull'accordo
INAIL avevamo ragione noi! |
19 maggio 2008
"Abbiamo avuto
ragione e siamo stati lugimiranti" - afferma un soddisfatto
Mauro Martini, Presidente del Sindacato Nazionale Autonomo
Medici Italiani (SNAMI).
"La rottura
dell'accordo tra FIMMG e INAIL doveva avvenire perchè non esiste
un lavoro altamente burocratizzato, che esce dalle mansioni
contrattuali del medico di medicina generale, con un compenso
irrisorio, accompagnato da ultimo da ritardi nel pagamento delle
prestazioni".
"SNAMI, ha
sempre chiesto tariffe dignitose all'Ente e in mancanza di
questo, ha mantenuto il rapporto libero professionale con i
pazienti che chiedevano il certificato INAIL. Purtroppo siamo
stati profeti inascoltati e questi sono i risultati".
"Lasciamo
comunque - conclude il leader SNAMI - uno spiraglio aperto nei
confronti dell'INAIL, qualora volesse ridiscutere la
semplificazione della certificazione e la revisione del compenso
con un congruo aumento dello stesso". A tutti i colleghi della
Provincia autonoma di Trento, SNAMI comunica che il certificato
INAIL andrà erogato in regime di libera professione. Il costo
medio che molti colleghi praticano è di € 35,00.
Francesco
Chiumeo
Presidente
SNAMI Trento
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ACCORDO INAIL E RAPPRESENTANZE
SINDACALI DI CATEGORIA
(FIMMG, SIMET E SMI-EX CUMI)
DISCIPLINA DEI RAPPORTI NORMATIVI ED ECONOMICI CON I
MEDICI DI FAMIGLIA CHE REDIGONO LA CERTIFICAZIONE A
FAVORE DEGLI ASSICURATI INAIL |
Premesso che:
-
Il comma 1
dell'art 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabilisce che
"l'INAIL, in deroga al disposto dell'art 14, comma 3,
lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n.833 , provvede
agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra
prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e
tecnopatici" ;
-
l'INAIL, in
attuazione di tale disposto legislativo, ha definito la
disciplina relativa alla certificazione di competenza,
secondo criteri idonei a garantire l'espletamento dei suoi
compiti istituzionali in conformità a quelli delineati nella
legge del 9 marzo 1989, n. 88 e alle norme di attuazione
della legge del 7 agosto 1990, n. 241 per quanto concerne in
particolare la qualità e tempestività delle prestazioni e
dei servizi a favore dei lavoratori infortunati e
tecnopatici;
-
in tale ambito
l'INAIL ha predisposto una specifica modulistica per le
certificazioni redatte dai medici esterni (cfr. all.ti A e
B);
-
le predette
certificazioni configurano una forma di fattiva
collaborazione con l'Istituto nella gestione del caso di
infortunio, in quanta non sono una semplice attestazione
dell'inabilità temporanea al lavoro, ma contengono
informazioni utili, così come previsto dall'art. 53 del T. U
., per l'istruttoria medico-legale che sarà svolta
successivamente dai medici dell'Istituto. Si fa riferimento
ai dati anamnestici lavorativi e patologici, nonché alle
menomazioni lavorative ed extralavorative preesistenti e ad
ogni altro elemento clinico diagnostico necessario alla
trattazione del caso;
-
sempre
nell'ottica della qualità e tempestività delle prestazioni e
servizi a favore degli assicurati, le parti firmatarie del
presente Accordo riconoscono il valore aggiunto
professionale dell'utilizzo delle procedure informatiche, e
si impegnano a mettere in atto tutte le iniziative per la
piena informatizzazione delle attività di certificazione.
Dette iniziative daranno risalto, sotto il profilo
professionale, alla raccolta dei dati anamnestici lavorativi
e patologici (cfr.all.C);
-
insieme
all'informatizzazione, le parti intendono approfondire,
congiuntamente, gli aspetti sanitari collegati ai rischi
lavorativi, al fine di rendere un fattivo contributo
all'emersione delle patologie lavoro-correlate e a tutte le
rilevazioni statistico-epidemiologiche che una reale
collaborazione possa consentire, con particolare riguardo
all'alimentazione del Registro nazionale delle malattie
causate dal lavoro o ad esso correlate di cui al comma 5
dell'art. 10 del D. lgs. n.38/2000;
-
l'INAIL porrà
in essere un'attività formativa atta a favorire la migliore
efficacia del presente Accordo;
-
le parti si
impegnano a garantire che la gestione ed il trattamento dei
dati sensibili sia effettuata nel pieno rispetto delle
disposizioni di cui alla legge n.196/2003 in materia di
privacy.
L'INAIL, nella persona del suo
Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica in
Roma, via IV Novembre n. 144
e
le Rappresentanze sindacali di
categoria FIMMG, SIMET, SMI (ex CUMI)
concordano
quanto segue:
Art 1. Campo
di applicazione.
II presente Accordo regola i
rapporti tra l'INAIL e i medici di famiglia inerenti la
compilazione e trasmissione dei certificati, che i medici stessi
redigono a favore dei lavoratori infortunati e tecnopatici,
nonché i compensi previsti per dette attività.
Art. 2.
Compiti del medico.
II medico si impegna a redigere la
certificazione (modelli A e B) riportando le informazioni
previste dall'art. 53 del T.U. 1124 del 30 giugno 1965, nonché
tutti gli altri dati presenti nella nuova modulistica. Si
impegna, altresì, a trasmetterla all'INAIL entro il primo giorno
di attività ambulatoriale successivo alla visita, pena la non
corresponsione degli emolumenti previsti dagli artt. 3 e 4. Ai
fini di cui sopra, l'Istituto richiederà al medico
l'articolazione dell'orario relativo all'espletamento della
propria attività lavorativa ambulatoriale.
La certificazione, redatta sulla base del modello di cui agli
allegati A e B, deve essere completa in ogni sua parte, pena la
non corresponsione dei predetti emolumenti previsti dagli artt.
3 e 4.
Detti modelli potranno essere
suscettibili di modifica in relazione a nuove disposizioni di
legge o a intervenuti regolamenti in materia di privacy. La
trasmissione dovrà avvenire :
per
via informatica
In tal caso il
medico dovrà attenersi alle specifiche tecniche e alle modalità
procedurali definite dall'INAIL medesimo, nel rispetto delle
disposizioni del D. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice
dell'Amministrazione digitale" e successive modifiche ed
integrazioni. In particolare, dovrà richiedere all'INAIL
l'autenticazione per l'accesso alla funzione di invio telematico
delle certificazioni. II medico si impegna, inoltre, a
consegnare copia cartacea per l'infortunato e per il datore di
lavoro, ottenuta a mezzo stampa, nonché a conservare, per un
massimo di tre anni dalla data di compilazione, un'ulteriore
copia, debitamente sottoscritta da parte dell'interessato per
essere esibita a richiesta dell'INAIL o di altro Ente o
Organismo.
con
altra modalità (es: fax o buste preaffrancate)
Nelle more
dell'informatizzazione, la certificazione avverrà sulla versione
cartacea dei predetti modelli A e B predisposti dall'INAIL.
L'INAIL si impegna a fornire al medico i modelli cartacei e le
buste preaffrancate sulla base di apposita richiesta.
In mancanza dei predetti modelli il medico potrà redigere
eccezionalmente il certificato su copia a stampa, che potrà
essere scaricata dal sito www.inail.it (Assicurazione,
Modulistica - download dei modelli, "Certificazione medica"),
completandolo, comunque, in ogni sua parte e inoltrandolo
all'INAIL. Anche nel caso in cui il medico rediga il certificato
su supporto cartaceo provvederà a consegnare copia per
l'infortunato e per il datore di lavoro.
Art. 3. Compensi.
II compenso
stabilito per la redazione di ciascun certificato al medico di
medicina generale titolare del caso, anche quando la
certificazione sia redatta dal proprio sostituto e/o associato,
è pari a euro 27,50 e viene corrisposto per un massimo di tre
certificati.
L'eventuale riammissione in temporanea per lo stesso caso non da
luogo ad ulteriori compensi.
L'INAIL provvede alla liquidazione dei compensi trimestralmente,
sulla base delle distinte presentate dal medico stesso e secondo
le modalità dallo stesso indicate. E' fatto divieto al medico di
percepire direttamente dall'assicurato compensi, a qualsiasi
titolo, per le certificazioni di cui al presente Accordo, alla
luce dell'art. 57, ultimo comma, della legge n.833/1978.
Art. 4. Compenso
professionale per la trattazione informatica del caso.
Costituisce maggior apporto professionale la compilazione e
l'invio della certificazione mediante mezzo informatico.
Tale utilizzo prevede
l'inserimento dei dati negli specifici campi - stabiliti nel
modello informatico conforme agli allegati A e B - attinenti,
tra l'altro, l'anamnesi lavorativa e patologica del soggetto,
nonché le menomazioni lavorative ed extra lavorative
preesistenti ed ogni altro e1emento c1inico diagnostico
necessario alla trattazione del caso.
Analogamente deve essere considerato apporto professionale
quello connesso con la trattazione informatica del caso,
comprensiva della eventuale trascrizione e invio telematico dei
contenuti delle certificazioni redatte da altri medici (ancorché
non convenzionati) con conseguente integrazione e valutazione
dei contenuti del modello cartaceo.
Per la trattazione informatica del caso (cfr. Nota tecnica, All.
C), secondo i criteri riportati nell'art. 2, è previsto un
aumento del compenso pari a 5 euro per ogni certificazione
trasmessa all'INAIL in via telematica, sempre nel limite massimo
di tre certificati.
Art. 5.
Obblighi contributivi e ritenute.
L'INAIL, sui compensi liquidati,
provvede a versare all'ENPAM il contributo previdenziale,
comprensivo della quota a carico del medico, calcolato nella
misura prevista dall'Accordo Collettivo Nazionale per la
medicina generale vigente al momento del pagamento.
I compensi, inoltre, sono soggetti alla ritenuta di acconto
dell'imposta sul reddito (IRE), mentre sono esenti da IVA ai
sensi della circolare n. 4 del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia
delle Entrate e secondo quanto previsto nella Risoluzione n.
36/E del 13 marzo 2006 dell'Agenzia stessa.
Art. 6. Avvio dell'infortunato
all'INAIL.
II medico, sempre nell'ottica di
agevolare la tempestiva "presa in carico" dell'assicurato da
parte dell'INAIL, avvierà quanto prima l'assicurato stesso alle
Strutture INAIL per gli ulteriori accertamenti medico-legali e
per la relativa certificazione. Eventuali certificazioni
rilasciate da medici di famiglia successivamente alla
convocazione dell'assicurato da parte dell'INAIL non daranno
luogo alla corresponsione di alcun compenso.
Art. 7. Formazione.
Le parti si impegnano a promuovere
opportune iniziative scientifiche e di formazione dei medici in
merito alla piena conoscenza della legislazione in materia,
anche ai fini della corretta aderenza della certificazione alla
normativa vigente.
Art. 8. Denunce
segnalazioni ai sensi dell'art. 139 del T.U. (DPR n. 1124/65).
In attesa della semplificazione del flusso di trasmissione delle
denunce/segnalazioni di cui al combinato disposto dell'art. 139
del T. U. , DPR n. 11 24/65, e dell'art. 10 del D. lgs. n.38/2000,
ai fini dell'alimentazione del Registro nazionale delle malattie
causate dal lavoro o ad esso correlate, istituito presso
l'Istituto ai sensi del comma 5 del citato art. 10 i medici di
famiglia si impegnano a trasmettere copia di dette
denunce/segnalazioni alle competenti Sedi deIl'INAIL.
L'INAIL si impegna, altresì, a
realizzare idonei strumenti informatici al fine di agevolare sia
la compilazione che la trasmissione all'INAIL delle copie di
dette denunce/segnalazioni.
Art. 9. Durata
dell'accordo.
II presente Accordo ha durata
biennale con decorrenza dalla sottoscrizione e mantiene i suoi
effetti fino al rinnovo, che dovrà intervenire entro sei mesi
dalla sua scadenza.
Art. 10.
Mancato rinnovo.
Trascorsi sei mesi dalla scadenza,
in caso di mancato rinnovo del presente Accordo tra le parti ed
in presenza di formale denuncia dello stesso, i medici aderenti
alle relative Rappresentanze sindacali di categoria possono
erogare le prestazioni che costituiscono oggetto dell'Accordo
stesso in regime di libera professione.
Norma finale.
Le parti, nel ribadire che la
trattazione telematica della certificazione è a grande valore
aggiunto sotto il profilo professionale e istituzionale,
confermano il reciproco impegno a favorire il rapido pieno
sviluppo di tale attività informatica da parte dei medici. A tal
fine I'Istituto e le parti sindacali si impegnano a realizzare
il periodico monitoraggio della trasmissione telematica, al fine
di individuare elementi di interesse comune che rappresentino
necessari correttivi all' Accordo. Trascorsi dodici mesi dalla
stipula dell'Accordo le parti procedono alla prima verifica in
tal senso. |